Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 aprile 2024 il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione (così riqualificata a seguito di ordinanza di questa Corte di cassazione del 12 marzo 2024) avverso il provvedimento di rigetto emesso dallo stesso Tribunale sull’istanza presentata il 28 ottobre 2023 nell’interesse di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, avente ad oggetto la revoca della confisca di tre unità immobiliari disposta a seguito di sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
A fondamento dell’istanza era stata posta la pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, in materia di misure di prevenzione e il giudice dell’esecuzione, in prima istanza, aveva evidenziato l’eterogeneità, rispetto a quella materia, del provvedimento di confisca per il quale si procede in questa sede, siccome adottato nel corso di procedimento esecutivo a seguito di sentenza di condanna per il delitto di tentata estorsione.
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è stato riqualificato quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Nel rigettare il ricorso il Tribunale abruzzese ha ricostruito la cronologia dei provvedimenti che hanno riguardato la vicenda in esame.
Il provvedimento di confisca ex art. 12 sexies cit. (decreto del Tribunale di Pescara del 25 gennaio 2012) è divenuto definitivo a seguito di sentenza di questa Corte del 28 maggio 2013 successivamente alla quale, per ben due volte, il giudice dell’esecuzione è stato investito di istanze di revoca rigettate con ordinanze avverso le quali sono stati proposti ricorsi per cassazione respinti con sentenze di questa Corte nn. 1064 del 2019 e 3908 del 2023.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come, neppure nel presente procedimento, sia stato addotto alcun elemento di effettiva novità dal quale desumere la legittimità della provenienza del bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi tale la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 afferente alla diversa materia delle misure di prevenzione.
Il procedimento nel quale è stata disposta la confisca si è svolto in tre gradi di giudizio, ha visto garantiti il diritto al contraddittorio, ha avuto ad oggetto fat accertabili e tali da dimostrare l’illecita provenienza dei proventi utilizzati per l’acquisto del bene.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME
COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, indicando l’articolazione di tre motivi afferenti, rispettivamente, violazione di legge in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in materia di «confisca di beni della criminalità organizzata», violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 per mancanza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l’acquisto dei beni, oltre al mancato accertamento di reati produttivi di reddito e, infine, vizi di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa.
Ha ampiamente richiamato le motivazioni e la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24 del 2019 che ha trovato immediata applicazione, da parte dei giudici di merito, in diversi procedimenti di prevenzione dei quali sono stati riprodotti alcuni passaggi ritenuti significativi.
In particolare, ha evidenziato il contenuto della sentenza emessa da questa stessa Sezione nel procedimento n. 36902/23 in tema di rimedio esperibile a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019.
Ha, altresì, ampiamente riportato quanto affermato dalla Quinta Sezione con la sentenza n. 27435 del 2022 nel procedimento di legittimità introdotto da NOME COGNOME, all’esito del quale è stato annullato senza rinvio un provvedimento del Tribunale di Pescara – Sezione Misure di Prevenzione che non aveva fatto corretta applicazione dei principi in punto di rapporto tra revoca della confisca disposta ai sensi dell’ad. 12 sexies cit. e provvedimento ablatorio adottato in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Secondo il ricorrente, alla fattispecie in esame sarebbero estensibili i principi affermati dalla sentenza di questa Corte resa nel diverso procedimento, essendo stata disposta la confisca di immobili della ricorrente sulla base della disposizione relativa alle misure di prevenzione dichiarata incostituzionale.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.
Pacifico che, nel caso di specie, si vede in materia di provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione (così riqualificata da questa Corte di cassazione) avverso decreto
dello stesso giudice pronunciato sulla richiesta di revoca della confisca disposta a norma dell’ad. 12 sexies d.l. 306 del 1992 cit.
Non vedendosi, pertanto, in materia di misure di prevenzione, si rivela ininfluente e privo di rilievo alcuno il riferimento compiuto in buona parte del ricorso alle decisioni assunte da questa stessa Corte (su tutte Sez. 5, n. 27435 del 08/06/2022, COGNOME) che hanno avuto riguardo a provvedimenti emessi dal Tribunale di Pescara – Sezione Misure di Prevenzione.
La pretesa di estendere automaticamente i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 è generica, merannente reiterativa di analoga richiesta già rigettata e, peraltro, manifestamente, priva di fondamento
Invero, difetta nel ricorso l’indicazione specifica delle ragioni per cui dovrebbe estendersi anche alla materia della confisca allargata l’intera pronuncia della Corte costituzionale che, pur investita di questioni riferite a disposizioni specifiche in materia di misure di prevenzione, certamente, nella motivazione ha fatto riferimento anche alla misura di sicurezza qui in rilievo.
In particolare, ci si riferisce al passaggio in cui è stato precisato quanto segue: «il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta “allargata” (…) misura che questa Corte ha recentemente ritenuto radicarsi, per l’appunto, «sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condanNOME derivino dall’accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018). Tale presunzione (relativa) è fondata, essa pure, sul riscontro della sproporzione tra i beni da confiscare e il reddito o l’attività economica del soggetto – condanNOME per uno dei reati menzionati dallo stesso art. 240-bis cod. pen. – che di tali beni risulti titolare o abbia a qualsiasi titolo la disponibilit e dei quali non riesca a giustificare l’origine lecita. La confisca “di prevenzione” e la confisca “allargata” (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che questa Corte – nella sentenza da ultimo citata – ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» – ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo -, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale (…) In conformità a tale ratio, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca “allargata”, ha da tempo intrapreso – come rammentato, ancora, dalla sentenza n. 33 del 2018 – un percorso volto a circoscrivere l’area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegNOME in attività criminose».
La Corte è poi passata ad indicare quale sia lo statuto di garanzia delle misure di prevenzione compiendo la valutazione di conformità a Costituzione delle disposizioni censurate: norme che, si ribadisce, riguardano le misure di prevenzione.
E’, così, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale, fra l’altr dell’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo TI si applicano anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a) e dell’art. 16 del medesimo d.lgs. n. 159, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applicano anche ai soggetti indicati nell’art. 1 connnna 1, lett. a) (relativamente, dunque, ai destinatari che debbano ritenersi «sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»
Nulla è stato disposto con riguardo alla misura di sicurezza, siccome non oggetto di alcuna rinnessione alla Corte costituzionale.
Non è dato comprendere, in quanto non è sufficientemente illustrato nel ricorso, in quale punto possa ravvisarsi un contrasto tra le considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale e il provvedimento definitivo di confisca che interessa la ricorrente.
Né, tanto meno, è argomentato l’eventuale contrasto tra la decisione stessa, ossia il dispositivo, della sentenza della Corte costituzionale e il provvedimento definitivo qui in rilievo.
A ciò va comunque aggiunto che tale profilo è stato già preso in considerazione nella più recente sentenza di questa Corte che ha pronunciato su ricorso presentato dalla COGNOME avverso altra decisione di rigetto della richiesta di revoca della confisca in sede esecutiva.
Nella sentenza Sez. 2, n. 39803 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, si legge, infatti che «In relazione, poi, al profilo dell’indeterminatezza del fondamento normativo delle misure di prevenzione, il provvedimento impugNOME ha ricordato come la Corte costituzionale abbia delineato il cd. Statuto delle garanzie, che consente di ritenere come le misure di prevenzione, ed in specie quelle patrimoniali, abbiano una natura preventiva e compensatoria, determinando l’illecita acquisizione dei beni da parte di soggetto “pericoloso” un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, che impone il recupero da parte dello Stato attraverso la confisca. 2.3. In ogni caso, è pacifico che non può essere causa di revocazione un fisiologico contrasto giurisprudenziale. E neppure può ritenersi che un principio affermato dalla Corte Costituzionale possa essere posto a fondamento, come “prova nuova”, di una istanza di revocazione che, peraltro, risulterebbe, in ogni caso, come manifestamente tardiva: da qui la manifesta
infondatezza del ricorso».
Infine, va segnalato come la questione del mancato accertamento di reati produttivi di reddito è, anch’essa, manifestamente infondata, trattandosi di presupposto accertato sin dal giudizio di cognizione nel quale NOME COGNOME è stata condannata per il delitto di tentata estorsione.
Proprio nel procedimento di interesse, è stato definitivannente affermato il principio secondo cui «la confisca ex art. 12 sexies D.L. del 8 giugno 1992 n. 306, conv. in I. 8 luglio 1992 n. 356, può essere disposta anche in conseguenza di una condanna per tentativo di estorsione in quanto il richiamo contenuto nell’art. 12 sexies citato al delitto previsto dall’art. 629 cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra la fattispecie consumata e quella tentata» (Sez. 1, n. 27189 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 255633).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024