Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di nei confronti dì NOME NOME NOME COGNOME ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.) con sentenza del Tribunale Napoli in data 19 marzo 2015, divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2019, p il reato dell’art. 648-ter cod. pen.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, con separati atti a firma dei rispettivi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, p entrambi, e AVV_NOTAIO, per la seconda.
I ricorrenti, con ricorsi del tutto sovrapponibili, denunciano la violazio legge sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen. cod. proc. pen., 3, 24, 25 e 27 Cost., e il vizio di motivazione, in riferimen mancata revoca della confisca, costituente una pena patrimoniale illegale perc applicata in forza di una norma interpretata in maniera non conforme al Costituzione, tale dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 2018 che ha indicato quale debba essere l’interpretazione corretta, un compatibile con i principi della Carta fondamentale, seguendo il parametro del ragionevolezza temporale, del resto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U., 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), che il giudice dell’esecuzione s rifiutato di applicare nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono nel complesso infondati.
Il principio di diritto richiamato dalla difesa, secondo il quale «il gi dell’esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordi beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il crite “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “re spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in e posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), riguarda il caso opposto a quell oggetto del giudizio.
Nel caso in esame, infatti, la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.) è stata disposta dal giudice della cogniz i
unitamente alla condanna degli odierni ricorrenti per il reato dell’art. 64 cod. pen.; ciò determina che l’intervento del giudice dell’esecuzio strettamente limitato, nel suo ambito di accertamento, da quanto stabilito giudizio di merito.
Nel corso del procedimento di cognizione gli imputati avevano sviluppato censure, giudicate infondate da Sez. 2, n. 43387 del 8/10/2019, unicamente con riguardo alla proporzionalità reddituale, senza mai porre questioni sulla vicina temporale tra il reato e l’accumulazione illecita.
In sede esecutiva, invece, si dolgono che una parte dei beni confisc sarebbe stata acquistata in data anteriore rispetto alla data di commissione reato-spia, salvo poi incentrare le deduzioni sulla necessità di applicare l’ar cod. proc. pen., con revoca della disposta confisca sotto il profilo della l costituzionalmente orientata della natura del provvedimento ablativo ch sarebbe esclusivamente sanzionatoria, sicché, al pari della pena illegale, d essere previsto un rimedio per la illegittimità originaria che si assume der dalla mancanza di correlazione temporale.
2.1. Si tratta di censure infondate in diritto.
Deve essere ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 33 d 2018, della quale i ricorrenti invocano l’applicazione, riguarda la disposiz della cd. “confisca allargata” ex art. 12-sexies d.l. n. d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), ma non dichiarato la incostituzionalità della disposizione, sicché non è possibile inv l’art. 673 cod. proc. pen. che riguarda l’aboliti° criminis.
Già sotto questo profilo, dunque, la doglianza difensiva si palesa infonda perché pretende di applicare a una decisione irrevocabile un princip interpretativo che non ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzi della norma applicabile.
3.1. Sotto altro profilo, va sottolineato che le Sezioni Unite ha espressamente escluso che possa derivare un qualunque effetto retrospettivo da decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi e, vieppiù, di muta di giurisprudenza che siano ritenuti conformi ai precetti costituzionali (Sez. 3513 del 16/12/2021 – dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 – 01 – 02), come è accaduto per la sentenza n. 33 del 2018.
La Corte costituzionale, nell’esaminare la questione che riguardava compatibilità costituzionale della confisca allargata per il reato di ricettazi invitato il giudice remittente a esaminare la giurisprudenza di legittimità (Se n. 920 del 17/12/2003 – dep. 2004, Montella, Rv. 226490; Sez. 1, n. 41100 de 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260529) secondo la quale la presunzione d illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comun sia, in un ambito di cosiddetta “ragionevolezza temporale”, facendo anch richiamo al parallelo sviluppo giurisprudenziale (Sez. U, Spinelli, cit. riguarda il diverso ambito della confisca di prevenzione.
Le Sez. U. Crostella, cit. hanno poi esteso alla confisca allargata disposta giudice dell’esecuzione i principi applicabili in sede di cognizione.
4. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio d diritto secondo il quale «in tema di esecuzione, l’art. 673 cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declarato incostituzionalità, si verifichi un’ipotesi di abrogazione esplicita o implicita norma. La già menzionata disposizione non può, invece, trovare applicazione, quando l’eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizz giurisprudenziale che non può costituire ius superveniens anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione» (Sez. 1, n. 27121 11/07/2006, COGNOME, Rv. 235265; Sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, COGNOME Cara, Rv. 234978; Sez. 1, n. 13411 del 21/02/2013, Arpaia, Rv. 255364; Sez. 1, n. 1107 del 15/11/2016 – dep. 2017, Bibo, Rv. 269759).
4.1. La più recente giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ammesso u revoca del provvedimento di confisca disposto dal giudice della cognizione ex ar 240-bis cod. pen., limitandolo espressamente al caso delle prove nuove acquisi dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Si è affermato, in modo del tutto condivisibile, che «la confisca dispost sede esecutiva ai sensi dell’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile revoca, purché con l’incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità misura attinenti all’assenza di giustificazione circa la provenienza dei ben loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica l
del soggetto colpito – coperte dal giudicato di condanna – ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice» (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634, ha ritenuto ammissibile la richiesta di revoca proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento basata sull’allegazione di nuovi elementi di fatto di natura patrimoniale consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo).
Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, il ricorso è privo di qualsivogli elemento di novità perché si limita a denunciare l’originaria carenza del requisito della ragionevolezza temporale; la critica del provvedimento impugnato è generica.
I ricorrenti lamentano la violazione del criterio della ragionevolezza temporale, senza nulla dire in concreto sulla confisca della quale si era chiesta la revoca.
Così proposte, le doglianze risultano generiche, poiché si limitano ad invocare una serie di principi giurisprudenziali, senza indicare alcuna rilevanza rispetto al caso di specie.
Né, come si è detto, allegano prove nuove dalle quali possa desumersi una diversa ricostruzione del patrimonio e dei redditi dalla quale possa desumersi il venire men della sperequazione finanziaria.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2023.