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Confisca allargata: è revocabile dopo la condanna?

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva la revoca della confisca allargata di un’autovettura, disposta con sentenza divenuta definitiva. La Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui la confisca allargata, essendo una misura di sicurezza patrimoniale legata alla condanna, non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione. L’unico rimedio esperibile, in presenza di nuove prove, è quello straordinario della revisione del giudicato.

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Pubblicato il 26 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Confisca allargata: è revocabile dopo la condanna definitiva?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26848 del 2025, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la possibilità di revocare una confisca allargata dopo che la sentenza di condanna è diventata irrevocabile. La questione centrale è se il giudice dell’esecuzione abbia il potere di annullare tale misura patrimoniale. La risposta della Suprema Corte è netta e si pone in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, offrendo importanti chiarimenti sui rimedi a disposizione del condannato.

I fatti del caso

Il caso trae origine dalla richiesta di un uomo, condannato con sentenza definitiva, di ottenere la revoca della confisca di un’autovettura. Tale confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 12-sexies del d.l. 306/1992, la cosiddetta confisca allargata, in quanto il valore del bene era stato ritenuto sproporzionato rispetto ai redditi leciti del condannato. La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva inizialmente rigettato la richiesta. Contro questo rigetto, l’interessato aveva proposto opposizione, ma la stessa Corte aveva dichiarato inammissibile anche quest’ultima. Di qui il ricorso per cassazione, con cui si lamentava un’incoerenza tra le decisioni e si invocava un’evoluzione giurisprudenziale in materia.

La questione giuridica e i limiti della confisca allargata

Il cuore del problema giuridico è stabilire se la confisca allargata, una volta disposta con sentenza passata in giudicato, possa essere rimessa in discussione davanti al giudice dell’esecuzione. A differenza della confisca ordinaria, quella “allargata” non colpisce beni che sono diretta conseguenza del reato, ma patrimoni di cui il condannato non riesce a giustificare la provenienza lecita e che appaiono sproporzionati rispetto al suo reddito. Proprio per questa sua natura, strettamente connessa alla pericolosità del soggetto e alla presunzione di illecita accumulazione, il suo destino è legato a quello della condanna penale.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte di appello e fornendo una motivazione chiara e lineare.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che non è consentita in executivis, cioè in fase di esecuzione, la revoca della confisca allargata disposta con sentenza irrevocabile di condanna. L’art. 676 del codice di procedura penale, che elenca i poteri del giudice dell’esecuzione in materia di misure di sicurezza, non prevede questa possibilità.

I giudici hanno sottolineato la differenza fondamentale con la confisca di prevenzione o con quella disposta direttamente in sede esecutiva. Quando la confisca allargata è parte integrante della sentenza di condanna, essa si fonda sull’accertamento giudiziale di responsabilità penale e sulla sproporzione patrimoniale, accertamenti che diventano definitivi con il passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice dell’esecuzione non può, quindi, rivalutare nel merito tali presupposti.

La Corte ha inoltre chiarito che, anche in presenza di nuovi elementi di prova, il rimedio corretto non è l’istanza al giudice dell’esecuzione. L’unico strumento previsto dall’ordinamento per ‘demolire’ il giudicato penale è quello, straordinario, della revisione del giudicato. Tale rimedio mira a travolgere l’intera sentenza di condanna, e di conseguenza anche le statuizioni accessorie come la confisca.

Infine, è stata confermata la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione. L’opposizione ex art. 667 c.p.p. non è un mezzo di impugnazione, ma un’istanza per ottenere una decisione in contraddittorio davanti allo stesso giudice. Se l’istanza originaria (la richiesta di revoca) era inammissibile per carenza di potere del giudice, anche la successiva opposizione non poteva che avere la stessa sorte.

Le conclusioni

La sentenza in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la stabilità del giudicato. La confisca allargata, quando applicata in una sentenza di condanna definitiva, non è una misura flessibile o rinegoziabile in fase esecutiva. Essa cristallizza un accertamento di merito che solo un rimedio eccezionale come la revisione può scalfire. Per i cittadini e i loro difensori, questa pronuncia è un monito importante: le questioni relative alla legittimità della confisca e alla proporzionalità dei beni devono essere sollevate e provate nel corso del giudizio di merito, poiché le porte della fase esecutiva, per questo tipo di contestazione, rimangono chiuse.

È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca di una “confisca allargata” disposta con sentenza di condanna definitiva?
No. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce che la confisca allargata disposta con sentenza irrevocabile non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, poiché l’art. 676 c.p.p. non gli conferisce tale potere.

Qual è la differenza tra la confisca disposta con sentenza e quella disposta in fase esecutiva?
La confisca disposta con sentenza definitiva si fonda su un accertamento di merito che diventa irrevocabile (cosa giudicata). Quella disposta in sede esecutiva, invece, può essere soggetta a meccanismi di riesame, come la revoca, in quanto non coperta dalla stessa stabilità del giudicato penale.

Se emergono nuove prove dopo la condanna definitiva, come si può contestare la confisca allargata?
L’unico rimedio per contestare la confisca allargata in base a nuove prove è l’istituto straordinario della revisione del giudicato. Tale procedura non mira a revocare solo la confisca, ma a demolire l’intero accertamento di responsabilità contenuto nella sentenza di condanna, da cui la confisca stessa dipende.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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