Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26848 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
EVA TOSCANI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
COGNOME NOMECOGNOME nato a Messina il 23/08/1964
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in preambolo la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso l’ordinanza con cui la stessa Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di NOME COGNOME di revoca della confisca dell’autovettura Lancia Delta tg. CODICE_FISCALE disposta, ai sensi dell’art. 12sexties d.l. 8 giugno 1992 n. 306, nell’ambito del procedimento penale a suo carico, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Messina in data 13 settembre 2018, irrevocabile il 12 settembre 2019.
Il Giudice dell’esecuzione, dopo avere riprodotto graficamente la decisione opposta, richiamata la disciplina di cui all’art. 667 cod. proc. pen., ha affermato che la confisca in oggetto era stata disposta in esito al giudizio di merito con sentenza divenuta cosa giudicata e – diversamente da quanto opinato dal precedente Giudice dell’esecuzione in punto di sproporzione dell’acquisto rispetto ai redditi del condannato – ha ricordato che, venendo in rilievo l’ipotesi della confisca ex art. 12sexies d.l. n. 306, del 1992, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, la stessa, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite dei difensori di fiducia, affidandolo a un unico, articolato motivo.
Lamenta la distonia della declaratoria d’inammissibilità pronunciata dal Giudice dell’opposizione rispetto al precedente rigetto della stessa Corte di appello di Messina che, con il proprio precedente provvedimento, aveva fondato la sua motivazione sulla sproporzione tra le caratteristiche del veicolo e il considerevole impegno economico per il suo acquisto, rispetto ai redditi accertati in capo a COGNOME.
Osserva che tale linea interpretativa sarebbe stata superata dalla giurisprudenza
Sent. n. sez. 1482/2025
CC – 24/04/2025
R.G.N. 8844/2025
costituzionale prima e di legittimità poi, che hanno introdotto il criterio della ragionevolezza temporale tra la commissione del reato-spia e gli acquisti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 marzo 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente, in data 29 ottobre 2024, ha depositato note difensive con le quali ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
1. E’ fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui non Ł consentita in executivis la revoca della confisca c.d. “allargata”, disposta con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01; Sez. 1, n. 26852 del 10/06/ 2010, COGNOME, Rv, 247726; Sez. 1, n. 3877 del 20701/ 2004, COGNOME, Rv. 227330), non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale. In particolare in Sez. 1, n.28525, COGNOME, Rv. 276491, citata, si esaminano, con ampi richiami giurisprudenziali, i profili comuni e gli elementi distintivi della confisca allargata e della confisca di prevenzione; in senso analogo Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, COGNOME, Rv. 227330.
A diverse conclusioni si Ł giunti con riferimento al caso in cui la confisca sia stata disposta in sede esecutiva, essendosi ritenuto che sia applicabile un meccanismo analogo a quello della revisione, già ritenuto operante per la confisca di prevenzione, semprechØ tuttavia vengano addotti elementi che non si pongano di per sØ in conflitto con l’accertamento coperto dal giudicato, ma si risolvano in prove nuove, tali essendo anche quelle esistenti ma non valutate (Sez. 1, n. 4196 del 9/1/2009, COGNOME, Rv. 242844).
Questa Corte, nel ribadire che la confisca ex art. 12sexie s d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, ha anche chiarito che il rimedio per tale ipotesi Ł quello straordinario della revisione del giudicato per elidere l’accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda, cioŁ l’accertamento che ha dato causa alla condanna, ciò soprattutto quando l’asserito elemento di novità inerisce al presupposto stesso del riconoscimento della penale responsabilità, piuttosto che a taluno degli ulteriori presupposti comuni anche alla confisca di prevenzione, quale quello della sproporzione (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, COGNOME, Rv. 281825 – 01).
In tale cornice ermeneutica, la confisca – come quella di specie -direttamente conseguente alla condanna non può essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio concernente la penale responsabilità, come correttamente chiarito dal giudice dell’opposizione.
Diversamente da quanto censurato nel ricorso, Ł corretta la declaratoria d’inammissibilità della Corte di appello quale giudice dell’opposizione.
L’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha, invero, natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, COGNOME Rv. 220577 – 01); essa non rappresenta una fase distinta e autonoma, piuttosto qualificandosi come «un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno» (Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024, COGNOME, Rv. 287292 – 01; Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, COGNOME, Rv.
270959 – 01).
Ragione per cui la Corte di appello bene ha fatto a rilevare l’originaria inammissibilità dell’istanza proposta al Giudice dell’esecuzione e del successivo atto d’impulso (opposizione), così come il Collegio non può che rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI