Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43935 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43935 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
con rinvio all’Ufficio Gip del Tribunale di Roma;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, respingeva nel merito l’opposizione proposta con incidente di esecuzione da NOME COGNOME per la revoca della confisca dell’immobile, già a lei intestato, sito in NOMEINDIRIZZO.
1.1. Detto immobile era stato oggetto di confisca, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con sentenza del 15 ottobre 2010 emessa dal Gip del Tribunale di Roma in relazione alla condanna del marito dell’attuale ricorrente NOME COGNOME, il quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per più delitti di concussione. Dettai sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Roma in data 21 luglio 2011 sul punto relativo alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca dell’indicato immobile sito in NOME (RM) ed è divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso in cassazione proposto da COGNOME.
1.2. Un precedente incidente di esecuzione, promosso dall’attuale ricorrente e fondato sul presupposto di non essere stata parte del processo a carico del coniuge, volto all’accertamento che lei era effettivamente proprietaria dell’immobile di NOME con richiesta di revoca della confisca dell’immobile, era stato già rigettato nel 2012; successivamente, la COGNOME aveva reiterato la richiesta di revoca, sia pure sulla base di motivi diversi rispetto alla precedente, deducendo di essere l’unica titolare dell’immobile confiscato, di essere in regime di separazione di beni con il coniuge COGNOME e che l’immobile era stato acquistato con una provvista proveniente da sua madre.
1.3. Il nuovo ricorso, il cui rigetto è qui impugnato, è stato impostato sulle già indicate circostanze e su ulteriori elementi di diritto e di fatto, diretti a dimostra che l’immobile era stato acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE con risorse economiche proprie e del proprio nucleo familiare di origine e che pertanto il provvedimento di confisca dell’immobile in esame era motivato su presupposti errati.
Dichiarato inizialmente inammissibile, il difensore della COGNOME ha proposto, in data 7 gennaio 2022, tempestiva opposizione ai sensi degli artt, 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., ottenendo una pronuncia di ammissibilità della richiesta / ma, come detto, un rigetto nel merito.
1.4. Il provvedimento impugnato in questa sede ha evidenziato che la questione relativa alla riconducibilità dell’immobile di NOME a COGNOME era già stata trattata in sette occasioni: 1) dal Gip del Tribunale di Roma in sede di applicazione del sequestro preventivo, emesso in data 4 dicembre 2009; 2) dal Tribunale per il riesame con ordinanza confermativa del sequestro preventivo; 3)
da altro Gip del Tribunale di Roma con la sentenza di prima grado pronunciata all’esito di giudizio abbreviato il 15 ottobre 2010; 4) dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 21 luglio 2011; 5) dalla Corte di cassazione, a seguito dell’incidente di esecuzione proposto nel 2012 già citato; 6) da un quarto Gip – al quale il procedimento era stato assegnato a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, emessa in data 4 febbraio 2014, su ricorso proposto avverso il provvedimento del terzo Gip – con provvedimento del 12 giugno 2014; 7) dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 gennaio 2015, emessa a seguito del ricorso proposto avverso il provvedimento del quarto Gip.
NOME COGNOME ricorre per cessazione., con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, oggi art. 240-bis cod. pen., per l’illegittima inversione dell’onere della prova affermata n& provvedimento impugnato.
Si sostiene che doveva essere dimostrata l’interposizione fittizia del terzo, al di là della sproporzione ritenuta per il condannato. Nel caso di interposizione fittizia di un familiare, come nel caso di specie, per invertire l’onere della prova sarebbe stato necessario provare, ad avviso della ricorrente, la sua incapacità di acquistare il bene, mentre era dimostrato che lei e la madre avevano reddito e pensioni, oltre al residuo della vendita di un immobile pari a 172.000 euro. Per pagare il prezzo pari a 158.000 euro della res confiscata, si deduce, inoltre, nel ricorso che era stato utilizzato un assegno di 11.000 euro tratto dal conto corrente presso Banca Intesa, oltre ad altro assegno di 25.000 euro tratto dal conto presso Unicredit e a un mutuo di 122.000 euro.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione per mancata risposta alle doglianze difensive e illogicità rispetto ai presupposti di applicazione della confisca nei confronti del terzo interessato (in punto di onere della prova), nonché la contraddittorietà della stessa per essersi prima affermato che lei aveva giustificato l’acquisto con proprie risorse (pag. 1 dell’ordinanza impugnata), per poi concludere che lei non aveva invece dimostrato la riconducibilità delle somme utilizzate per l’acquisto a proprie disponibilità lecite.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il provvedimento impugnato è immune dai vizi rappresentati in ricorso sia per il primo motivo relativo alla violazione di legge in relazione all’art. 12-sexies
legge 7 agosto 1992, n. 356, oggi art. 240-bis cod. pen., per l’asserita illegittima inversione dell’onere della prova sull’interposizione fittizia della ricorrente rispet al bene oggetto di confisca, sia per il secondo motivo -elativo al vizio di motivazione denunciata come mancante (sul valore effettivo dell’immobile), illogica (sulla prova dell’interposizione fittizia) e contraddittoria (s dimostrazione della riconducibilità delle somme utilizzate per l’acquisto alle disponibilità finanziarie lecite).
Rispetto a entrambi i motivi, infatti, il provvedimento impugnato da conto (a pag. 14 e 15) degli elementi valutati per considerare la ricorrente quale soggetto interposto fittiziamente nell’acquisto dell’immobile confiscato e per escludere nel contempo che esso sia stato acquistato con disponibilità finanziarie lecite.
Essendo le ragioni di fatto logicamente collegate, è possibile trattare congiuntamente i motivi di ricorso.
2.1. Va premesso che «in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive» (Sez. 3 , n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407 02). A ciò va aggiunto che, come correttamente riportato nel provvedimento impugnato, «la presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione» (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258790).
2.2. Il giudice dell’esecuzione nel respingere la richiesta di revoca ha riportato le circostanze di fatto emerse durante i giudizi di cognizione, sulle quali poi ha fondato la propria decisione.
Esse sono rappresentate dal fatto che COGNOME, condannato per fatti di concussione da cui si è originata la confisca dell’immobile di NOME ritenuto a lui riconducibile seppure intestato alla moglie qui ricorrente, non aveva beni a sé intestati, né tantomeno era titolare di un conto corrente, e utilizzava, invece,
quello della moglie (n. 368059 Unicredit) e della figlia NOME (n. 55803/76912831 Banco Posta) che ne erano a conoscenza (pag. 10 e 15). Entrambi detti conti correnti sono stati per questo oggetto della confisca delle somme ivi presenti (rispettivamente 68.000 euro e meno di 3.000 euro). Tale commistione del patrimonio familiare è stata valutata sia al fine di dimostrare l’interposizione fittiz della moglie nell’acquisto dell’immobile confiscato che per escludere la provenienza lecita dei fondi con cui si è realizzato l’acquisto, non essendo stata peraltro dimostrata dalla difesa l’entità delle spese effettuate per il mantenimento della famiglia e per il soddisfacimento degli oneri accessori (quali mutui, manutenzione condominio, tributi) del patrimonio immobiliare familiare.
La decisione impugnata, al pari delle precedenti richiamate, dà conto del fatto che i redditi percepiti – dimostrati come leciti – erano sufficienti per sostenere l spese familiari ma non per consentire anche l’acquisto dell’immobile, avvenuto quando COGNOME sapeva di essere indagato al fine di evitare misure ablative nei suoi confronti. È, infatti, specificato dallo stesso provvedimento impugnato che già una sola delle persone offese (NOME COGNOME) aveva corrisposto negli anni precedenti al 2009 a COGNOME circa 70.000 euro e nel febbraio del 2009 un altro soggetto (NOME COGNOME) ha chiamato NOME per avere l’iban della moglie per effettuare il versamento richiestogli (pag. 14 e 15).
Da tale commistione è stata fatta derivare “l’assoluta impossibilità di distinguere” se i fondi utilizzati per l’acquisto fossero effettivamente leciti ovver in quale misura. Né la prova deriva dalle deduzioni difensive.
2.3. Il conto prospettato dalla difesa, da ultimo con il presente ricorso, non si confronta con le ragioni del provvedimento impugnato.
Esso, infatti, fa riferimento al fatto che sia COGNOME che la moglie avevano un reddito e la suocera più pensioni, aggiungendo una somma residua derivata della vendita di un immobile pari a 172.000 euro e specificando che, per pagare il prezzo pari a 158.000 euro della res confiscata, è stato utilizzato un assegno tratto sul conto corrente acceso presso Banca Intesa di 11.000 euro, oltre ad altro assegno del conto Unicredit da 25.000 euro e a un mutuo di 122.000 euro.
Tuttavia, l’effettività del presunto fondo residuo derivante dalla vendita dell’immobile di INDIRIZZO Verbano, ancora riproposto in ricorso come pari a 172.000 euro, è stato escluso già dalla sentenza della Corte di appello come esistente in sede di rigetto della richiesta di revoca della confisca «perché della esistenza di tale residuo sui conti bancari esaminati dalla difesa non vi è traccia» (pag. 23 ultimo capoverso). Quanto agli ulteriori proventi familiari utilizzati, i giudizi cognizione, come detto, hanno stabilito che essi potevano consentire le spese ordinarie ma non l’acquisto “straordinario” di un ulteriore immcbile.
Da ciò deriva, come affermato nell’ordinanza impugnata con motivazione congrua e logica, che l’attuale ricorrente ha utilizzato i proventi illeciti del mari per finanziare l’acquisto dell’immobile poi oggetto di confisca.
Né sussiste la denunciata contraddittorietà laddove si assume che si sia affermato che la COGNOME aveva giustificato l’acquisto con proprie risorse (pag. 1 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di un inciso nel quale il giudice afferma solamente che «tali circostanze non possono avere in questa sede alcun rilievo», perché riporta la precedente decisione d’inammissibilità della richiesta di revoca della confisca per ragioni processuali, successivamente superate. Non afferma affatto, invece, che la COGNOME aveva dimostrato la provenienza lecita della provvista per l’acquisto, escludendo detta circostanza il resto del provvedimento come sopra sintetizzato.
E’ altresì irrilevante ai fini della decisione la lamentata omessa risposta rispetto al valore effettivo dell’immobile, essendo la decisione impugnata fondata su altre ragioni che rendono irrilevante tale valutazione.
Come già detto, è la commistione del patrimonio familiare globale, unitamente alla omessa dimostrazione della provenienza lecita della provvista utilizzata, a fondare la decisione senza che vi sia stata la denunciata inversione dell’onere della prova.
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4 novembre 2022, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4 novembre 2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/11/2022