Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10576 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10576 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 maggio 2025, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza del 16 novembre 2023 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, ha:
confermato la sentenza di non diversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo 70;
dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo 45 (artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7 cod. pen. commesso in Rivoli il 4 giugno 2007), e, per le residue imputazioni, ha rideterminato la pena in quella di anni due e mesi nove di reclusione, rigettando la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare;
qualificata la disposta confisca come confisca allargata diretta ha confermato le disposte confische, in presenza della dichiarata prescrizione dei reati di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter ascritti a NOME COGNOME (capo 68, ricondotti al reato di cui all’art. 648bis cod. pen. i fatti relativi al libretto di risparmio e quelli relativi alla posizione fondi al reato di cui all’art. 648ter cod. pen. ; NOME COGNOME (capo 59, in concorso con NOME e NOME e capo 68, ricondotti al reato di cui all’art. 648bis cod. pen. quanto ai depositi a risparmio e al reato di cui all’art. 648ter cod. pen. quanto ai dossier titoli) NOME COGNOME (capo 59, ricondotti al reato di cui all’art. 648bis cod. pen. i fatti relativi al libretto di risparmio e quelli relativi alla posizione fondi al reato di cui all’art. 648ter cod. pen), NOME COGNOME (capi 59 e 64, ricondotti al reato di cui all’art. 648bis cod. pen. i fatti relativi al libretto di risparmio e quelli relativi alla posizione fondi al reato di cui all’art. 648ter cod. pen.) e NOME COGNOME (in relazione al reato di cui all’art. 12quinquies , d.l. n. 306 dell’8 giugno 1992, ascrittogli al capo 70), reati tutti commessi in epoca anteriore al luglio 2007.
Propongono ricorso per la cassazione della sentenza, con motivi sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.
2.1. NOME COGNOME che COGNOME:
Motivo 1: violazione di legge (artt. 545bis cod. proc. pen. e 133 cod. pen.) per il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, consentita dalla entità della pena irrogata.
La Corte di appello, nel denegare l’applicazione della pena per inidoneità a realizzare la funzione punitivo-rieducativa della pena della detenzione domiciliare,
ha richiamato la gravità dei fatti trascurando che si tratta di fatti molto risalenti nel tempo (le condotte di furto, ricettazione e altro sono, infatti, risalenti agli anni 2006 e 2007) nonché la condotta di vita dell’imputato susseguente ai fatti.
Negli anni successivi, infatti, l’imputato non ha riportato altre condanne pur vivendo in condizioni di marginalità sociale per il numero di figli (otto), condizioni familiari (la moglie è deceduta per COVID) e condizioni abitative precarie, poiché egli vive in un’abitazione messagli a disposizione in una procedura assistenziale di housing sociale.
Motivo 2: violazione della legge sostanziale e processuale (artt. 129, 578bis cod. proc. pen., 157 e 240bis cod. pen.), in relazione alla disposta confisca e ai suoi presupposti.
Evidenzia che la sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello già proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 settembre 2022, annullata in sede rescindente, che aveva dichiarato prescritto il reato di intestazione fittizia di cui al capo 70, e, dunque, trascurando che tale statuizione era stata oggetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.
La dichiarazione di prescrizione del reato, inoltre, ha costituito il presupposto per l’applicazione della confisca allargata e diretta dei beni dell’imputato che già oggetto del decreto di sequestro preventivo del 6 ottobre 2007, confisca da ritenersi, pertanto, immotivata, quanto al presupposto costitutivo -la dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 70, cioè il reato di intestazione fittizia di cui all’art. 12quinquies , d. l. n. 306 dell’8 giugno 1992 – e ai presupposti giustificativi della confisca allargata diretta, così come ritenuta.
Il ricorrente insiste per l’assoluzione nel merito, non esaminata nella sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di appello e per il dissequestro del dossier titoli.
La disposta confisca è, infine, illegittima perché in netto contrasto con la nozione di confisca diretta enunciata nella sentenza COGNOME.
La sentenza impugnata, nella parte in cui fa riferimento alla confisca per sproporzione dei valori in sequestro rispetto ai redditi dichiarati evoca, contrastando la stessa affermazione di principio, la confisca per equivalente.
Ne consegue la illegittimità della disposta confisca ai sensi dell’art. 578bis cod. proc. pen. non applicabile retroattivamente rispetto a condotte risalenti all’anno 2007.
2.2. Con motivo comuni NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOMEno:
Motivo 1: violazione di legge (art. 578bis e 627 cod. proc. pen.) poiché la Corte di appello, in carenza di condanna irrevocabile, ha confermato la disposta confisca, qualificata come confisca allargata diretta, ma, in realtà consistente in una misura punitiva e sanzionatoria, stravolgendo anche il vincolo posto dalla
sentenza rescindente che aveva stabilito la illegittimità dell’applicazione della confisca per equivalente.
La sentenza impugnata, stravolgendo anche il dictum delle Sezioni Unite COGNOME, ha dato luogo alla creazione di una figura ibrida o mista – la confisca allargata diretta – fondata sulla mancata giustificazione della proporzione dei beni rispetto ai redditi laddove, la sentenza COGNOME, precisa che la confisca diretta è riferibile solo alla confisca di denaro di diretta derivazione dai reati contestati.
Erroneamente la sentenza impugnata richiama un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 1729 del 11/07/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287500) in cui l’oggetto della decisione era costituito da una confisca cd. allargata.
La sentenza impugnata non ha esaminato le deduzioni difensive con riferimento a ciascuna ablazione.
Premesso, infatti, che la confisca ha ad oggetto valori e beni fungibili, la sentenza impugnata non ne ha spiegato la derivazione diretta dai singoli reati e non ha esaminato, in presenza di reati commessi in concorso, la quota conseguita da ciascuna imputata prescindendo, altresì, dall’arricchimento personale di ciascuna.
Né ha esaminato la provenienza delle somme da ciascuno dei reati dichiarati prescritti ricostruendo flussi e cronologia delle operazioni.
La Corte di merito, infine, non ha esaminato le circostanze, risultanti anche dalla documentazione, che documentano flussi di denaro anteriori all’anno 2007, risalenti agli anni 2005 e 2006, imputabili a operazioni economiche del nucleo familiare di appartenenza delle imputate e neppure ha esaminato il requisito di proporzionalità della misura né della tutela del terzo trattandosi di conti cointestati relativi al nucleo familiare.
2.3. NOME COGNOME COGNOME:
Motivo 1: erronea applicazione della legge penale, mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al tema devoluto della Corte di Cassazione in tema di applicazione dell’articolo 578bis cod. proc. pen.
La ricorrente evidenzia che, secondo la dottrina, nella confisca ex art. 12sexies prevale una indubbia natura punitiva dell’istituto sia per la sua afflittività, potendo comportare la sottrazione dell’intero patrimonio, sia per lo scopo perseguito che è innanzitutto di prevenzione generale e non speciale.
La confisca allargata, quindi, riveste almeno in parte carattere sanzionatorio e avendo un impatto punitivo nonché social preventivo perché stabilisce una presunzione di illecito arricchimento: il che, in linea con le affermazioni delle Sezioni Unite COGNOME, comporta la inapplicabilità dell’art. 578bis cod. proc. pen. ai fatti precedenti.
Inoltre anche ammettendo che nel caso de quo si sia in presenza di confisca allargata la Corte di merito ha omesso di accertare i requisiti indefettibili che devono giustificarla quali: la verifica dei reati presupposto, l’eventuale sproporzione, valutata al momento di ciascun acquisto, la ragionevolezza temporale tra reato spia e beni confiscati, l’effettiva indisponibilità di giustificazioni illecite non precluse dalla legge. La Corte ha, inoltre, trascurato che i beni in sequestro (libretti, fondi e depositi bancari) erano stati accesi in anni precedenti al 2005-2006, erano riferibili ai nuclei familiari quindi preesistenti rispetto ai fatti di causa.
La qualificazione della confisca come diretta è erronea poiché manca la prova della derivazione materiale dai reati.
Nel caso specifico ha attribuito alla ricorrente somme di danaro, titoli, valori fungibili e monili che erano nella titolarità della medesima ancora prima della iscrizione della notizia di reato a suo carico.
A questo fine richiama la sentenza COGNOME secondo cui, in assenza di prova sulla derivazione dal reato, la confisca va qualificata come equivalente.
La Corte di merito, infine, ha ricondotto all’imputata somme di denaro, titoli e beni nell’ambito di una contestazione in concorso di reato e quindi omettendo la individuazione la quota di arricchimento della singola concorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, deve essere annullata limitatamente al capo 70, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile nel resto.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME la sentenza rescindente di questa Corte aveva disposto l’annullamento con rinvio in relazione ai capi già dichiarati prescritti, 45 e 70, rilevando quanto segue «Con l’ultimo motivo di ricorso ci si duole della declaratoria di prescrizione in relazione al reato di intestazione fittizia di cui al capo 70 e del conseguente provvedimento di confisca. Si rileva che la motivazione sul punto offerta dalla Corte a fg. 70 della sentenza impugnata, non lascia comprendere il percorso seguito dai giudici di merito per giungere alla declaratoria di prescrizione del reato, la quale, in quanto ritenuta idonea a sostenere la conferma della confisca, avrebbe dovuto avere maggiore consistenza.
Non vi è alcuna adeguata traccia in motivazione che faccia riferimento alla confisca, alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere alla luce della evoluzione giurisprudenziale sull’argomento. Ne consegue che la questione merita gli opportuni approfondimenti che la Corte territoriale non ha effettuato e per questo, sulla declaratoria di prescrizione di tale capo di imputazione e, di conseguenza e se del caso in ordine alla confisca, la sentenza deve essere annullata con rinvio».
3.1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata ha esaminato le ragioni, ostative alla pronuncia di assoluzione nel merito, con riferimento al reato di cui al capo 45, ma non ha preso in considerazione i motivi di appello con riferimento al reato di cui al capo 70 (pag. 45, punto 4), censure svolte alle pagg. 5 e ss. dell’atto di appello in cui il ricorrente contestava l’intestazione fittizia del dossier titoli al padre (NOME COGNOME) sostenendo, sulla base della documentazione prodotta, che proprio questi, nel frattempo deceduto, fosse il reale dominus dei fondi il cui acquisto derivava dalla liquidazione di un conto corrente.
La sentenza impugnata è, pertanto, inficiata dal medesimo vizio di carenza di motivazione già rilevato con la sentenza rescindente di questa Corte e, pertanto, deve essere annullata con rinvio.
La Corte di merito, tenuto conto delle precisazioni che saranno svolte in merito alla confisca ai punti 5 e ss. che seguono dovrà, altresì, esaminare la sussistenza dei presupposti della confisca del dossier titoli, oggetto di confisca in relazione al reato di cui al capo 70.
3.2. È, invece, manifestamente infondato il motivo di ricorso sul diniego di applicazione della pena sostitutiva.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell’esercitare il potere discrezionale previsto dall’art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l’esigenza di assicurare la proporzionalità “quantitativa” e “qualitativa” della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025 (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 – 01).
La Corte di appello di Torino, nel disattendere la richiesta difensiva, ha dato atto che i reati per i quali era intervenuta condanna e la pena applicata non erano astrattamente ostativi alla sostituzione ma, ai fini del diniego ha valorizzato la gravità dei fatti e le modalità altamente professionali della loro commissione e il rilevante valore della refurtiva, e, quindi, ha sottolineato la spiccatissima capacità
a delinquere dell’imputato gravato anche di plurimi precedenti penali, aspetti che, per il profondo radicamento della scelta delinquenziale e la completa insensibilità al rispetto delle leggi, rendevano manifesta la sua inaffidabilità al rispetto delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva.
La motivazione della Corte di merito, fondata su un solido apparato argomentativo e sull’apprezzamento della capacità a delinquere dell’imputato che costituisce uno dei criteri guida del giudice nell’applicazione del trattamento sanzionatorio – non è manifestamente illogica né viziata da carenze che la rendano censurabile.
In materia caratterizzata da ampia discrezionalità non è censurabile la scelta del giudice del merito di non applicare le pene sostitutive brevi quando, come nel caso in esame, il giudice abbia preso in considerazione aspetti ritenuti rilevanti della capacità a delinquere e, viceversa, recessivi i comportamenti successivi ai fatti valorizzati dalla difesa con il ricorso.
Possono essere esaminati congiuntamente i motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e da NOME COGNOME che, a meno di aspetti marginali in punto di argomentazioni in diritto, deducono questioni comuni riconducibili alla qualificazione giuridica della disposta confisca, qualificazione dalla quale discenderebbe la confiscabilità o meno dei depositi a risparmio (in relazione all’art. 648bis cod. pen.) e fondi di investimento (in relazione al reato di cui all’art. 648ter cod. pen.), posto che per tali reati – accertati a luglio 2007- è intervenuta a carico delle ricorrenti, dopo la sentenza di condanna in primo grado, sentenza di dichiarazione di prescrizione nel corso del giudizio di appello.
E’manifestamente infondato il motivo di ricorso che COGNOME vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. perché la sentenza impugnata non si sarebbe conformata al principio di diritto della sentenza del 16 novembre 2023 della Seconda Sezione penale di questa Corte né al dictum delle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02), ai fini della applicazione al caso in esame degli istituti giuridici della confisca diretta ovvero della confisca per equivalente.
Val bene, al riguardo, svolgere alcune precisazioni.
5.1. La sentenza rescindente del 16 novembre 2023 ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 settembre 2022 per carenza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica della disposta confisca.
Pur dando atto che «Il Tribunale aveva disposto la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell’art. 12sexies legge n. 356 del 1992 (oggi confluito nell’art.
240bis cod. pen.)», la Seconda Sezione penale ha rilevato (pagg. xx) che «non vi è alcuna adeguata traccia in motivazione che faccia riferimento alla confisca, alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere alla luce della evoluzione giurisprudenziale sull’argomento».
Nel prosieguo della motivazione la sentenza rescindente passa a delineare lo stato della giurisprudenza di legittimità nella materia della confisca, richiamando, da un lato, la confisca per equivalente e la impossibilità di applicarla ai fatti commessi prima della entrata in vigore dell’art. 578bis cod. proc. pen, come precisato dalle Sezioni Unite Esposito (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01), dall’altro, evocando l’analisi rigorosa imposta al giudice in sede di qualificazione giuridica della confisca e dei suoi presupposti onde verificare se si sia in presenza di confisca diretta ovvero di confisca per equivalente.
La sentenza rescindente ha richiamato, con riferimento al primo aspetto, la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434 – 01), e, nel secondo caso, i principi recati dalla sentenza COGNOME (Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284529 – 01), tanto in ragione delle precisazioni, recate dalla sentenza di primo grado, in merito alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 648bis cod. pen., in relazione ai depositi a risparmio ovvero all’art. 648ter cod. pen., con riferimento al reinvestimento in fondi. Pur enunciando tali principi, la Corte di legittimità non ha individuato quale fosse l’istituto giuridico di riferimento – la confisca diretta ovvero quella per equivalente – pur richiamando i principi che la giurisprudenza aveva individuato in materia.
Risulta evidente che, pur dando atto di un vizio di violazione di legge, la sentenza impugnata non è riconducibile alle ipotesi classiche della sentenza rescindente che, rilevata l’erronea applicazione della legge penale, abbia enunciato il principio di diritto al quale il giudice del rinvio è obbligato ad attenersi ma, per la peculiarità del vizio di violazione riscontrato (cioè quello della omessa motivazione, ricondotto, come noto, al vizio di violazione di legge, ai sensi degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.), si è limitata a delineare, rilevata la carenza di motivazione, i possibili criteri ermeneutici ai quali il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi una volta individuata la categoria della disposta confisca: una sentenza didascalica, in buona sostanza, in cui la Seconda Sezione penale riassume i temi problematici in diritto e astrattamente prospettabili in relazione alle ipotesi di confisca per equivalente o di confisca diretta.
5.2. La tesi svolta con i ricorsi è anche intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui, muovendo dall’affermazione che la sentenza impugnata abbia violato il principio di diritto, COGNOME anche la violazione dei criteri definitori della
sentenza COGNOME (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02), successiva alla sentenza rescindente, sentenza che ha precisato che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto.
E’ noto, infatti che, nel giudizio di rinvio, sussiste l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (cfr. Sez. 6, n. 34382 del 01/10/2025, Locatelli, Rv. 288768 – 01): nel caso in esame, se si fosse stati in presenza della enunciazione di un principio di diritto della sentenza rescindente, il giudice del rinvio non avrebbe potuto condividere, per il suo carattere innovativo rispetto alla sentenza COGNOME, la nozione di confisca diretta, o, per converso quella di confisca per equivalente, elaborate dalla sentenza COGNOME.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che la sentenza rescindente non indicava un principio di diritto al quale la Corte di appello avrebbe dovuto conformarsi ma, rispetto ai possibili istituti giuridici della confisca (delle confische) illustrava lo stato della giurisprudenza, prescrivendo, questo sì, al giudice del merito, particolare rigore nell’accertamento dei presupposti dei possibili istituti giuridici da applicare al caso concreto, a partire dalla qualificazione giuridica operata dal Tribunale, passando poi, ai casi, maggiormente controversi per le implicazioni giuridiche che ne conseguono, della confisca per equivalente ovvero della confisca del profitto del reato.
6. Nel caso in esame, tenuto conto della data di commissione dei fatti (risalenti al luglio 2007), risultano inapplicabili tout court sia la confisca diretta del prodotto o profitto del reato sia la confisca per equivalente. La confisca diretta del prodotto o del profitto del reato e la confisca per equivalente rectius la confisca delle somme o beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato – con riferimento ai reati di cui agli artt. 648bis e 648ter cod. pen., sarebbero, infatti, prive di base legale – così come definita anche dal diritto vivente – avuto riguardo al momento della commissione dei fatti perché previste, per i reati di cui agli artt. 648bis e 648ter cod. pen., solo con l’art. 63 del d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che ha introdotto l’art. 648quater cod. pen., disposizione che, come il più risalente art. 322ter cod. pen. (introdotto con l. n. 296 del 2006) costituisce la norma di collegamento ai fini della estensione della confisca obbligatoria – che l’art. 240
cod. pen. limita al prezzo del reato – al prodotto o al profitto del reato, o al loro equivalente.
La confisca per equivalente e la confisca diretta del prodotto o del profitto dei reati di cui all’art. 648bis e 648ter cod. pen. è stata, quindi, introdotta in data successiva ai fatti per i quali si procede in relazione ai quali solo l’art. 12sexies del d.l. n. 106 del 1992 – a mente del quale il Tribunale aveva disposto la confisca dei depositi a risparmio e dei fondi intestati alle ricorrenti – prevedeva, per tali reati cd. spia, o reati matrice, al momento dei fatti, la confisca cd. allargata o per sproporzione che era stata preceduta dal decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 6 ottobre 2007.
7.Né ai fatti era applicabile la confisca per equivalente di cui all’art. 12ter, d.l. n. 306 cit. e ss. mod.
La vigente disposizione di cui all’art. 240bis , comma 2, cod. pen. (secondo cui nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni o di altre utilità di legittima provenienza per un loro valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona), non è, infatti, estensibile alle categorie dei reati cd. presupposto di cui al comm1, art. 240-bis cod. pen..
La disciplina della cd. ‘confisca in casi particolari’ recata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018 – che ha attuato la cd. riserva di codice nell’intento di sistematizzare una materia composita- va calibrata, ai fini dell’applicazione degli istituti di riferimento (la confisca allargata e la sua interfaccia per equivalente), alle disposizioni penali vigenti al momento di commissione dei fatti: e, in relazione ai reati di cui agli artt. 648bis e 648ter cod. pen. le disposizioni vigenti al luglio 2007 non consentivano la confisca per valore equivalente di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza, consentite, al momento di commissione dei fatti, solo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e reati di contrabbando. E’ solo con l’art. 10bis del d.l. n. 92 del 23 maggio 2008 e dell’art. 3, comma 7, lett. a), l. n. 94 del 31 marzo 2010 che è stato introdotto il comma 2quater , art. 12sexies, d.l. n. 306 cit., estendendo l’applicazione della confisca allargata per equivalente ad altre categorie di reato.
In sintesi, la confisca per equivalente di cui al secondo comma dell’art. 240bis cod. pen. è applicabile solo ove non sia più possibile confiscare lo specifico bene o cespite in relazione al quale sia stato accertato il carattere sproporzionato dell’acquisto: l’oggetto di questa forma di confisca per equivalente è, infatti,
costituito dal valore equivalente di tutti i beni di valore sproporzionato che non possono più essere direttamente sottratti, in quanto dispersi, nascosti o alienati.
8.E’ superfluo, in questa sede, soffermarsi oltre sulle ‘varie’ confische e sui loro presupposti applicativi limitando l’attenzione, in estrema sintesi, alla figura della confisca allargata che, nata in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 48/1994 della fattispecie di possesso ingiustificato di valori ex art. 12quinquies , comma 2, d.l. 356 del 1992, costituisce una misura ablativa collegata alla condanna per il reato presupposto (e non già al semplice avvio del procedimento penale) di un catalogo di reati variegati, presupposto che, ancora oggi, è trasfuso nell’art. 240bis cod. pen.
La misura si fonda, come sintetizzato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 33/2018), su una duplice presunzione: la commissione di precedenti delitti da parte dell’imputato (i cd. reati-matrice) e l’origine del patrimonio del condannato da tali delitti: l’applicazione dell’istituto, come criticamente rilevato dal Giudice delle leggi, è stata estesa, in maniera alluvionale e in base ‘a logiche chiaramente estranee a quella primigenia dell’istituto’, rappresentata dal ‘contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico’.
La elaborazione giurisprudenziale, detto in estrema sintesi, subordina l’applicazione della confisca allargata non solo alla condanna in relazione ai cd. reati matrice, ma all’adempimento di un, sia pur ridotto, onere probatorio in capo all’accusa che deve dimostrare la titolarità o la disponibilità dei beni in capo al condannato e il loro valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, nonché la ragionevolezza temporale: è, questo, un criterio generale – applicato anche alla confisca di prevenzione – che rende possibile l’applicazione della confisca ai beni acquisiti in un periodo precedente ma ragionevolmente connesso a quello in cui è stato consumato il reato, oggetto di condanna.
Spetta alla difesa, infine, dimostrare l’origine lecita dei beni in base a quello che viene definito dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte un mero onere di allegazione.
La confisca allargata o per sproporzione ha subito, un intenso lavorio ad opera del legislatore e della giurisprudenza.
Con la legge n. 161 del 2017 la disciplina della confisca per sproporzione è stata ampliata non solo per l’applicabilità nel procedimento di esecuzione (attraverso la introduzione dell’art. 183quater , comma 1, d. l. n. 271/1989), già ammessa dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME, Rv.
281561 – 01; Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221 – 01), ma estendendo a tale confisca la regola per cui il condannato non può dimostrare il valore proporzionato degli acquisti attraverso i proventi dell’evasione fiscale, se non addirittura attraverso il reddito imponibile sottratto alla tassazione (art. 31, l. n. 161 cit.; cfr. Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852), e, infine, aspetto, questo rilevante nella vicenda in esame, prevedendone l’applicazione anche in caso di prescrizione, dopo una sentenza di condanna, attraverso la previsione recata dall’art. 578bis cod. proc. pen. (art. 6, comma 4, d. lgs. n. 21 del 1 marzo 2018).
L’obiezione mossa a tale estensione, venendo meno il fondamentale requisito della condanna su cui si fonda la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, è quella che tale forma di confisca abbia carattere punitivo o sanzionatorio, obiezione rafforzata dal rilievo che costituisce una forma di confisca estesa, che non presuppone la prova del nesso causale con i reati-fonte.
Ed è essenzialmente questo l’aspetto sotteso ai ricorsi in esame nella parte in cui COGNOMEno la violazione dell’art. 578bis cod. proc. pen., di cui la giurisprudenza ha affermato «la natura sostanziale e, quindi, la inapplicabilità della confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01), censurando, inoltre, la sentenza impugnata che non avrebbe esaminato le deduzioni difensive con riferimento a ciascuna ablazione, spiegando la derivazione diretta dei bei confiscati dai singoli reati, il contributo individuale di ciascun concorrente nel reato, la quota conseguita da ciascuna imputata e, infine, prescindendo dall’arricchimento personale di ciascuna.
10. Si tratta di deduzioni infondate in relazione alla natura riconosciuta dalla più risalente giurisprudenza di legittimità alla confisca allargata, come correttamente illustrata nella sentenza impugnata, poiché la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza atipica, ed è, pertanto, sottratta all’operatività del divieto di retroattività delle norme di sfavore e con la conseguenza, in linea con i più recenti principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la confisca allargata o per sproporzione può essere disposta anche con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 1729 del 11/07/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287500 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata sul punto della qualificazione della disposta confisca come confisca per sproporzione o allargata, ai sensi dell’art. 240bis , comma 1, cod. pen. è, infatti, ineccepibile.
La Corte di appello ha specificato che si tratta di confisca allargata «diretta», precisando, nel prosieguo che essa colpiva «in modo diretto i beni sproporzionati al reddito degli imputati di cui essi non sono stati in grado di fornire una giustificazione circa la relativa provenienza lecita», nell’intento di differenziarla dalla confisca per equivalente, prevista dall’art. 240bis , comma 2, cod. pen., senza, per questo, creare ‘un ibrido’ giuridico – secondo la tesi delle ricorrenti ma solo per evidenti ragioni di chiarezza espositiva e niente affatto evocative della confisca diretta del profitto o prodotto del reato.
La Corte di merito muove, infatti, dall’analisi dell’art. 578bis cod. proc. pen. – condividendo il principio di diritto secondo cui la disposizione è inapplicabile a qualsiasi forma di confisca per equivalente, anche a quella obbligatoria di cui all’art. 240bis , comma 2 cod. pen. -, e in ragionato confronto critico con le più risalenti sentenze delle Sezioni Unite che si sono occupate di tale misura ne ha ricostruito la natura giuridica affermandone la natura di misura di sicurezza atipica, in funzione anche dissuasiva.
In particolare, la sentenza impugnata ha richiamato i principi affermati nella sentenza Montella che individuava il catalogo dei reati ai quali era applicabile la confisca per sproporzione e i criteri di applicazione della misura consistenti, da un lato, nella prova dell’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’ attività economica del ‘condannato’ e il valore economico di detti beni e, dall’altro, la mancata credibile giustificazione circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 – 01).
Fin da tale risalente statuizione si è affermata la irrilevanza del requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui si è proceduto – che fonda la nozione di confisca diretta, oggi riaffermata, per quanto riguarda il denaro, dalla sentenza COGNOME, innanzi citata, ma che costituisce il requisito per l’acquisizione, quale profitto o prodotto del reato della confisca diretta di qualsivoglia bene o utilità – e la precisazione che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato.
Si tratta di un principio che, da ultimo, è stato ribadito e riaffermato nelle sentenze COGNOME e COGNOME, successive alla sentenza rescindente il cui contenuto decisorio – come innanzi illustrato – non è ostativo a tale approccio ricostruttivo.
Una esegesi che, sia pure incidentalmente, era stata affermata nella più risalente giurisprudenza di legittimità precisando che in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la
confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fattoreato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen., e 12sexies legge n. 356 del 1992) (Sez. 2, n. 32273 del 25/05/2010, Pastore, Rv. 248409 – 01).
Sono, dunque, manifestamente infondati i rilievi di tutte le ricorrenti nella parte in cui contestano la qualificazione giuridica delle disposte confische e la loro illegittimità, per violazione dell’art. 578bis cod. proc. pen., in ragione della intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 648bis e 648 -ter cod. pen. accertandone, nondimeno, la responsabilità e la colpevolezza, statuizione questa sì, vincolante e non più ritrattabile per effetto della sentenza rescindente che, sul punto, ha rigettato i ricorsi delle predette imputate.
Né sono fondati gli ulteriori rilievi difensivi, in particolare svolti nei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si tratta di motivi aspecifici, nella parte in cui rimandano ai motivi di appello che, a loro volta, non erano strutturati al confronto con la confisca allargata disposta in primo grado quanto, piuttosto, incentrati – come l’odierno ricorso sulla configurabilità del reato presupposto e sul contributo delle imputate alle operazioni di riciclaggio e reimpiego dei proventi delle illecite attività dei congiunti (NOME COGNOME è moglie di NOME COGNOME; NOME COGNOME è moglie di NOME COGNOME; NOME NOME è moglie di NOME COGNOME, e NOME è la moglie di NOME), imputati individuati quali componenti, capi o gregari, di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e altri reati contro il patrimonio i cui proventi erano stati intestati della congiunte che, talvolta, li avevano reimpiegati nell’acquisto di fondi e prodotti derivati allo scopo di impedirne l’identificazione della illecita provenienza.
La dichiarazione irretrattabile di prescrizione dei reati esime – ed esimeva la Corte di merito – dalla verifica della sussistenza dei reati-presupposto mentre la struttura della sentenza impugnata, nella parte in cui rinvia alla sentenza di primo grado che aveva compiuto una puntuale analisi sul punto, genericamente contestata con i motivi di appello, è adeguatamente motivata con riferimento ai criteri della sproporzione, della ragionevolezza temporanea delle operazioni economiche che sono alla base delle operazioni (l’apertura dei conti o l’acquisto dei fondi) e, più in generale, di ricostruire, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità degli imputati, che si sia in presenza di episodi illeciti
con riguardo ai reati fonte o matrice – tutt’altro che episodici ed occasionale ovvero produttivi di modesto arricchimento, il che fonda la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte delle ricorrenti ed un solido accertamento del requisito della sproporzione.
La sentenza impugnata ha richiamato, a tal riguardo, le conclusioni alle quali era pervenuta la sentenza di primo grado (a pag. 112) sulla scorta delle risultanze delle indagini patrimoniali svolte a carico degli imputati e dei loro nuclei familiari, fra i quali le odierne ricorrenti, per più anni, anche precedenti al 2007, risultanze che avevano consentito di accertare il possesso da parte dei rispettivi nuclei familiari di redditi molto bassi e inconferenti con gli esborsi sopportati per l’acquisto di fondi, versamenti sui libretti e, in generale, con le operazioni economiche dalle quali rinvengono conti e fondi confiscati senza che assumano rilievo, perché del tutto marginali, redditi o guadagni leciti.
I diversi presupposti della misura di prevenzione patrimoniale e della confisca allargata ostano a ritenere rilevante la disposta restituzione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione: le deduzioni difensive svolte al riguardo sono del tutto generiche.
Conclusivamente i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e da NOME COGNOME sono inammissibili e alla inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo 70 con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 marzo 2026
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME