Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50284 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensor
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata in questa sede, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 17405/23 del 23/2/2023), ha rigettato la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese in data 3 settembre 2021.
L’articolata vicenda processuale, a cui è necessario fare riferimento per una migliore comprensione del thema decidendum, può essere così riassunta.
Con decreto emesso il 3 settembre 2021, il G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese, ravvisando il fumus commissi delicti ed il periculum in mora in relazione ai reati di cui agli artt. 603-bis e 629 cod. pen., disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.od. pen., delle disponibilit finanziare ed economiche dell’indagato COGNOME NOME, possedute in valore sproporzioNOME al reddito, nonché del profitto dei reati di cui agli artt. 603-bis e 629 cod. pen., nella misura di euro 493.338,97.
Con ordinanza resa in data 4/11/2021 il Tribunale di Palermo annullava il vincolo reale limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 603-bis e 629 cod. pen., fatta eccezione per il profitto d reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. conseguito nel periodo compreso tra il 4 novembre ed il 31 dicembre 2016. confermando nel resto il provvedimento impugNOME.
Detta ordinanza era annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, Sez. Quarta (sent. n. 30851/22) che individuava nel provvedimento difetti motivazionali strutturali sia con riferimento al profilo del periculum in mora, sia con riferimento al criterio della proporzione tra somme sottoposte a sequestro e profitto del reato (cfr. pag. 4 della sentenza di annullamento emessa dalla Sez. Quarta di questa Corte:”// giudice del riesame non ha quindi spiegato, con argomenti logici e conducenti tanto da rendere percepibile l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione, per quale ragione, nonostante gli elementi addotti e documentati dalla difesa in sede di riesame, abbia comunque ritenuto sussistente il periculum, tanto circa la sproporzione tra reddito dichiarato e proventi dell’attività economica rispetto ai valori transitati nel conto corrente riferibi all’indagato, quanto in merito all’eventuale non credibile giustificazione della lecita provenienza del detto denaro”).
Con ordinanza del 9 settembre 2022, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame, evidenziando come, medio tempore, fosse intervenuta una riduzione dell’importo del vincolo reale, limitato alla somma di euro 173.039,88, sulla scorta dei nuovi accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, con conseguente caducazione dell’interesse concreto da parte dell’indagato a coltivare l’ìmpugnazione per la differenza tra l’importo originario del sequestro e quello risultante dalla riduzione. La Corte di Cassazione, Sez. Terza, come già detto in precedenza, pronunciandosi in data 23/2/2023, annullava il provvedimento, sulla base della considerazione assorbente che non era venuto meno l’interesse ad impugnare della parte.
Il Tribunale di Palermo, sempre nel provvedimento reso in data 9/9/2022, rilevava anche un’ulteriore causa d’inammissibilità, collegata all’operatività della preclusione rappresentata dalla litispendenza dell’impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione del provvedimento di rigetto dell’appello cautelare promosso dall’indagato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso la decisione di rigetto della richiesta di integrale dissequestro delle somme oggetto del provvedimento ablatorio.
Tale procedura si è conclusa con ulteriore pronuncia di questa Corte, Sez. Seconda (n. 7359/23), emessa in data 18/1/2023, di rigetto del ricorso promosso dalla parte.
In tale ultima pronuncia, la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha sostenuto la correttezza del ragionamento svolto dal Tribunale della Libertà di Palermo nell’ordinanza del 22/6/2022, che, nel rigettare l’appello, aveva applicato il principio – in allora affermato da Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Cuku Rv. 282690 – secondo cui in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), l’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in base al quale il condanNOME per un reato-spia non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell’entrata in vigore della stessa norma.
Il Tribunale di Palermo, nella ordinanza emessa in sede di rinvio in data 18 maggio 2023, in questa sede impugnata, ha richiamato il contenuto della pronuncia testé citata, pervenendo al rigetto della richiesta di riesame.
Ha osservato come sul fumus del reato si fosse determiNOME un giudicato cautelare per effetto della pronuncia della Seconda Sezione della Corte di Cassazione. Ha poi rimarcato come la questione riguardante l’applicabilità dell’art. 240-bis cod. pen. ai fatti commessi prima dell’introduzione dell’art. 31 I.
161/2027, che ha disposto il divieto di giustificazione della sproporzione facendo ricorso ai proventi dell’evasione fiscale, fosse già stata decisa con ordinanza divenuta definitiva in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione da ultimo citata (Sez. Seconda sent. n. 7359/23, emessa in data 18/1/2023).
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 18/5/2023, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando i seguenti motivi di doglianza.
I) Erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 321, 324, 627 comma 3 e 125 cod. pen.; mancanza di motivazione.
L’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in una duplice violazione: non avrebbe ottemperato a quanto stabilito nella pronuncia della Sezione Quarta della Corte di Cassazione (n.30851/2022); ha posto a fondamento della decisione la sentenza emessa dalla Sezione Seconda della Corte di Cassazione (n. 7359/23) riguardante il diverso giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen. anche in violazione della preclusione imposta dalla sentenza di annullamento della Sezione Terza della Corte di Cassazione n. 17405/23.
Sotto il primo profilo, il Tribunale, contravvenendo a quanto disposto nella sentenza di annullamento n. 30851/22 della Sezione Quarta della Corte di Cassazione non ha motivato sul periculum in mora, incentrando le argomentazioni del rigetto sulla successione di norme che hanno riguardato l’art. 240-bis cod. pen.
Ciò integra una carenza di motivazione ed una mancata osservanza del dictum della Cassazione, che aveva rilevato una carenza di giustificazione in ordine al profilo riguardante la sproporzione dei redditi ed aveva invitato i giudici di merito a valutare la documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame, volta a dimostrare la provenienza lecita delle somme in sequestro.
Il Tribunale ha ritenuto infondato il riesame in considerazione della pronuncia della Sezione Seconda della corte di Cassazione (n. 7359/23) che ha posto fine alla questione sollevata con l’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; proprio in ragione della litispendenza lo stesso Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del riesame con argomentazione riguardanti il bis in idem cautelare censurato dalla Sezione Terza della Cassazione
Il Tribunale ha trascurato di considerare che nelle prime due sentenze di annullamento si era sostenuta la legittimazione del ricorrente a contestare la perduranza del sequestro per il minore importo ancora in essere; si era ancora censurata l’omessa valutazione della documentazione prodotta dall’indagato al fine di giustificare il requisito della sproporzione.
II) Violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 321, 325, 627, comma 3, cod. proc. pen.; carenza di motivazione
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame sostenendo la retroattività dell’art. 31 I. 161/2017, che sancisce il divieto per il destinatario di u provvedimento di “confisca allargata” di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Ciò in quanto la confisca ex art. 240-bis cod. pen. ha natura di misura di sicurezza.
Anche volendo ritenere che tale riferimento possa sostenere la giustificazione della ricorrenza del periculum in mora, rimane ferma la lacuna motivazionale riguardante il fumus, per il quale la Corte di Cassazione, nel duplice annullamento aveva rimarcato la mancanza di motivazione.
La questione in ordine alla retroattività dell’art. 31 I. 161/2017 rimane controversa nella giurisprudenza di legittimità.
il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
In ordine alla ricorrenza dei presupposti del sequestro preventivo che occupa, limitato alla somma di euro 173.039,88, occorre evidenziare come sia già intervenuta la pronuncia definitiva di questa Corte, Sez. Seconda sent. n. 7359/23, la quale è stata investita della questione riguardante la legittimità del provvedimento ablatorio in seguito all’appello cautelare promosso dall’imputato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dopo apposita istanza di dissequestro. In detta richiesta di dissequestro si eccepiva – questione coltivata anche nella presente procedura – l’inapplicabilità dell’art. 31 della legge n. 161/2017 ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore. Si evidenziava quindi che i canoni di locazione dell’immobile sito a Bagheria, non dichiarati ai fini fiscali, atti giustificare la provenienza lecita delle somme in sequestro, non costituissero provento o reimpiego dell’evasione fiscale.
L’attivazione di una pluralità di mezzi di impugnazione ha determiNOME l’intervento di diverse pronunce aventi lo stesso oggetto e la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II (n. 7359/23 del 18/1/2023) ha definitivamente stabilito la ricorrenza dei requisiti legittimanti il sequestro., tanto da rigetta ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame del 22/6/2022.
Il provvedimento in questa sede impugNOME, sia pure in maniera succinta affronta le problematiche demandate, rammentando come la sussistenza del
fumus, cui consegue la correttezza del sequestro a fini di confisca è ormai coperta da giudicato cautelare.
D’altro canto i rilievi difensivi sul punto risultano del tutto generici.
Rimane tuttavia aperta la questione della proporzione del sequestro, oggi da rivalutarsi alla luce della informazione provvisoria delle SS.UU. della Corte di Cassazione, di cui si dirà a breve.
Il Tribunale, nel provvedimento impugNOME in questa sede, ha fondato il rigetto del riesame sulla base delle seguenti argomentazioni: 1. La confisca allargata può essere applicata anche a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma che la disciplina, stante la sua natura di misura di sicurezza; 2. La presunzione relativa circa l’origine criminosa dei beni di cui il destinatario del provvedimento ablatorio sia titolare o abbia la disponibilità in valore sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato o alle attività economiche svolte non può essere superata giustificando l’utilizzo di danaro proveniente da evasione fiscale; 3. I proventi derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui è proprietario il ricorrente non possono essere tenuti in considerazione, in quanto non dichiarati (pur esistendo i contratti di locazione gli introiti percepit non sono stati dichiarati).
Con l’ordinanza impugnata, il tribunale del riesame ha dunque escluso che la valutazione di manifesta sproporzione possa essere inficiata dal richiamo al ricavi sottratto alle imposte (i proventi del canone di locazione), in quanto la presunzione relativa circa l’origine criminosa dei beni di cui si sia titolari o abbia la disponibilità in valore sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato non può essere superata giustificando l’utilizzo di denaro provento di evasione fiscale e ciò anche in relazione agli acquisti anteriori alla legge n. 161/2017.
Con pronuncia del 26 ottobre 2023 (informazione provvisoria n. 14/2023), le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il contrasto interpretativo sul punto, hanno affermato il principio secondo il quale il soggetto destinatario di un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. non possa giustificare la legittima provenienza dei beni in forza della presunzione anzidetta e ciò anche per i cespiti acquistati prima della entrata in vigore dell’art. 31 della I. n. 161 de 2017, che ha introdotto la presunzione in esame. L’unica eccezione per la quale non è applicabile il criterio della retroattività della presunzione è rappresentata dai beni acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014 (SU n. 33451/2014 ric. COGNOME) e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della I. n. 161/2017.
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha valutato il profilo della finestra temporale indicata dalle Sezioni Unite, essendo il provvedimento del tutto privo di indicazioni temporali sul punto.
La decisione in ordine alla sproporzione del patrimonio dovrà essere quindi rivalutata alla luce del principio richiamato.
In ragione di quanto precede l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
In Roma, così deciso il 14 novembre 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore