Confisca allargata: la Cassazione conferma il rigetto
La confisca allargata rappresenta uno dei pilastri della lotta alla criminalità economica e patrimoniale. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha analizzato i presupposti per l’applicazione di questa misura e il rapporto con la concessione delle attenuanti generiche, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità.
Il ricorso sulla confisca allargata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado, il quale lamentava due profili di illegittimità. In primo luogo, veniva contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la difesa avesse fornito elementi sufficienti per una riduzione della pena. In secondo luogo, il ricorrente si opponeva alla misura della confisca allargata applicata ai propri beni, sostenendo una errata qualificazione giuridica da parte dei giudici d’appello rispetto a quanto stabilito nel primo grado di giudizio.
La valutazione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha esaminato gli atti, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione logica e sufficiente, avendo esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive. Sulla questione della confisca allargata, i giudici hanno confermato la correttezza dell’ablazione patrimoniale. La Corte ha chiarito che il giudice d’appello può qualificare la misura in difformità dalla sentenza precedente, purché rispetti i principi normativi e la declinazione dei fatti emersi durante il giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nell’assenza di vizi logici nel provvedimento impugnato. La Cassazione ha evidenziato che il diniego delle attenuanti è frutto di un esame di merito insindacabile se adeguatamente motivato. Riguardo alla confisca allargata, la Corte ha sottolineato come la sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato giustifichi pienamente la misura ablatoria, indipendentemente dalla qualificazione formale data nei gradi precedenti, purché la sostanza dei fatti rimanga coerente con la disciplina prevista dall’ordinamento.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la confisca allargata rimane uno strumento solido quando la motivazione del giudice di merito è puntuale e aderente ai fatti. Il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della severità del filtro di ammissibilità in sede di legittimità.
Cos’è la confisca allargata e quando si applica?
Si tratta di una misura che colpisce i beni di valore sproporzionato al reddito di chi è condannato per reati gravi, quando non sia giustificata la loro provenienza lecita.
Perché la Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti dalla legge, come quando si richiede un nuovo esame dei fatti già valutati.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene respinto?
La sentenza diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, spesso, di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46948 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME🙂 COGNOME NOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che il primo afferente alla mancata concessione delle generiche è srrentito dai tenore del sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da portare la relativa valutazione al riparo censure prospettabili in questa sede ( si veda pag. 3, dal terz’ultimo capoverso)
il secondo, inerente alla disposta confisca, è superato dalla evidente correttezza in termin di confisca allargata della qualificazione ascritta, dalla Corte di appelio, alla disposta ablazione (qualificazione che emergeva già dalla sentenza di primo grado considerato l’argomentare sotteso alla stessa e che comunque non è preclusa al giudice deil’appeilo in difformità dal diversa valutazione resa con la sentenza appeilata) oltre che dalla puntuale declinazione de principi inerenti alla disciplina propria della detta confisca ala situazione a pwdizio ( si veda pag. 4 , da primo capoverso)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.