Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48842 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48842 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. presso il Tribunale di Trapani
nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Torino
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Marsala
avverso l’ordinanza in data 26/06/2023 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. e per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME e COGNOME; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/06/2023 il Tribunale di Trapani ha parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309 del 1990 dal G.i,p, del Tribunale di Marsala in data 23/05/2023 nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, indagati per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990: in particolare il Tribunale ha disposto la restituzione agli aventi diritto di due fabbricati e di un quadriciclo e ha confermato il sequestro con riguardo ad una Vespa Piaggio, ad un’autovettura Lancia Y e ad un’autovettura Fiat 500 X.
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 85bis d.P.R. 309 del 1990, per erronea qualificazione giuridica ed erronea sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta.
Richiama l’elaborazione giurisprudenziale in materia di confisca allargata, facendo riferimento alle sentenze Montella e Crostella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e a sentenze della Corte costituzionale.
Al riguardo rileva come non fosse necessario alcun rapporto di pertinenzialità tra i beni e i reati addebitati a COGNOME e COGNOME, dovendosi valutare l’incongruenza economica tra ciò che il soggetto possiede e quanto egli ha dichiarato o ha conseguito con la propria attività economica.
Inoltre, osseva come nel tempo fosse stata rilevata la necessità di utilizzare il criterio della ragionevolezza temporale, per escludere la rilevanza di acquisti talmente lontani dall’epoca di realizzazione del reato-spia da rendere irragionevole la presunzione di derivazione da un’attività illecita.
Si trattava di far riferimento alle caratteristiche della singola vicenda concreta e dunque al grado di pericolosità che il fatto rivela, competendo al giudice verificare se in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo la vicenda risulti episodica e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al modello normativo.
Il Tribunale non aveva proceduto a tale verifica, in rapporto all’acquisizione e realizzazione del complesso immobiliare di Contrada Cardilla e del manufatto di Contrada Fiumara Sant’Onofrio, abusivamente realizzati e ampliati negli ultimi anni, in quanto derivanti da attività illecita pur differente da quella di cui er stato ravvisato il fumus, desumibile dalla natura e reiterazione di reati lucrogenetici contestati agli indagati e dai precedenti penali di COGNOME.
Il Tribunale si era limitato ad escludere che vi fosse prova di migliorie tali da superare il valore strutturale dei fabbricati.
Quanto al quadriciclo Ligier era stato rilevato che l’acquisto risaliva al 2020, cingue mesi prima del periodo in contestazione, così da doversi escludere il rapporto funzionale tra provento e acquisto del bene.
In realtà era stata cercata indebitamente una relazione pertinenziale non necessaria in rapporto alla natura della misura adottata, in violazione dell’art. 85-bis d.P.R. 309 del 1990, tanto più evidente in relazione alla ritenuta indebita valutazione della situazione economica di COGNOME degli ultimi cinque anni.
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza o apparenza di motivazione.
Premesso che ricorre violazione di legge nel caso di mancanza di motivazione o di motivazione inidonea a rappresentare l’iter logico seguito, rileva il ricorrente che il Tribunale aveva con motivazione apparente escluso che sugli immobili fossero stati apportati nel tempo accrescimenti e variazioni di valore sproporzionato, a fronte di quanto rilevato dal G.i.p. nel provvedimento genetico con cui era stata accolta la richiesta del P.m.
Quanto al chiosco, nel 2012 era stato acquistato il terreno e la struttura compariva nel 2015, mentre nel 2020 l’immobile risultava modificato.
Quanto al compendio immobiliare, non era dato comprendere su quali basi fosse stata ritenuta la legittima acquisizione nel 2013, a fronte di un immobile costruito abusivamente su terreno dei genitori.
Inoltre, indebitamente, a fronte della differenza dei presupposti e dei dati acquisiti, era stato fatto riferimento alla circostanza che nei confronti di COGNOME il Tribunale avesse rigettato una richiesta di sequestro di prevenzione in relazione alla situazione patrimoniale fino al 2016.
Hanno proposto ricorso COGNOME e COGNOME tramite il loro difensore.
Deducono mancanza e vizio di motivazione.
Con riguardo alla Vespa rilevano che la conversazione tra NOME e la madre in ordine al pagamento dei bollettini non era idonea a provare che NOME avesse effettivamente corrisposto somme di denaro con cadenza annuale, potendo essersi trattato di espediente per fare carico alla madre della modica rata prevista nel contratto, non essendo comunque la somma annualmente dovuta un importo incompatibile con le proprie capacità.
Il Tribunale aveva inoltre omesso di considerare ragionevoli interpretazioni alternative.
La scelta di un finanziamento era coerente con le disponibilità di acquisto. Quanto alla Lancia Y, il Tribunale aveva omesso di valutare i risparmi accumulati da COGNOME, frutto di sola movimentazione bancaria tracciabile.
Relativamente alla TARGA_VEICOLO, il Tribunale, contraddicendo le premesse, aveva dato rilievo a disponibilità finanziarie successive all’epoca dei fatti oggetto di
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contestazione, essendo stato inoltre omesso di valutare le quantità di denaro che gli illeciti avrebbero potuto produrre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano «quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; in senso analogo, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710).
Deve inoltre osservarsi che nel caso di specie è stato emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca cd. allargata o per sproporzione, secondo quanto previsto dagli artt. 85-bis d.P.R. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen.
Orbene, detta confisca si fonda sul presupposto che determinati reati facciano presumere il compimento di ulteriori attività illecite, dalle quali discenda un compendio patrimoniale sproporzionato e non legittimamente acquisito, ciò nella prospettiva di sottrarre al circuito criminale ricchezze progressivamente e illecitamente accumulate.
Di qui la rilevanza del giudizio di sproporzione e nel contempo la possibilità di fornire (rectius, concretamente allegare, soprattutto in relazione ad acquisti risalenti: sul punto Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491) elementi idonei ad attestare la legittimità della provenienza.
Peraltro, sul piano letterale, la norma non definisce l’ambito della valutazione, in relazione all’epoca delle acquisizioni, fermo restando che, come autorevolmente affermato, il giudizio di sproporzione va comunque formulato non in termini generali al momento della misura, ma al momento dei singoli acquisti in relazione al valore dei beni acquisiti (sul punto ancora Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, cit.).
Tuttavia, si è andato progressivamente affermando un orientamento interpretativo, volto a definire un ambito di ragionevolezza temporale, in riferimento al quale valutare gli acquisti effettuati, rispetto all’epoca del reato «spia».
Tale orientamento ha trovato l’autorevole avallo della Corte costituzionale che nella sentenza n. 33 del 2018 ha specificamente rilevato che «la fascia di
«ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria». In particolare si è ritenuto «che giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato», dovendosi conseguentemente verificare «tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”».
Di seguito il principio incentrato sulla verifica dell’ambito di ragionevolezza temporale è stato largamente condiviso dalla giurisprudenza, così da assumere il carattere di ius receptum (si rinvia sul punto a Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468, Sez. F., n. 56596 del 3/9/2018, COGNOME, Rv. 274468, Sez. 1, n. 36499 del 6/6/2018, COGNOME, Rv. 273612, tutte concordi nel dar rilievo all’epoca di acquisizione, in quanto non risulti talmente lontana dalla realizzazione del reato spia, da rendere irragionevole la presunzione di derivazione da attività illecita, pur complementare a quella per cui è intervenuta condanna).
In particolare, è intervenuto un più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, alla cui stregua deve ritenersi ineludibile la verifica della ragionevolezza temporale per beni acquisiti fino al compimento del reato «spia», nonché per quelli acquisiti in epoca successiva, purché con risorse finanziarie possedute prima di esso (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).
Ciò significa che la confisca presuppone in primo luogo l’esatta contestualizzazione del reato spia, la verifica dell’idoneità dello stesso ad inserirsi in un sistema di accumulazione illecita e la definizione temporale del relativo ambito, risultando irragionevole, in assenza di elementi specifici, il riferimento ad epoche eccessivamente distanti.
Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogo l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME e COGNOME.
3.1. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per cui ha confermato il sequestro di tre veicoli, da un lato rilevando la sussistenza del fumus del delitto di cessione continuata di quantitativi di stupefacenti, idonea a procurare un consistente profitto, dall’altro rilevando la condizione di apparente impossidenza dei ricorrenti, che fruivano di reddito di cittadinanza, ma erano inclini per contro a far intestare a terzi, in particolare alle rispettive madri, i beni via via acquisit
3.2. A fronte di ciò, con riguardo alla Vespa Piaggio il Tribunale ha sottolineato come la conversazione intercorsa tra NOME e la madre valesse a dimostrare il carattere fittizio dell’intestazione alla predetta, essendo emerso che NOME avrebbe anticipato alla madre su base annua l’importo delle rate che la donna avrebbe dovuto versare.
Le deduzioni difensive sul punto non sono idonee ad individuare profili di mancanza o apparenza della motivazione e indulgono piuttosto nella prospettazione di letture alternative, non consentite in questa sede.
3.3. Relativamente alla Lancia Y, il motivo è generico rispetto a quanto osservato dal Tribunale, che ha dimostrato l’incongruità della versione difensiva incentrata sulla riferibilità dell’acquisto alla madre di COGNOME, essendo emerso che la vecchia autovettura della donna non era stata data in permuta ma venduta in epoca di gran lunga anteriore rispetto a quell’acquisto, così da far emergere la sproporzione del valore del bene rispetto alle disponibilità dei due ricorrenti.
3.4. Quanto infine alla TARGA_VEICOLO, il Tribunale, in assenza di puntuali deduzioni di segno contrario, idonee a delineare apparenza della motivazione, ha rilevato come dovesse aversi riguardo all’accertata sproporzione, ben potendosi dare rilievo anche ad un acquisto effettuato qualche mese dopo il periodo cui si riferiva la contestazione del «reato-spia», giudizio pienamente in linea con quanto già rilevato in precedenza circa i limiti di ammissibilità della confisca c.d. allargata, a fronte della prolungata reiterazione di condotte lucrogenetiche.
Con riguardo al ricorso del Pubblico ministero, deve invero osservarsi che il Tribunale non ha correttamente inquadrato il tema del profilo temporale degli acquisti, avendo dato rilievo al tempus commissi delicti, risultante dalla contestazione, e per questo, in radice, escluso la possibilità di disporre il sequestro dei due compendi immobiliari e del quadriciclo Ligier, acquisiti in epoca anteriore.
In realtà si è già rilevato come tale approccio risulti di per sé errato, dovendosi invece esaminare a fondo la natura e il contesto del reato-spia, onde coglierne profili di occasionalità ovvero la riconducibilità ad una più ampia operatività illecita di tipo lucrogenetico, onde poter giungere a ravvisare la
ragionevolezza temporale con riguardo ad acquisizioni risalenti ad epoca anteriore ovvero successiva, rispetto a quella del reato contestato.
Deve tuttavia rimarcarsi come l’assunto del P.m. ricorrente si risolva in deduzioni inidonee a vulnerare il giudizio del Tribunale con riferimento ai due compendi immobiliari.
In questo caso, infatti, è stata segnalata dal Tribunale la risalenza delle acquisizioni ad epoche di gran lunga anteriori e tale argomento è stato contrastato nel motivo di ricorso attraverso il riferimento ai lavori di modifica nel tempo eseguiti, tali da attualizzare le acquisizioni, come se avvenute in epoca recente.
In realtà, con riguardo al chiosco riferibile a COGNOME il Tribunale ha sottolineato come fosse stata a suo tempo respinta una richiesta di applicazione della confisca di prevenzione, in assenza dei relativi presupposti, essendo risultata la lecita provenienza del bene.
Tale rilievo non ha trovato nel ricorso puntuale smentita, essendosi invocata solo la diversità dei presupposti, senza considerare che per taluni aspetti gli istituti hanno disciplina analoga e che in concreto i profili valutati avrebbero potuto dirsi idonei a sorreggere analogo giudizio anche ai fini della confisca c.d. allargata.
In ogni caso va rimarcato come il motivo di ricorso faccia riferimento alle modifiche progressivamente e abusivamente realizzate sui due compendi immobiliari, ma non specifichi in che modo possa realmente parlarsi di nuove acquisizioni nel presupposto che i beni abbiano assunto una conformazione e un valore diversi, tale da assorbire l’originaria consistenza degli stessi.
In tale prospettiva, dunque, il ricorso risulta in parte qua aspecifico.
Diversamente deve concludersi con riferimento al quadriciclo Ligier.
In questo caso il Tribunale, senza soffermarsi specificamente sul tema della ragionevolezza temporale, ha radicalmente escluso la sequestrabilità del bene in quanto acquisito cinque mesi prima del periodo indicato nella contestazione provvisoria, a fronte di elementi attestanti la pregressa impossidenza o comunque la modestissima capacità reddituale dei due ricorrenti e la rilevanza economica dell’acquisto, avente un costo di euro 11.000,00.
A ben guardare, il Tribunale è incorso in questo caso in una violazione di legge, nell’applicazione dell’istituto della confisca per sproporzione, in quanto ha finito per presupporre un rapporto di derivazione o comunque di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato, ciò che non riflette la reale sfera di
operatività della confisca c.d. allargata, riferibile anche ad acquisiti effettuati i un ambito di ragionevolezza temporale.
Relativamente al quadriciclo Ligier, in accoglimento del ricorso del P.m., si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trapani.
Il ricorso del P.m. deve essere rigettato nel resto, mentre i ricorsi di COGNOME e COGNOME devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
In accoglimento parziale del ricorso del P.M. annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al quadriciclo Ligier e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani competente ai sensi dell’art. 325, comma 4, c.p.p.. Rigetta nel resto il ricorso del P.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME e COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023