Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVONA il 27/05/1965
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 13.7.2017 (irrevocabile il 22.3.2018), il GIP press Tribunale di Savona aveva disposto nei confronti di NOME COGNOME l’applicazione ex art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni quattro e mesi due in relazio
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plurimi episodi di concussione. Contestualmente aveva disposto la confisca, sensi degli artt. 240 e 322-ter cod. pen., del denaro fino all’importo 185.000. Successivamente, con due istanze in data 24.10.2019 e 8.7.2020, pubblico ministero ha promosso incidente di esecuzione chiedendo la confisca e art. 240-bis cod. proc. pen. dei beni e delle somme indicate, di cui il Puddu la disponibilità, in quanto, da apposita annotazione della Guardia di finanza emersa una evidente sperequazione delle risorse economiche dell’imputat rispetto alle sue fonti di reddito.
Il GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, nominato un perito che valuta la sperequazione complessiva per gli anni dal 2006 al 2015, con ordinanza in data 24.2.2023, ha ritenuto accertata tale sperequazione per un importo di e 1.203.061,24, e ha disposto la confisca, ai sensi dell’art. 240-bis cod. p denaro e dei beni nella disponibilità del Puddu fino a detta somma, detratta q di cui era già stata disposta la confisca in sede di sentenza di patteggiamen
2. Avverso tale ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di censura si lamenta la violazione di legge relazione all’art. 240-bis cod. pen. Dopo aver rilevato come l’indagine patrimo alla base della richiesta di confisca da parte del pubblico ministero sia stat ad oltre due anni di distanza dalla sentenza di patteggiamento (emessa in 13.7.2017), il ricorrente ha affermato che la confisca aveva avuto ad oggetto di sua proprietà che non erano stati individuati nella fase di cognizione, ma sono stati solo da parte del giudice dell’esecuzione a seguito di una vera e p indagine esplorativa volta a ricostruire il suo patrimonio. Tanto sarebbe avve in contrasto con i limiti di cognizione propri dei giudice dell’esecuzione che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, dovrebbe ritenersi circosc alla verifica delle disponibilità la cui individuazione risulti in sede di cogniz
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Il giudi dell’esecuzione non avrebbe precisato l’oggetto della confisca, non ave individuato i beni da sottoporre alla misura ablatoria. In tal modo, il provvedi adottato ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. avrebbe assunto la forma della co ex art. 322-ter cod. pen., la quale presuppone l’accertamento di un collegame tra il bene e il reato, mentre la confisca cd. allargata richiede la mera sprop tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e il reddito da costui di Nella specie, il GIP, disponendo la confisca non di singoli beni, ma di qu necessario a raggiungere la somma di euro 1.018.061,24, avrebbe erroneamente utilizzato uno strumento diverso da quello dichiarato.
Inoltre, l’omessa individuazione dei singoli beni oggetto del vincolo ablat avrebbe portato a ricomprendere in esso anche l’immobile sito in Bergeggi (SV)
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il box di pertinenza indicati nella relazione del perito, benché i medesimi sian acquistati nel 2004, e dunque fuori del periodo di rilevanza, compreso tra i gennaio 2006 e il 31 dicembre 2015, in tal modo evidenziando una contraddizione tra quanto indicato nel dispositivo dell’ordinanza e la sua motivazione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chie il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura, sicché de essere accolto entro tali limiti.
2. Il primo motivo è infondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 27421 del 25/02/2021 Crostella, Rv. 281561, hanno chiarito che la confisca in casi particolari, discip dall’art. 240-bis cod. pen., definita anche “atipica”, “allargata” o ” costituisce un’ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il pr prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta. Essa cos una misura di sicurezza che opera in caso di accertata responsabilità per t reati tassativamente indicati, la quale «costituisce “spia”, ovvero indice pres della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchime l’ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento ulteriori iniziative delittuose». L’accertamento giudiziale della configurabi tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall’a delittuosa la ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudi colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, ido ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare ill ricchezza, fanno ritenere l’origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relati loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontr processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa
Benché la confisca allargata trovi la sua collocazione ordinaria nell’ambito giudizio di cognizione e della pronuncia che lo definisce, tuttavia, ai sensi dell’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018 recepito i principi affermati da Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach,
219221), essa può essere applicata anche dal giudice dell’esecuzione do l’irrevocabilità della sentenza di condanna o applicazione della pena. Le Sez unite hanno anche chiarito che vi è una «perfetta simmetria del potere di ablaz in casi particolari» dei beni del condannato sia in fase di cognizione sia in q esecuzione, sicché anche in tale fase la confisca può attingere solo i beni es e noti nella fase del procedimento, non potendo il giudice dell’esecuz estendere il proprio giudizio ad altri cespiti non ancora entrati nel patr dell’imputato.
La sentenza COGNOME ha inoltre statuito che, benché non vi sia un n pertinenziale tra cosa e reato, e pur potendo l’acquisizione patrimoniale ogget confisca collocarsi in un momento successivo alla commissione dei “reati-spia tuttavia, l’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel ri di un criterio di “ragionevolezza temporale”, nel senso che deve trattar elementi patrimoniali non distaccati dal reato «da un lungo lasso temporale renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia del sentenza di condanna o di patteggiamento». In sostanza, tali pronun rappresentano il termine ultimo della presunzione di provenienza illecita dei del condannato e ciò tanto nel caso in cui la confisca sia disposta nella f cognizione, quanto in quella di esecuzione.
È tuttavia fatta salva la possibilità di disporre la confisca di beni acqui epoca successiva alla sentenza di condanna o applicazione pena, nel caso in essi costituiscano reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in epoca anteceden dette sentenze, oppure ove si tratti di denaro o altri strumenti di invest mobiliare preesistenti e scoperti o rinvenuti solo in seguito.
3. Così delineati i tratti dell’istituto, giova innanzitutto rilevare che di specie, il ricorrente ha solo genericamente dedotto che i beni oggetto di con non erano stati individuati in fase cognitiva, bensì a distanza di circa due ann sentenza di applicazione della pena. Tuttavia, secondo il criterio di delimita temporale individuato dalle Sezioni unite Crostella, ciò che rileva a dell’assoggettamento al vincolo ablatorio è il momento di acquisto dei be circostanza che, nella specie, non ha costituito oggetto di censura da part ricorrente. Quanto, poi, alla dedotta mancata individuazione in fase di cogniz dei beni confiscati dal giudice dell’esecuzione, occorre considerare non solo l’annotazione della Guardia di finanza sulla cui base il pubblico minister promosso l’incidente di esecuzione risale al 2016, ed è pertanto antecedente pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorr ma altresì la circostanza che, nel delimitare l’ambito temporale di indagi giudice dell’esecuzione ha individuato il termine finale dello stesso nel 2017,
in cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento, venendo pertanto considerazione solo i beni e le utilità presenti nel patrimonio del Puddu solo quel momento.
4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
L’art 240-bis, comma 1, stabilisce che, in caso di sentenza di condanna o patteggiamento per uno dei reati “spia” dallo stesso individuati, il giudice dis la confisca del denaro, dei beni e delle utilità di cui il condannato n giustificare la provenienza e di cui sia titolare o abbia la disponibilità i sproporzionata rispetto al reddito o all’attività economica. Il vincolo ablatori dunque cadere su specifici beni presenti nel patrimonio del condannato che sia non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività Soltanto quando non sia possibile procedere alla confisca di detti beni, l’u comma dell’art. 240-bis cod. pen. consente al giudice di ordinare la confisca un valore equivalente di denaro, beni o altre utilità.
Nel caso in esame, non solo il pubblico ministero nel promuovere l’incident di esecuzione aveva individuato i beni da assoggettare a confisca, ma – secon quanto risulta dalla motivazione dell’ordinanza impugnata – il GIP aveva dispos una perizia per la stima degli immobili presenti nel patrimonio del Puddu, e risultano essere stati effettivamente oggetto di valutazione da parte del per giudice aveva, inoltre, dato atto della circostanza che era stata rinvenuta disponibilità del ricorrente la somma in contanti di 800.000 euro da considera di provenienza illecita.
Ciò nonostante, con l’ordinanza impugnata, il GIP ha disposto la confisca no già dei beni specificamente individuati come di valore sproporzionato rispetto reddito, che erano stati specificamente individuati dalla perizia, genericamente «di denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità nella disponib di COGNOME NOME fino all’importo complessivo di C 1.018.061,24», omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni per cui era impossibile individuare i ben confiscare ai sensi del comma 1, dell’art. 240-bis cod. pen. e si doveva qu procedere alla confisca per equivalente. In tal modo, il giudice è incorso nel di motivazione denunciato.
5. Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il giud al Tribunale di Savona, che colmerà le lacune motivazionali evidenziate i riferimento alle doglianze oggetto del secondo motivo. GLYPH
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Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Savona.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.