Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42586 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42586 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Vico Equense avverso la sentenza in data 31/03/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/03/2023 la Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia dell’imputato ai motivi concernenti la penale responsabilità in ordine ai reati di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza, falsa perizia, di cui ai ca da 2) a 8) dell’imputazione, ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella pronunciata nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23/11/2021, confermando inoltre il capo della sentenza riguardante la confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite i suoi difensori.
2.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte non aveva fornito idonea motivazione in ordine alla determinazione della pena base e a quella degli aumenti imputabili ai singoli reati a titolo di continuazione.
Inoltre, la Corte aveva negato le attenuanti generiche sul rilievo della gravità dei fatti, ma senza soffermarsi su elementi idonei a giustificare una diminuzione della pena, incorrendo inoltre in una contraddizione con riferimento alla valutazione della sussistenza di segnali di resipiscenza, negati in AVV_NOTAIO ma prospettati in rapporto all’intervenuta rinuncia ai motivi di merito.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca.
Contesta l’applicazione del canone della ragionevolezza temporale e la valutazione relativa alla sproporzione.
Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, era stato indicato un elemento nuovo rispetto alla valutazione formulata in sede di riesame, costituito dalla relazione del consulente di parte, relativa alla capacità patrimoniale e alla potenziale capacità di produrre reddito.
I beni, pur appartenenti a soggetti diversi, erano stati considerati come se fossero tutti del ricorrente.
Si trattava di beni la cui acquisizione era avvenuta in tempi e in modi diversi. Era stato dunque violato il canone della ragionevolezza temporale a fronte di un compendio formatosi in un ampio arco temporale anteriore al 2018.
Dall’interrogazione al P.R.A. risultava un divario temporale tra il 2002 e il 2014 relativamente all’intestazione di plurimi veicoli, peraltro dal valore complessivamente modesto, inidoneo a comprovare un difetto di proporzione rispetto ai redditi dichiarati tra il 2012 e il 2018.
Relativamente agli orologi, l’acquisto era antecedente al 2009 e non avrebbe potuto parlarsi di anomalie delle certificazioni, non ravvisate dalla società Rolex.
I beni appartenevano al padre o a NOME COGNOME, al RAGIONE_SOCIALE o alla società RAGIONE_SOCIALE, in assenza di collegamento con la contestazione formulata, ed erano stati comunque acquistati con risorse lecite.
Anche la somma di denaro proveniva da fonti di reddito lecite, non rilevando che i contratti fossero successivi ai fatti di causa, in quanto idonei a giustificare la provvista.
Quanto alla sproporzione, occorrendo una significativa discrepanza, non era ravvisabile un’idonea motivazione.
Il valore dei preziosi era stato stimato in euro 537.000,00 mentre il danno risarcito per la condotta di cui al capo 1) era meno di un decimo.
La sproporzione era stata valutata in base all’indice reddituale per il 2018, ma alla sproporzione reddituale non faceva necessariamente riscontro una sproporzione patrimoniale.
Un cospicuo patrimonio era stato ereditato dai genitori del ricorrente; il Collegio per contro non aveva correttamente ricostruito la storia reddituale e patrimoniale del predetto, che disponeva di .una provvista formatasi in anni distanti dal compimento di attività delittuose, essendo stata disattesa la documentazione attestante i trasferimenti per successione, le fatture di acquisto degli orologi, i corrispettivi della società RAGIONE_SOCIALE, indicativi della disponibilità di somme dagli incassi giornalieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.
La Corte territoriale ha dato ampiamente conto dei criteri utilizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche e del giudizio di congruità della pena: ha infatti segnalato la gravità dei reati, in relazione alla loro dimensione fattuale e alla loro pervicace reiterazione, non accompagnata da indici di sincera resipiscenza, al di là della condotta risarcitoria, autonomamente valutata, e della rinuncia ai motivi di merito, intesa quale presa di coscienza di quanto commesso, elemento che non contraddice di per sé l’addotta mancanza di effettiva resipiscenza, prognosticamente intesa. In tale prospettiva la Corte ha giustificato in primo luogo il diniego delle attenuanti generiche, dovendosi peraltro tener conto del principio per cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244); ma ha anche, in secondo luogo, giustificato la determinazione della pena base e gli aumenti per la continuazione, specificamente e non arbitrariamente computati in riferimento a ciascun reato.
A fronte di ciò i due motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e comunque volti solo a contestare genericamente il formulato giudizio di merito.
2. E’ tuttavia fondato il motivo riguardante la confisca.
2.1. Deve al riguardo osservarsi che è stata applicata la c d. confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. in relazione ai delitti di corruzione in atti giudizi risalenti al 2018.
Orbene, detta confisca si fonda sul presupposto che determinati reati facciano presumere il compimento di ulteriori attività illecite, dalle quali discenda un compendio patrimoniale sproporzionato e non legittimamente acquisito, ciò nella prospettiva di sottrarre al circuito criminale ricchezze progressivamente e illecitamente accumulate.
Di qui la rilevanza del giudizio di sproporzione e nel contempo la possibilità di fornire (rectius, concretamente allegare, soprattutto in relazione ad acquisti risalenti: sul punto Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491) elementi idonei ad attestare la legittimità della provenienza.
Peraltro, sul piano letterale, la norma non definisce l’ambito della valutazione, in relazione all’epoca delle acquisizioni, fermo restando che, come autorevolmente affermato, il giudizio di sproporzione va comunque formulato non in termini generali al momento della misura ma al momento dei singoli a cqui st i in relazione al valore dei beni acquisiti (sul punto ancora Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, cit.).
Tuttavia, si è andato progressivamente affermando un orientamento interpretativo, volto a definire un ambito di ragionevolezza temporale, in riferimento al quale valutare gli acquisti effettuati, rispetto all’epoca del reato «spia».
Tale orientamento ha trovato l’autorevole avallo della Corte costituzionale che nella sentenza n. 33 del 2018 ha specificamente rilevato che «la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria». In particolare si è ritenuto «che il giudic conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato», dovendosi conseguentemente verificare «tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”».
Di seguito il principio incentrato sulla verifica dell’ambito di ragionevolezza temporale è stato largamente condiviso dalla giurisprudenza, così da assumere il carattere di ius receptum (si rinvia sul punto a Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468, Sez. F., n. 56596 del 3/9/2018, COGNOME, Rv. 274468, Sez. 1, n. 36499 del 6/6/2018, COGNOME, Rv. 273612, tutte concordi nel dar rilievo all’epoca di acquisizione, in quanto non risulti talmente lontana dalla realizzazione del reato spia, da rendere irragionevole la presunzione di derivazione da attività illecita, pur complementare a quella per cui è intervenuta condanna).
In particolare, è intervenuto un più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, alla cui stregua deve ritenersi ineludibile la verifica della ragionevolezza temporale per beni acquisiti fino al compimento del reato «spia», nonché per quelli acquisiti in epoca successiva, purché cori risorse finanziarie possedute prima di esso (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).
Ciò significa che la confisca presuppone in primo luogo l’esatta contestualizzazione del reato spia, la verifica dell’idoneità dello stesso ad inserirsi in un sistema di accumulazione illecita e la definizione temporale del relativo ambito, risultando irragionevole, in assenza di elementi specifici, il riferimento ad epoche eccessivamente distanti.
2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte delle deduzioni difensive esposte nell’atto di appello, incentrate sulle risultanze di una consulenza e proprio sulla verifica della ragionevolezza temporale, la Corte si è sostanzialmente limitata a segnalare che i beni oggetto di confisca (essenzialmente veicoli e orologi, oltre che una somma di denaro) erano nella disponibilità del ricorrente al momento dei fatti e che talune deduzioni circa la datazione degli orologi avrebbero dovuto reputarsi fondate su documentazione falsa o non attendibile.
Ma in realtà è del tutto mancata, rispetto all’epoca del reato «spia», l’individuazione di un ambito temporale al quale possa dirsi riconducibile un progressivo accumulo di risorse illecite, ambito al quale va specificamente applicato il giudizio di sproporzione, in rapporto ad acquisizioni riferibili a detto periodo.
Ciò costituisce la necessaria premessa della successiva valutazione, da confrontarsi con le giustificazioni della provenienza dei beni addotte dall’interessato, cui nel caso in esame è stata attribuita anche la disponibilità di beni aventi una diversa formale intestazione.
Sta di fatto che la mancanza di una siffatta previa analisi finisce per inficiare l’intera valutazione compiuta ai fini della confisca, ciò tanto più in rapporto ad allegazioni volte a definire un diverso ambito temporale degli acquisti, a prescindere dalla disponibilità dei beni al momento dei fatti.
Dovendosi reputare assorbite le doglianze riguardanti specifici passaggi argomentativi, deve dunque disporsi l’annullamento della sentenza impugnata in ordine alla conferma della disposta confisca, essendo necessario procedere ad una rivalutazione che tenga conto dei principi esposti.
Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli e con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 13/09/2023