Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 896 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 896 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quello che rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 667 comma c.p.p. proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello Reggio Calabria in data 27 gennaio 2021 con quale era stato imposto il sequestro preventivo e la conseguente confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. di quote societarie, immobili ed revocava il decreto impugnato limitatamente a due polizze assicurative intestate alla ricorren
I giudici di merito, nel premettere che il congiunto della ricorrente era stato condan con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all’ art. 56, 629 c.p. aggravato ai sen art. 7 L. 203/1991 commesso in data 11 marzo 2004 e che era emersa una netta sproporzione
del patrimonio dello stesso sulla scorta degli accertamenti del comando provinciale Reggio Calabria, rilevavano che quanto alle dette polizze risalenti l’una al 19/12/2 al 23/12/2013 intestate alla ricorrente alla luce del c.d. criterio della ragionevol il momento dei decorrenza RAGIONE_SOCIALE polizze era talmente lontano dall’ epoca di realiz reato spia da determinare la irragionevolezza della presunzione di derivazione da u illecita.
Precisavano, poi, che “al contrario quanto alla residue utilità patrimoniali già oggett confisca nessun elemento di novità è intervenuto tale da determinare la revoca RAGIONE_SOCIALE precedent statuizioni adottate da questa Corte in data 27 gennaio 2021″.
Avverso l’ordinanza suddetta propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo con un unico motivo, articol censure, violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 24 bis c.p.
Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione meramente appar omettendo del tutto di esaminare le specifiche censure proposte con cui era stato c dato COGNOME cui fra il condannato COGNOME NOME e la odierna ricorrente vi fosse un di convivenza tale da giustificare la riconducibilità al predetto dei beni acquistati nonché il nesso di derivazione fra la condotta contestata ed i beni acquisiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre evidenziare che NOME COGNOMECOGNOME COGNOME quanto è dato desumere d memoria in atti depositata innanzi ai giudici di appello e come del resto richiamato t in ricorso alla nota 1) di pag. 3 ) si è limitata, del tutto genericamente, a contestare la rif dei beni a NOME COGNOME COGNOME di esserne effettiva titolare senza tuttavia forn prova al riguardo.
In ragione della totale genericità dell’allegazione non appare sindacabile il pro impugnato nella parte in cui ha ritenuto privi di pregio i profili dedotti del tut indimostrati.
Va, poi, rilevato che la stessa qualità di terza interessata non legittima l dedurre i profili inerenti la ricorrenza dei presupposti per advenire alla disposta co
Devono in questa sede mutuarsi i principi affermati dalla più consolidata e con giurisprudenza di questa Corte in materia di confisca di prevenzione avente ad og ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo COGNOME cui questi può rivendicare es l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto es
questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei quest’ultimo – quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso – e che solo cost interesse a far valere (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 27722
E’ stato, ancora, affermato in tema di confisca di prevenzione, il terzo ch l’effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamen dell’intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l’insussistenza dei pre l’applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 6, n. 7469 del 04/06 2020, COGNOMECOGNOME Rv. 27845403).
Pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli h un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (COGNOME la qu mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel be esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide per il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del condannato legittima provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a fa
Tale interpretazione, da ritenere preferibile rispetto ai principi richiamati da cui alla sentenza n. 19094/2020, appare conforme ai principi generali che regolano i ammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazioni: ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c l’impugnazione è inammissibile quando è proposta chi (…) “non ha interesse”.
L’interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni consente di affe il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all’impugnazione i relativi oneri di allegazione, rivendica l’effettiva titolarità dei beni, contestand la fittizietà dell’intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzi spetterebbe al condannato, bensì al terzo intestatario.
Al contrario, il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l’ins presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del condannato, per carenza concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell’impugnazione, i beni dovrebbe restituiti al condannato – che dimostri l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni legittimanti art. 240 bis -, non certo al fittizio intestatario.
Ciò posto, dunque, in relazione a tali profili il ricorso di appalesa inammissibil di interesse.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato ina Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al pagamento i della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa em ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022
Il Con iliere Estensore
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Il Presidente