Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36112 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 03/01/2024 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 gennaio 2024 il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il decreto del sequestro preventivo in data 30 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese nei limiti di euro 78.539,38 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato dell’ art. 603-bis cod. pen.
Il ricorrente articola un primo motivo per difetto di motivazione sui presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata e un secondo motivo sulla lecita percezione dei canoni di locazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La decisione del Tribunale di Palermo è stata emessa a valle di tre annullamenti con rinvio, il primo della Sezione 4, sent. n. 30851 del 22/05/2022, il secondo della Sezione 3, n. 17405 del 23/02/2023 e il terzo della Sezione 4, n. 50284 del 14/11/2023.
In tale ultima sentenza la Corte di cassazione ha indicato al giudice del rinvio di tener conto della sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852-01 secondo cui “Il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c. d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia RAGIONE_SOCIALE 25 Sezioni Unite n.33451/2014 ric. COGNOME, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017″.
Il Tribunale del riesame di Palermo ha scrupolosamente osservato il dictum della Sezione 4 e ha ridotto ulteriormente il sequestro nella misura di euro 78.539,38. Ha osservato, infatti, che i canoni di locazione dell’immobile di Bagheria devono essere computati tra le componenti positive di reddito anche se non indicate nella dichiarazione dei redditi, esclusivamente nella finestra temporale predetta, e dunque per l’ammontare complessivo di euro 94.500, che va a diminuire in modo corrispondente l’entità della sproporzione portandola ad euro 78.533,38.
Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo che sia rimasta aperta la questione del fumus commissi delicti e censura la sentenza della Sezione 4, n. 50284 del 2023 nella parte in cui ha ritenuto che si fosse maturata una preclusione per effetto della sentenza della Sezione 2, n. 7359 del 2023. La deduzione è fallace: l’attenzione del ricorrente si è focalizzata fin dal primo ricorso sull’entità del sequestro e quindi della sproporzione, come si desume dalla prima sentenza di annullamento con rinvio della Sezione 4, per cui la limitazione del thema decidendum è dipesa, in realtà, dalla strategia processuale dello stesso ricorrente. La sentenza di annullamento della Sezione 3 è stata pronunciata sul diverso presupposto del perdurante interesse a impugnare il decreto di sequestro originario nonostante l’impugnazione del rigetto dell’appello cautelare contro la revoca del sequestro, che è questione diversa da quella prospettata nel motivo di ricorso. All’evidenza, nelle varie decisioni, non si mette mai in discussione la confisca allargata in relazione al contestato reato dell’art. 603-bis cod. pen., ma solo l’entità del sequestrabile.
Ha sostenuto poi con il secondo motivo che i canoni di locazione non dichiarati non costituiscono il prodotto di evasione fiscale, poiché questa consiste solo nella differenza di imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi in seguito alla mancata dichiarazione di tali introiti e ricorda che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista solo l’applicazione di una sanzione.
L’eccezione è formulata in termini perplessi e stravaganti rispetto alla decisione, perché il Tribunale ha espunto dal sequestro tutti i canoni di locazione del periodo indicato dalla Corte di cassazione per un importo complessivo di euro 94.500. Il ricorrente non ha spiegato quale somma a suo avviso andrebbe sottratta a quella oggetto di sequestro – il motivo è quindi anche generico – né ha chiarito se, in applicazione del criterio propugnato, l’esito sarebbe a sé favorevole – il motivo non è quindi sorretto dalla dimostrazione dello specifico interesse a impugnare -.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente