Confisca allargata: la Cassazione delimita il perimetro del ricorso
La disciplina della confisca allargata rappresenta uno degli strumenti più incisivi del sistema penale italiano per il contrasto ai patrimoni illeciti. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso presentato avverso i provvedimenti che dispongono tale misura, ribadendo la netta distinzione tra il sindacato di legittimità e le valutazioni di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile poiché basato su doglianze relative alla ricostruzione fattuale della capacità reddituale del ricorrente.
Il caso della confisca allargata
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che disponeva una misura ablatoria basata sugli articoli 240 e 240-bis del codice penale. Il ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo che la propria ditta, sebbene attiva da pochi mesi, fosse in grado di produrre un reddito sufficiente a giustificare i beni in suo possesso. La difesa proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, ritenendo illogica la motivazione del giudice territoriale.
Dettagli del ricorso
Il ricorrente lamentava una presunta carenza motivazionale, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato adeguatamente le potenzialità economiche della nuova attività imprenditoriale. Tuttavia, tale argomentazione è stata giudicata come un tentativo di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio davanti alla Suprema Corte.
La decisione sulla confisca allargata
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è manifestamente infondato. Il cuore della decisione risiede nell’inammissibilità di motivi che attengono al merito della vicenda, come la capacità di produrre reddito di un’azienda. La Corte ha inoltre chiarito che, quando un provvedimento si fonda su più ragioni logiche indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia valida per confermare l’intero atto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’assenza di vizi logici nel provvedimento impugnato. I giudici hanno rilevato che le doglianze del ricorrente sulla redditività della ditta non evidenziavano una reale illogicità della sentenza, ma proponevano semplicemente una lettura alternativa dei fatti. Poiché la motivazione relativa all’applicabilità dell’art. 240-bis c.p. era coerente e ben strutturata, ogni altra contestazione è rimasta assorbita. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la decisione impugnata poggia su basi logiche solide e alternative.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che si concentri su errori di diritto o su evidenti fratture logiche del ragionamento giudiziale. Per chi affronta procedimenti legati alla confisca allargata, è fondamentale comprendere che la contestazione dei dati economici deve essere risolta nelle fasi di merito, poiché la Cassazione interviene solo per garantire la corretta applicazione della legge.
Quando viene applicata la confisca allargata?
Viene disposta quando un soggetto condannato per determinati reati non riesce a giustificare la provenienza di beni di valore sproporzionato al proprio reddito.
Si può contestare il reddito prodotto in Cassazione?
No, la valutazione sulla capacità di un’azienda di produrre reddito è una questione di fatto che appartiene al merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50932 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50932 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
I.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il secondo dedicato alla parte della motivazione relativa all’applicabilità dell’art. 240-bis cod. pen., a sostenere che il percorso motivazionale della ordinanza è privo di pregio e ne propone uno alternativo asseritamente migliore, ma non individua elementi da cui dover desumere che la motivazione dell’ordinanza sarebbe viziata da illogicità, atteso che la circostanza dedotta ricorso sulla possibilità o meno per la ditta aperta da pochi mesi dal ricorrente di produrre reddito attiene al merito, e non è valutabile in sede di legittimità, mentre il primo mo dedicato alla parte della motivazione relativa all’applicabilità dell’art. 240 cod. pen., è ass atteso che la motivazione del provvedimento impugnato si regge in via alternativa su due percorsi logici, di cui è sufficiente che abbia fondamento logico anche soltanto uno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.