Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chie il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria – decidendo sulla opposizione proposta da NOME COGNOME, avverso il provvedimento di sequestro preventivo e confisca del 19/01/2021 della stessa Corte – ha disposto il dissequestro e restituzione all’avente diritto di un appartamento ubicato in Ricadi e del valore di euro 23.000,00, nonché della quota di euro 25.134,42, di una polizza vita e di una autovettura Fiat Panda, confermando nel resto l’opposto provvedimento ablatorio.
Il COGNOME è stato ritenuto responsabile:
del reato di ricettazione continuata, commesso il 12/10/2000 e giudicato con sentenza del Tribunale di Palmi del 26/06/2004, passata in giudicato il 26/11/2004;
dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nonché 81648 cod. pen., rispettivamente commessi il 20/03/2003 e in data anteriore e prossima al 21/03/2005, giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11/03/2012 (pronuncia divenuta irrevocabile il 28/07/2014);
del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fini di spaccìo grammi 570 di marijuana, fatto commesso il 04/01/2011 e giudicato con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 21/11/2017, divenuta definitiva il 06/04/2018.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen., so il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della assenza o apparenza della motivazione.
Il provvedimento impugNOME, in primo luogo, è censurabile in riferimento alla operata quantificazione della sproporzione, fra í redditi esistenti e i cesp disponibili in capo al ricorrente. La Corte è incorsa in un errore di calcolo, in merit alla determinazione del disavanzo, rispetto alla sproporzione reddituale e, in conseguenza, con riferimento alla decisione di mantenere il vincolo ablativo. Errata è la individuazione dell’importo della polizza vita in euro trentamila, in luogo dell somma di euro cinquantamila, indicata dalla stessa Corte in sede di elencazione dei beni assoggettati a sequestro preventivo.
La valutazione in ordine alla riscossione anticipata della somma di euro ventimila, rispetto all’intero valore della polizza, ammontante a euro
cinquantamila, non chiarisce le ragioni della esclusione di detto importo dal conteggio complessivo effettuato. Tale riscossione anticipata, del resto, non si è tradotta in una fuoriuscita dalla sfera reddituale e dispositiva di COGNOME, essendo stata accreditata, la relativa somma, su un conto corrente riconducibile allo stesso ricorrente.
Il Collegio ha errato, laddove ha individuato nell’importo di euro 48.134,42 il disavanzo di valore dei beni sequestrati, rispetto alla sproporzione reddituale dell’istante; ingiustamente, infatti, è stata pretermessa dal calcolo la somma di euro ventimila, che – se fosse stata inclusa – avrebbe elevato la misura del disavanzo a euro 68.134,42, comportando la liberazione di un maggior numero di cespiti. Tale erronea declinazione del principio di sproporzione, dunque, ha portato alla lamentata violazione di legge, in riferimento all’art. 240-bis cod. pen.
Vi è una carenza di motivazione, inoltre, quanto ai criteri adoperati per addivenire alla individuazione dei beni da dissequestrare, rispetto a quelli sottoposti al vincolo.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen. sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo della motivazione assente e/o meramente apparente, deducendosi questioni attinenti ai cd. reati-spia, oltre che al principio di proporzione e al crite della ragionevolezza temporale.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha enfatizzato il dato dell’esistenza di due condanne per il delitto di ricettazione, omettendo di verificare se i fatt giudizialmente acclarati fossero, o meno, sintomatici della sussistenza di un illecito accumulo di ricchezze, ovvero se magari fossero inseriti in un contesto di criminalità organizzata. All’epoca dei fatti, COGNOME era titolare di redditi riconducib allo svolgimento di lecita attività lavorativa; né sono emersi indizi evocativ dell’avvenuta consumazione di ulteriori reati non acclarati giudizialmente, tali da portare fondatamente a ritenere che i redditi del ricorrente provengano da fonti non lecite di ricchezza.
Quanto al profilo della ragionevolezza temporale, si sottolinea come l’unico dei beni su cui è rimasto impresso il vincolo ablativo è la villetta sita in Rosarno; questa è stata però costruita nel 2008, ossia in una data che non è in contiguità temporale né con il fatto del 2002, né con quello del 2011. Vi è, pertanto, uno iato temporale (rispettivamente, di tre e di sei anni) tra le date di commissione dei fatti giudicati e l’acquisizione del cespite. Il giudizio in punto di pericolosità potenziale arricchimento, quindi, è stato condotto prendendo in esame un arco temporale eccessivamente dilatato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME, finendo per proporre una critica di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Integrando brevemente la ricostruzione compiuta in parte narrativa, si può evidenziare come NOME COGNOME abbia riportato condanne, inflitte mediante tre distinte sentenze, relativamente a varie fattispecie di reato (in particolare per ricettazione, per delitti in materia di armi e per illecita detenzione di sostanze stupefacenti); determinati beni riconducibili al condanNOME, pertanto, sono stati assoggettati a confisca, a norma dell’art. 240-bis cod. pen.
Proposta opposizione avverso tale provvedimento ablatorio, è stata disposta l’esecuzione di una perizia e – all’esito dell’esperimento di questa – diversi beni sono stati restituiti all’avente diritto (come sopra accenNOME, trattasi di una polizza, di un appartamento e di una autovettura). Tale decisione ha trovato origine nella emersione di un sopravanzo dei beni in sequestro, rispetto alla sproporzione reddituale accertata, che era pari a oltre 48.000,00 euro. Il resto del compendio sequestrato, invece, è restato sottoposto alla suddetta confisca.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la asserita sussistenza di una violazione di legge, oltre a dolersi della pretesa natura carente o apparente della motivazione, lamentando, nella sostanza, che il disposto sequestro abbia violato il principio di proporzione, risultando sequestrati beni e titoli di valor notevolmente eccedente, rispetto al quantum in ipotesi ricavato dal COGNOME, grazie alla commissione dei reati in relazione ai quali risulta condanNOME.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la disciplina dettata dall’art. 240-bis cod. pen. non attribuisce alcun rilievo al quantum in ipotesi ricavato dal condanNOME, grazie alla commissione del c.d. “reato-spia” ascrittogli. La confisca prevista dall’art. 240-bis cod. pen., infatti, postula unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. “reati-spia” tassativamente indicati; la norma pretende, inoltre, che detti beni presentino un valore sproporzioNOME rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato, ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 – 01; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687 – 01).
12. Nel caso di specie, la Corte di appello di Reggio Calabria ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, adottando una motivazione congrua ed esaustiva, oltre che priva del pur minimo profilo di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale. Nell’impugNOME provvedimento, infatti, viene ricordata l’esistenza – a carico del ricorrente – di condanne per fattispecie criminose riconducibili entro l’alveo dei cd. reati-spia, che legittimano l’adozione di provvedimenti ablativi, al ricorrere dell’ulteriore condizione data dalla sproporzione rispetto alla situazione reddituale. Giustamente, poi, il Giudice dell’esecuzione – una volta compiuta una ineccepibile esegesi dell’istituto – ha sottolineato come la confisca ex art. 240-bis cod. pen. miri a colpire quell’accumulo di ricchezza, non sorretto da valida giustificazione, che possa essere evocativo della commissione, ad opera del soggetto interessato, di fatti illeciti ulteriori, rispetto a quello accertato.
E ancor più nello specifico, la Corte territoriale ha ricordato la presenza di tre condanne per reati spia, temporalmente collocati entro un arco temporale di oltre un decennio e tali da essere evocativi non della estemporanea caduta del soggetto nell’illecito, bensì di una scelta di vita ormai radicata e volta al crimine. Giova precisare, inoltre, come la Corte territoriale si sia adeguatamente soffermata sul profilo della sproporzione economica, chiarendo attraverso quali accertamenti si sia giunti alla quantificazione di questa, nella somma di oltre 113.000,00 euro, così giungendosi all’indicazione del sopravanzo economico del valore dei beni in sequestro, in ragione di oltre 48.000,00 euro (sono stati correttamente presi in considerazione, infatti, i dati della evoluzione della composizione del nucleo familiare, nonché della posizione economica e finanziaria di ciascun componente , computandosi poi, in tale calcolo, anche l’elemento della spesa media familiare).
3.3. La doglianza difensiva, in definitiva, non coglie nel segno, essendo incentrata su profili estranei al richiamato istituto, oltre a contenere anche valutazioni meramente contestative e interamente versate in fatto.
Il provvedimento, del resto, analizza tutte le doglianze difensive e si fa anche carico di verificare ogni possibile elemento favorevole all’interessato. Il ricorso non riesce ad attaccare la decisione, quanto all’esistenza del residuo di sproporzione reddituale che ha portato al provvedimento ablatorio, per cui ripete tutte le censure già proposte, entrando direttamente nel merito.
Con il secondo motivo, oltre a ribadire profili di critica già esposti f mediante il primo motivo (in relazione ai quali è sufficiente richiamare le considerazioni svolte al punto che precede), sì censura l’aspetto della ritenuta ragionevolezza temporale.
4.1. La regola ermeneutica alla quale attenersi è nel senso che il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca in questione (originariamente prevista dall’art. 12-sexies decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come successivamente modificato e alfine trasfuso nell’art. 240-bis cod. pen.), in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condanNOME, sempre che rispetti il criterio AVV_NOTAIO della ragionevolezza temporale, fino alla pronuncia della sentenza per il reato spia, salva comunque la possibilità dì confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma che siano stati acquisiti con risorse finanziarie possedute antecedentemente (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 – 01; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612-01).
4.2. Ad onta delle critiche difensive, però, a tali principi di diritto la Cor territoriale si è strettamente attenuta, chiarendo come l’avversato provvedimento rispetti pienamente tale canone di ragionevolezza. Alcuna frattura di carattere temporale è infatti rinvenibile, fra il tempo dell’edificazione dell’immobile confiscato (fatto collocabile fra il 2007 e il 2008) e la commissione del secondo fatto di ricettazione, accertato in data anteriore e prossima al 21 marzo 2005, ossia collocabile ad appena due anni addietro. Il Giudice dell’esecuzione, inoltre, ha spiegato la ragione per la quale si è ritenuto opportuno far risalire gli accertamenti di natura patrimoniale sino all’anno 1994, stante la considerazione che NOME commise il primo reato nell’anno 2000, stipulando poi la polizza sopra già citata nel luglio 2001.
Trattasi di un apparato motivazionale logico e puntuale, che merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità e che la difesa contrasta con argomentazioni meramente assertive e confutative, oltre che sfornite di dimostrazione alcuna.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 04 giugno 2024.