Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1567 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 240bis, cod. pen. ed 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il profilo della manifesta illogicità della sentenza in ordine all’insussistenza degli elementi normativamente previsti per disporre la confisca allargata (si censura la sentenza di patteggiannento impugnata per avere il giudice disposto la confisca allargata della somma di denaro di 32.780 € rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente; si tratterebbe di una motivazione censurabile in quanto la disposta confisca sarebbe stata assunta in contrasto con la documentazione depositata dalla difesa, da cui emergeva pacificamente la provenienza lecita di parte delle somme di denaro oggetto di confisca; il giudice avrebbe omesso di esplicitare le ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, costituiti dalla mancata giustificazione della provenienza del denaro e della sproporzione di esso rispetto al reddito percepito dall’imputato; a fronte della documentazione prodotta, inoltre, il giudice avrebbe immotivatamente riferito che l’imputato non giustificava la legittima provenienza delle somme, ritenendo inadeguata la documentazione; richiamata la giurisprudenza di questa Corte, si osserva in ricorso come la prova richiesta nel caso in esame sarebbe mancata, soprattutto laddove l’imputazione ha ad oggetto una condotta di detenzione e non di cessione di sostanze stupefacenti, il che impone un diverso più rigoroso onere motivazionale; il giudice di primo grado avrebbe quindi posto a base della confisca degli elementi e dei presupposti errati e non previsti dal dettato normativo; in particolare, dalla accertata sproporzione, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni da cui possa desumersi la legittima provenienza del bene sequestrato, in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato; si osserva nel ricorso come il ricorrente avrebbe ampiamente documentato l’assenza degli elementi previsti dalla legge a pena di nullità per giungere alla confisca, elementi tra cui anzitutto rileverebbe la personalità del soggetto, essendo egli un giovane incensurato che vive unitamente ai familiari presso l’abitazione di proprietà della famiglia e che sia il padre sia la propria sorella hanno redditi leciti; l’ambiente sociale, culturale e familiare del ricorrente, unitamente allo stato di incensuratezza del medesimo, sarebbero elementi per sé idonei a scongiurare l’ipotesi di pregresse azioni criminose da cui sarebbe derivato l’illecito accumulo di somme di denaro; per ciò che concerne l’asserita sproporzione reddituale rispetto alla capacità economica del ricorrente, Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
si osserva in ricorso, la difesa aveva documentato al giudice come il giovane vivesse ancora a carico dei genitori conviventi, di non avere spese vive da affrontare per l’acquisto dei beni di prima necessità e che, pertanto, qualsiasi somma di denaro dallo stesso percepita nel tempo ben poteva confluire in quelli da lui definiti risparmi familiari; peraltro il ricorrente, dall’agosto 2022 all’agosto 2023, aveva lavorato alle dipendenze di una società percependo una retribuzione complessiva pari ad oltre 24.000 C; che, successivamente, fino al mese di marzo 2024, lo stesso aveva percepito una indennità di disoccupazione NASPI per una cifra pari ad oltre 13.000 C; in sostanza il ricorrente avrebbe dimostrato come, in un passato molto prossimo agli avvenimenti oggetto del presente procedimento penale, avesse svolto una regolare attività lavorativa ovvero ricevuto indennità retributive per una somma complessiva pari a circa 37.500 C; censurabile sarebbe la motivazione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto non significativa tale documentazione, sostenendo la sproporzione reddituale rispetto alla somma di denaro rinvenuta presso l’abitazione del giovane, pari a circa 33.000 C; diversamente erano stati prodotti in atti delle contabili di bonifici ricevuti dal ricorrente dal novembre 2023 al novembre 2024, bonifici eseguiti dal padre come regalie nei periodi in cui questi si trovava all’estero in missione per la Marina militare; la somma complessiva di tali bonifici pari ad 8.000 C, aggiunta alle somme documentate percepite direttamente dal ricorrente, avrebbe portato il reddito complessivo di quest’ultimo, in un periodo molto prossimo a quello di commissione del reato, a circa 45.500 C; nessun valore pertanto avrebbe l’affermazione del giudice secondo cui non sarebbe dimostrata la coincidenza delle somme transitate sul conto corrente dell’imputato con quelle presenti nella stanza dell’abitazione; in sostanza, sarebbe stato dimostrato come, in un periodo ricompreso tra l’agosto 2022 e il novembre 2024, questi avesse lecitamente percepito una somma pari a circa 45.500 C, circostanza idonea a giustificare la lecita provenienza delle somme rinvenute presso l’abitazione in quanto pacificamente non sproporzionate rispetto al reddito; a conferma inoltre del fatto che si trattasse di somme in cui erano confluiti anche i risparmi familiari, la difesa aveva prodotto anche un’attestazione che documentava i redditi della sorella convivente del ricorrente, la quale, a seguito del conseguimento nell’aprile 2025 della laurea, aveva ricevuto quali regali da amici e parenti una somma di denaro di circa 4.000 C, somma che la stessa aveva conservato in contanti presso l’abitazione in quanto necessaria a pianificare l’imminente matrimonio con il compagno; dunque veniva, altresì, documentato come anche la sorella dell’imputato, sempre nel medesimo periodo 2023/2024 aveva percepito mediante bonifici bancari dal padre la medesima somma di denaro che era già stata bonificata come regalia al fratello, attuale ricorrente, ossia pari 8.000 C; nel caso Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
di specie non si doveva dimostrare che le somme di denaro rinvenute fossero provento del delitto di spaccio di stupefacenti contestate all’imputato, ma che tali somme fossero ingiustificate, ovvero sproporzionate rispetto al reddito dello stesso e della sua famiglia; tale mancata giustificazione o sproporzione non sarebbe pertanto chiaramente emersa, soprattutto alla luce della documentazione prodotta);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) è comunque inammissibile in quanto afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugNOME;
rilevato, infatti, che il giudice di merito, con motivazione non manifestamente illogica ed immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni che giustificavano la disposta confisca; si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza, che l’imputato non aveva giustificato la legittima provenienza della somma di denaro rinvenuta; da un lato, questi aveva dichiarato di essere disoccupato, e dall’altro aveva riferito che la somma eccedente il valore di 7.000 C provenisse dai risparmi di famiglia; si legge in sentenza come tale ultima asserzione apparisse tuttavia contraddetta dalle circostanze concrete del caso, atteso che l’intera somma veniva trovata complessivamente conservata dall’imputato sotto forma di denaro contante, insieme a quella da lui stesso dichiarato come provento dell’attività di spaccio; parimenti il giudice di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto non significativa la documentazione afferente i bonifici parte dei quali in favore di soggetto diverso dal ricorrente, non dimostrativa di per sé della coincidenza tra le somme così transitate sui conti con quelle presenti nella stanza del ricorrente, il quale non aveva peraltro riferito di regalie, così come indicato nella causale delle attestazioni di pagamento; infine, con motivazione altrettanto logica, è stata ritenuta non significativa la documentazione relativa alla contribuzione RAGIONE_SOCIALE da reddito da dipendente, risultando comunque sproporzionata la somma rinvenuta con quanto nella disponibilità del ricorrente;
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente, svolte nel secondo motivo, appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di
legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
rilevato, in particolare, che la confisca “allargata” costituisce una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, applicabile in caso di condanna (o patteggiamento) per taluni reati indicati dalla legge, tra cui quelli in materia di stupefacenti, e presuppone: a) la disponibilità da parte del condanNOME di beni o somme di denaro sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta; b) l’incapacità di giustificare la legittima provenienza di tali beni; che si tratta di una presunzione iuris tantum di accumulazione illecita, che può essere superata solo mediante allegazioni specifiche e verificabili, idonee a dimostrare la provenienza lecita dei beni (da ultimo, si v., Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, COGNOME, Rv. 288582 – 01; Sez. 2, n. 23093 del 05/06/2025, COGNOME, Rv. 288223 – 01, non mass. sul punto);
rilevato che, come anticipato, il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione del merito, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione; è principio costante che il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve riguardare una motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica, non già la diversa valutazione delle prove auspicata dal ricorrente (Sez. 2, n. 9486 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass.); che la manifesta infondatezza ricorre quando le doglianze si risolvono in una critica generica o meramente reiterativa di argomenti già disattesi, oppure quando si invocano principi giuridici in contrasto con l’orientamento consolidato;
ritenuto che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione: a) non manifestamente illogica, evidenziando che l’imputato aveva dichiarato di essere disoccupato e che la somma eccedente i 7.000 C provenisse da risparmi familiari, affermazione ritenuta contraddetta dalle circostanze (denaro contante conservato insieme a somme dichiarate come provento di spaccio); b) ha valutato la documentazione prodotta (bonifici e attestazioni RAGIONE_SOCIALE), ritenendola non significativa perché riferita anche a soggetti diversi e non idonea a dimostrare la coincidenza tra somme transitate e quelle rinvenute; c) ha concluso per la persistente sproporzione tra il denaro sequestrato e le disponibilità lecite
dell’imputato; che, pertanto, tale motivazione rispetta i canoni di logicità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, ma deve offrire una spiegazione coerente delle ragioni della decisione (arg. a contrario ex Sez. 6, n. 25521 del 06/05/2025, COGNOME, non mass.);
ritenuto, conclusivamente, che le doglianze difensive si fondano su una diversa lettura delle prove (redditi percepiti, regalie familiari), ma non evidenziano alcuna illogicità manifesta della motivazione; questa Corte ha più volte chiarito che la prova della provenienza lecita deve essere specifica e verificabile, non potendo consistere in mere affermazioni o in documentazione non correlata alle somme sequestrate (arg. ex Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, COGNOME, Rv. 288582 – 01 nonché da Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 – 01); ne consegue, dunque, che il motivo è dunque inammissibile perché si risolve in una critica di merito, estranea al sindacato di legittimità, non evidenzia vizi di motivazione rilevanti ex art. 606 c.p.p., e comunque contrasta con il consolidato orientamento secondo cui la confisca allargata è legittima ove il giudice accerti la sproporzione e la mancata giustificazione, con motivazione immune da illogicità manifesta;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle4mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 1’11/12/2025