Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26045 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il 12/10/1953
avverso l’ordinanza emessa in data 24/01/2025 dal Tribunale di Bologna, sezione per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte depositate in data 19/05/2025 con le quali il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna confermava il provvedimento in data 28/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l’istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro preventivo disposto il 13/04/2024 nei confronti di NOME COGNOME imputato per i delitti di cui agli artt. 629, 644 e 512 bis cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale si lamenta la violazione di legge con riferimento all’art. 240 bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente deduce che – a seguito della intervenuta sentenza di non doversi procedere emessa in data 25/11/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare nei confronti di COGNOME per i reati di cui all’art. 512 bis cod. pen. contestati ai capi 311 e 14 in quanto estinti per prescrizione- i beni sottoposti a sequestro relativamente a tali illeciti avrebbero dovuto essere restituiti.
Il Tribunale del riesame ha, invece, ritenuto di mantenere il vincolo facendo richiamo al disposto di cui all’art. 240 bis cod. pen. che, tuttavia, costituisce norma speciale, non assimilabile alla previsione di cui all’art. 240, comma secondo, cod. pen. e tale distinguo è stato ribadito dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 40847/2019 che ha affermato il principio per cui “il divieto di restituzione riguarda i beni suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen. ma non anche quelli soggetti a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali”.
Nel caso di specie, gli immobili relativi ai reati contestati ai capi 3-11-14 estinti per prescrizione, non rientrano tra i beni per i quali è previsto “sequestro obbligatorio ai sensi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen.
Tali considerazioni erano state dedotte nell’atto di appello proposto avanti il Tribunale del riesame che, sul punto, si è limitato ad una motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo proposto è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente infondato, essendo meramente reiterativo delle censure dedotte nell’atto di appello proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. e disattese dal Tribunale del riesame con motivazione tutt’altro che apparente e con pertinente richiamo all’art. 240 bis cod. pen. di cui il ricorrente lamenta l’erronea applicazione.
Correttamente il giudice della cautela ha evidenziato, in primo luogo, che il novum rappresentato dalla declaratoria di prescrizione di tre dei delitti di cui all’art 512 bis cod. pen. contestati al Vitolo era intervenuto dopo il deposito al Giudice per le indagini preliminari dell’istanza di restituzione (effettuato in data 21/11/2024) e che con tale elemento sopravvenuto il decidente non era stato, dunque, espressamente chiamato a confrontarsi (pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
Già tale argomentazione (del tutto conforme agli atti processuali visionati da questa Corte) sarebbe stata assorbente rispetto al proposto appello che si palesava inammissibile poiché con esso era stato devoluto un profilo non sottoposto alla valutazione del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Il Tribunale del riesame ha comunque esaminato nel merito la censura difensiva dedotta e, altrettanto correttamente, ha affermato che l’intervenuta declaratoria di prescrizione di tre dei delitti contestati al COGNOME, imputato anche per ulteriori ipotesi di trasferimento fraudolento di beni, oltre che di estorsione ed usura, non aveva alcun rilievo rispetto al mantenimento del vincolo sui beni riferibili agli illeciti estinti poiché il sequestro era di natura preventiva ed era st disposto, nella duplice forma diretta e per equivalente, a titolo di confisca allargata per sproporzione ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. anche in relazione ad altri reati (rientranti nell’elenco tassativo contenuto in tale norma) che non erano stati dichiarati estinti per prescrizione ed aveva attinto tutti i beni (denaro, mobili, cespiti immobiliari, attività commerciali e società) di cui COGNOME risultava essere titolare o avere la disponibilità (anche per interposta persona fisica o giuridica) in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato e dei quali non aveva giustificato la disponibilità (pagg. 7 e 8 dell’ordinanza impugnata).
Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta e, a sostegno della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, opera un richiamo, del tutto inconferente, alla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 40487 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690 che riguarda un tema del tutto diverso da quello prospettato in questa sede e cioè la possibilità, in caso di revoca di sequestro probatorio o preventivo da parte del Tribunale del riesame, di mantenere il vincolo sulle cose soggette a confisca obbligatoria, rispetto al quale si è affermato che il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. (e cioè quelle intrinsecamente pericolose), restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque,
si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, l detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.
La pronuncia delinea, quindi, il perimetro del divieto di restituzione nel peculiare caso in cui sia stato disposto in sede di riesame l’annullamento del provvedimento
di sequestro, situazione che, tuttavia, non ricorre nella specie.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 04/06/2025
La Presidente
NOME COGNOME
DEPOSITATO IN CANCELLARIA