Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39535 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di FOGGIA in difesa di: COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di kg. 51 di marijuana e di gr. 10 eroina (fatto del 24.6.2014).
Avverso tale sentenza il difensore del COGNOME propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantità e qualità di stupefacente destinata al NOME, che non era interamente destinata al medesimo, nonché in ordine alla contestata aggravante dell’ingente quantità che richiede una quantità di droga leggerdildi almeno 2 chili di principio attivo.
Il) Mancanza di motivazione sulla richiesta avanzata dalla difesa di procedere ad una perizia sulla sostanza in sequestro, analizzata dalla PG senza notiziare gli indagati né i rispettivi difensori.
III) Mancanza di motivazione sull’esclusione del fatto di lieve entità in relazione all’eroina in sequestro.
IV) Violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena comminata, nonostante il diverso quadro edittale conseguente alla dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 con sentenza n. 40/2019.
Erronea applicazione degli artt. 200 e 240-bis cod. pen., essendo stato chiarito che non può essere applicata retroattivamente la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 161/2017 in materia di c.d. confisca allargata, sulla base della quale il condannato per un reato-spia “non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”.
VI) Erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. con riferimento alle somme poste sotto sequestro a gennaio 2009, in relazione alle prove fornite dalla difesa sui redditi del prevenuto.
VII) Erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. con riferimento ad altri beni posti sotto sequestro e mancanza di motivazione sui redditi di NOME, moglie del prevenuto.
È stata depositata memoria scritta dal difensore dell’imputato con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è generico, reiterativo di quanto già dedotto in appello e attinente al merito, pretendendo di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto con riferimento agli involucri contenenti sostanza stupefacente scaricati dal camper, legittimamente ritenuti dai giudici di merito destinati al NOMENOME in ragione del suo riscontrato coinvolgimento nella illecit detenzione del materiale sequestrato, in coerenza con le emergenze probatorie che hanno definito i riferimenti spazio-temporali del rinvenimento dello stupefacente. Non vi è spazio, in questa sede, per una “rilettura” del compendio probatorio, non potendosi qui seguire i rilievi difensivi in ordine ad una pretesa frammentazione della destinazione dello stupefacente, sostenuta sulla scorta di una personale rivalutazione degli elementi probatori, in relazione alle dichiarazioni del teste COGNOME NOME (sui pacchi scaricati o meno dal camper), al rinvenimento di sostanza da taglio compatibile con la detenzione dell’eroina, alle propalazioni del teste COGNOME sulla destinazione a terzi di parte della droga; tutti elementi che sono già stati adeguatamente valutati e argomentati dalla sentenza impugnata, la cui motivazione rimane immune da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità.
Il ricorrente non ha, inoltre, prospettato alcuna specifica ragione a fondamento dell’invocata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, limitandosi a lamentare una non adeguata citazione, nella decisione impugnata, dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente per l’individuazione del valore-soglia da superare per la configurabilità della citata aggravante, come determinato dalle Sezioni Unite n. 36258/2012 (che ha stabilito il criterio di una quantità non inferiore a 2.000 volte il valore massimo milligrammi determinato per ogni tipo di sostanza), piuttosto che dalle Sezioni Unite n. 14722/2020, intervenute ad integrare le considerazioni già espletate con riguardo specifico alle cd. droghe leggere, stabilendo che per tali tipologie di sostanze stupefacenti l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo, pari a 4.0 volte il valore-soglia di 500 milligrammi.
2. Il secondo motivo è infondato.
Premesso che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che la difesa abbia formulato una specifica richiesta di rinnovazione istruttoria ex art 603 cod. proc. pen., va rilevato che la Corte territoriale ha insindacabilmente valutato l’adeguatezza dei risultati degli accertamenti tecnici svolti dalla P.G
proprio in considerazione delle modalità della verifica, svolta in termini rispettos dei diritti della difesa e dei metodi scientifici di accertamento, con un prelie effettuato da ogni singolo plico in sequestro, senza il rischio di commistione alcuna.
In ogni caso, le operazioni di analisi chimico-tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nell’immediatezz del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall’a 348 cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore (cfr. Sez. 6, n. 50033 del 04/11/2015, Rv. 265932 – 01).
Peraltro, il ricorrente neanche contesta l’esito di tali analisi, tanto che sede di appello aveva chiesto l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità, sul rilievo che solo parte dello stupefacente sequestrato fosse a lui destinato, con conseguente riconoscimento della sussistenza del principio attivo rilevante a tali fini.
3. È inconsistente anche il terzo motivo.
Il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione dell’eroina, è stato logicamente e congruamente motivato dalla Corte territoriale sia in ragione dello specifico dato ponderale della droga sequestrata, sia in relazione alle riscontrate modalità dell’azione (trattandosi di condotta inserita in una più vasta operazione illecita collegata alla detenzione di kg. 50 di marjuana), nell’ambito di una legittima valutazione complessiva del fatto, in conformità con quanto richiesto dal Supremo consesso di questa Corte (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018).
4. Il quarto motivo è infondato.
Va premesso che, in tema di stupefacenti, il giudice di appello il quale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all’epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (cfr. Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019 – dep. 2020, Rv. 278132 – 01; v. anche Sez. 2, n. 37089 del 08/07/2021, Rv. 282016 – 01).
Pertanto, non è illegittimo che la Corte territoriale, nella specie, non abbia fissato la pena base nel (nuovo) minimo edittale, come operato dal primo
giudice, avendola comunque rideterminata in prossimità della misura minima, dando adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di partire da una pena detentiva base di otto anni di reclusione, comunque ben al di sotto della misura media edittale, avuto riguardo alle allarmanti modalità dell’azione, all’elevata gravità del fatto e alla personalità del Prevenuto (ritenuto inserito organizzati traffici delittuosi di notevole spessore criminale), secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile in cassazione.
Le restanti doglianze (motivi quinto, sesto e settimo) in punto di confisca sono inammissibili, poiché il ricorrente non considera che nella specie i giudici territoriali hanno operato una logica e congrua valutazione, da cui si evince che l’imputato e la di lui moglie non avevano redditi idonei a giustificare i ben confiscati, indipendentemente dalla questione riguardante l’evasione fiscale, che non risulta neanche specificamente dedotta nel ricorso per cassazione
Non vi è spazio, in questa sede, per una nuova valutazione in ordine alla confisca per sproporzione operata in relazione alla considerevole somma rinvenuta nella proprietà del NOME (pari a euro 323.750,00 complessivi), avendo la Corte territoriale motivatamente escluso la possibilità per il ricorrente di dimostrare la lecita provenienza del denaro con attività commerciali non dichiarate a fini fiscali, in ragione della corretta considerazione per cui, materia di misura di sicurezza, rileva la speciale disposizione dell’art. 200, comma 1, cod. pen., richiamata dall’art. 236, comma 2, cod. pen., secondo cui dette misure soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione. La Corte di appello non ha trascurato di rilevare come la disposizione di cui all’art. 240-bis cod. pen. attenga ad una normativa di natura strettamente processuale in relazione alle modalità di determinazione di una sproporzione che era già disciplinata nella precedente normativa disciplinante la c.d. confisca “allargata” (quella di cui all’art. 12 sexies d.l. 306/92).
In ogni caso, si deve qui richiamare il condivisibile principio per cui, in tema di confisca allargata ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), la disposizione di cui all’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato-spia “non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”, si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell’entrata in vigore della stessa, avendo siffatta confisca natura di misura di sicurezza (cfr. Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021 – dep. 2022, Rv. 283384 – 02).
Sono privi di pregio anche í rilievi in ordine alla confisca dell’ulterio importo di euro 267.750,00, posto sotto sequestro nell’ambito di altro procedimento penale in data 28.1.2009, importo ritenuto plausibilmente sottoposto a vicolo ablativo in epoca non lontana dai fatti per cui si procede (2014) e come tale soggiacente alla disciplina dell’art. 12 sexies d.l. 306/92.
Infine, la genericità dei rilievi prospettati dal ricorrente in ordine a confisca di altri beni sottoposti sequestro, anche in relazione al prospettato mancato approfondimento in ordine ai redditi della moglie del prevenuto, non consente a questa Corte di esaminare le dette censure, peraltro prevalentemente attinenti al merito, come tali non ammissibili nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rìgetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 luglio 2023
Il Consigli
Il Presidente COGNOME estensore