Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42667 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palizzi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di opposizione confermava la confisc di due immobili, già disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. peri, nei confro NOME COGNOME, in rapporto a sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico per reati ricadenti nel perimetro della disposizione.
I beni, formalmente intestati alla moglie del condannato, considerata soggetto interposto, erano stati acquistati in costanza di matrimonio e in correlazione temporale con l’epoca di consumazione dei reati.
La Corte di appello riteneva insuperata la presunzione, relativa, ineren l’origine illecita di tale patrimonio, pro-tempore sproporzionato rispetto capacità economica del nucleo familiare.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME.
Nel motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la presunzione di accumulazione patrimoniale illecita posta dall’art. 240-bis cod. pen. a carico del soggetto condannato per i reat contemplati, che può essere vinta dando dimostrazione della legittima provenienza dei beni, opera soltanto quando il loro intestatario sia il condannato st Essendo nella specie i beni intestati al coniuge, sarebbe stata realizzata un’inde inversione dell’onere della prova.
Il coniuge, NOME COGNOMECOGNOME avrebbe peraltro ampiamente dimostrato la propria capacità reddituale, riferita al tempo degli acquisti verificatisi subit le nozze, fornendo al riguardo copiosa documentazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 27 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo gio antecedente l’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen
Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettiv adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza, cui le parti non ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l’intervento del pubblico ministero è da considera
tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere con in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01).
Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto – a front confisca di beni, ritenuti fittiziamente intestati a terzo soggetto – muov presupposto della titolarità effettiva dei cespiti in capo al terzo stesso (che, avrebbe avuto piena capacità finanziaria rispetto agli acquisti), e quindi negazione del rapporto fiduciario, con prospettazione che priva dunque i ricorrente di veste autonoma a proporre l’impugnazione (Sez. 1, n. 20717 de 21/01/2021, COGNOME, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271822-01).
Il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato, perché la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipot di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., opera anche con riferimento ai intestati al coniuge, ove non risulti la riconducibilità dell’acquisto ai reddi attività economiche di quest’ultimo (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini Rv. 283177- 01; Sez. 2, n. 3620 del 12112/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 25879001; Sez. 2, n. 4479 del 03/12/2008, dep. 2009′ Lo Bianco, Rv. 243278-01).
E l’ordinanza impugnata adeguatamente motiva sulla sproporzione tra la capacità finanziaria del nucleo familiare, e del coniuge per il tempo precedente nozze, da un lato, e il valore degli acquisti dall’altro, apparendo tale spropor dimostrativa della natura simulata dell’intestazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila eu
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del m ende.
.I.sì deciso il 05/07/2023 ?