Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PREVETE COGNOME nata a Napoli in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione del 16/01/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, con le quali ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta, tra gli altri, da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza emessa dalla medesima Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 30 marzo 2022, con la quale era stato ritenuto non giustificato l’acquisto da parte della ricorrente, nella qualità di terza interessata, di beni oggetto di confisca definitiva ex art. 12-sexies d. Igs. n. 306 del 1992 (immobile sito in Napoli alla INDIRIZZO, alla predetta intestato, somme di danaro giacenti su libretti di risparmio postale, intestati ad NOME COGNOME, nonché a NOME e NOME COGNOME) ritenuti riferibili al coniuge, NOME COGNOME, stante la mancanza di mezzi finanziari della COGNOME e il documentato interessamento personale del predetto, condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 629, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, pronuncia cui era seguita la confisca dei beni.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la terza interessata denunciando, per il tramite del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, vizio di motivazione con due distinti motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il difensore evidenzia che la Corte territoriale ha confermato la ritenuta sproporzione tra le risorse familiari e i beni oggetto di confisca definitiva, senza considerare che la terza interessata ha allegato documentazione relativa all’acquisto del fondo sul quale era stata, poi, edificata l’opera abusiva successivamente condonata e frazionata, derivante da eredità materna.
La ricorrente ribadisce che l’intestazione del terreno, avvenuta nel 1993, non era solo formale, sia perché temporalmente non collegata al reato spia per il quale il coniuge aveva riportato la condanna definitiva, sia perché, in quel momento, la COGNOME non mancava di risorse finanziarie proprie, pervenutele a titolo ereditario pro quota.
Si denuncia travisamento della prova documentale posto che, con l’atto di compravendita prodotto, si era dimostrata l’avvenuta integrale corresponsione del prezzo pattuito in data anteriore all’atto.
Si contesta, poi, la motivazione nella parte in cui attribuisce gli esborsi per la realizzazione dell’immobile abusivo, a periodo successivo al 1993, in cui il nucleo familiare non aveva redditi proporzionati e leciti e, anzi, la realizzazione delle opere di rifinitura e completamento a momento prossimo a quello di realizzazione del reato spia.
Sul punto, si evidenzia che sarebbe stato illogico procedere alla realizzazione dell’opera, in epoca compresa tra il 1993 e il 2000 e, poi, attendere il rilascio della concessione in sanatoria per la realizzazione di opere di completamento, avvenuta dopo circa quindici anni.
Sarebbe, poi, apodittica la motivazione nella parte in cui ritiene non proporzionate le spese rispetto alle risorse del nucleo familiare, risultando necessari esborsi anche per esigenze familiari tenuto conto che lo stesso giudice dell’opposizione aveva ritenuto che al necessario per vivere provvedeva lo stesso condannato con risorse finanziarie per circa centomila euro.
2.2.Con la seconda censura si contesta l’omessa motivazione in relazione alla ricorrenza del presupposto di cui all’art. 12-sexies, comma 2, cit., ora art. 240-bis cod. pen.
Unico elemento di fatto, dal quale il giudice dell’opposizione avrebbe tratto la riferibilità del bene al condannato, è l’intestazione di una delle pratic di condono edilizio, elemento non sufficiente, per la ricorrente, perché si rimarca che soggetto legittimato a chiedere il condono non è solo l’intestatario formale del bene, ma anche l’interessato e che tale doveva considerarsi il coniuge convivente con la proprietaria del cespite, all’epoca residente nell’immobile abusivo.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, T. AVV_NOTAIO jha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Si tratta nel caso in esame di confisca cd. allargata, ora prevista dall’art. 240-bis cod. pen., disposta, in relazione ai beni descritti contestualmente alla condanna riportata da NOME, con sentenza del Tribunale di Napoli, resa in data 17 ottobre 2014, divenuta irrevocabile in data 24 settembre 2020, relativa al reato di cui all’art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, riguardante beni sequestrati con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 10 novembre 2010.
Con riferimento a tale di misura ablatoria, questa Corte ha costantemente affermato (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 – 01, fattispecie in tema di confisca disposta in sede esecutiva) che la confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies del di. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile di revoca purché con l’incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura d
sicurezza attinenti all’assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica lecita del soggetto colpito – coperte dal giudicato di condanna – ma proposte prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento di cognizione, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice.
Nella specie, deve rilevarsi che, però, non si verte in tema di revoca della confisca richiesta dal condannato, ma di istanza proposta dalla terza interessata, onde far valere i propri diritti sulla consistenza ablata.
In tema di confisca allargata di cui all’art. 12-sexies cit., oggi art. 240-bis cod. pen., è stato affermato (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 45105 del 4/07/2019, COGNOME Summo, Rv. 276957 – 01) che il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1-quinques dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di una norma transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione e può tutelare la sua posizione sostanziale chiedendo la restituzione al giudice della cognizione, se non è intervenuta sentenza irrevocabile, ovvero proponendo incidente di esecuzione, in presenza di decisione irrevocabile.
Dunque, in merito alla deduzione dell’appartenenza di tutta o parte della consistenza, il terzo, in questo caso il coniuge del condannato, ha limitato ambito deduttivo.
Rileva il Collegio che è noto che grava sull’accusa l’onere della prova della sproporzione, al momento degli acquisti, o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra il valore dei beni e l’attività economica svolta dall’indagato, quale può allegare e provare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi. Ciò senza che assuma rilievo la pertinenzialità fra i beni sequestrati e i cd. reatispia. Sicché, la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratti beni acquisi in data anteriore o successiva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente il principio della cd. ragionevolezza temporale, secondo il quale va verificato che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato medesimo, in quanto acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente, rispetto alla sua commissione (Sez. 1, ricorrente Croatella, cit.; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260529, nella quale il requisito della ragionevolezza temporale è stato reputato per acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio dell’attività criminosa), tenendo peraltro presente non tanto il momento formale dell’acquisto, quanto quello in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, il
momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati (Sez. 1, n. 34136 del 13/06/2014, Balsebre, Rv. 261202).
La giurisprudenza prevalente (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 7469 del 4/06/2019, dep. 2020, COGNOME Zorane, Rv. 278454) è nel senso che, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità dei be sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell’intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto (nel medesimo senso n. 31549 del 2019 Rv. 277225 – 04).
In ogni caso, si rileva che, nella specie, le doglianze della terza interessata vanno anche nella direzione di affermare la propria effettiva titolarità sui cespiti; tanto, senza tenere conto che, tuttavia, si è in presenza di un processo costruttivo progressivo, rispetto al cespite per il quale, peraltro, già si è determinata la confisca integrale in sede di cognizione.
Si tratta di provvedimento del tutto conforme all’indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale (Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886 – 01) il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma dell’art. 12-sexies, commi primo e secondo, cit. si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima (nello stesso senso, in materia di confisca di prevenzione: Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195 – 02, secondo cui in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato – bene principale – del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione; conf. n. 9366 del 2013 Rv. 255208 – 01; n. 16151 del 2014 Rv. 259763 – 01; n. 18807 del 2013, Rv. 255091 – 01; n. 39228 del 2010, Rv. 248889 – 01; n. 25558 del 2009 Rv. 244151 – 01).
1.2. Ciò premesso, tenuto conto che secondo la Corte di merito, il procedimento di decisivo incremento di valore dell’immobile è da ascriversi al periodo di patente pericolosità del condannato, per le fattispecie antigiuridiche del 2005-2006 e le successive attività di edificazione, la doglianza della ricorrente, con il primo motivo, va valutata verificando se la motivazione sia sufficiente a dimostrare che, con riguardo a tale processo costruttivo, la titolarità formale di NOME COGNOME sia superata dall’effettività gestione proprietaria del condannato (cfr. Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285028 – 01 :
ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. nei confr del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione, fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato; conf. Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118 – 01 secondo cui, in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell’indagato non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l’onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite).
1.3. Ciò posto, si osserva anche che, in relazione alla confisca cd. allargata, non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei reati spia, dovendosi avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarat responsabile di uno di tali reati e che il loro valore sia sproporzionato, rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, 20 Rv. 282687 – 01).
Si è poi rilevato che, in materia di confisca allargata, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata vada circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ()cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo estraneo – in particolare, quando esso risulti eccessivamente antecedente – alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468 – 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272988 – 01).
Tale indirizzo si richiama a quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui, in relazione al catalogo di reati legittimante la confisca estesa o allargata, rispetto ai quali si rende razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura, la stessa presunzione resta circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia, con la specificazione che, nell’ottica di valorizzazione della ratio legis, il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell’autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza (Corte cost. n. 33 del 2018).
Va poi, segnalato che in tema di confisca allargata, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore d acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, purché la valutazione risulti congruamente motivata dal giudice di merito, con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le deduzioni difensive di segno contrario (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. Arcuri, Rv. 282407 – 02).
2.0rbene deve rilevarsi che rispetto ai due presupposti in parola, la motivazione offerta dal giudice dell’opposizione appare ineccepibile, esauriente e non manifestamente illogica, né è affetta da rilevanti difetti di travisamento (cfr. P. 3 ).
I fatti illeciti, per quali è intervenuta sentenza definitiva, si collocano neg anni 2005-2006; il fondo, cui si riferisce l’istanza dell’interessata, vien acquistato nel 1993 ma si realizzano, successivamente, su detto fondo un immobile di tre piani, con lavori di completamento, attraverso opere di qualità medio-alta, sia per gli impianti che per le rifiniture, che hanno condotto a significativo incremento di valore, tanto che si è proceduto alla vendita di due appartamenti per complessivi 300mila nel 2010, ricavato che costituisce anche la provvista oggetto di provvedimento ablatorio.
In quell’epoca (anni 2005-2006), per il provvedimento impugnato, i beni di provenienza lecita di NOME erano irrisori, questi era guardia giurata e aveva un reddito dichiarato, pari a poco più di 16mila euro annui (cfr. p. 4 e 5).
Dunque, la motivazione del provvedimento censurato si confronta sia con la prossimità temporale dell’esborso significativo, connesso all’attività edificatoria, sia con il requisito della sproporzione rispetto a redditi leciti nucleo familiare del condannato, concludendo, con ragionamento non manifestamente illogico, nel senso della ritenuta sproporzione, a fronte della certa riferibilità al COGNOME del cespite e degli incrementi di valore che su questo l’attività edificatoria espletata aveva prodotto.
Si rimarca, infatti, che la terza interessata, negli anni in cui si colloca l’attività illecita, non aveva alcun reddito lecito e che il condannato ne aveva documentato modesti importi, (da 700 a 16mila euro annuali) in sé reputati già insufficienti al fabbisogno del nucleo familiare.
Si esclude, poi, la riferibilità degli esborsi per l’attività edificatori ricavato della vendita di un terreno nel 1993, di altro cespite di proprietà di COGNOME nel 1996, o ancora di altro cespite pervenuto alla COGNOME dalla madre, ricavato utilizzato per il sostentamento del nucleo familiare anche perché si tratta di operazioni temporalmente scollegate rispetto ai consistenti esborsi di cui
si discute, relativi al completamento dell’immobile e collocate nell’arco temporale in cui si colloca l’attività illecita.
2.Infine, anche il secondo motivo di ricorso è infondato, non risultando apparente o manifestamente illogica la motivazione offerta dal giudice dell’opposizione circa la fittizia intestazione dell’immobile alla terza interessata con riferimento non solo alla richiesta, a nome del COGNOME, del condono edilizio, ma anche all’avvenuto accorpamento della pratica di condono presentata in relazione ad altra unità immobiliare del fabbricato poi venduta a tale COGNOME. Tali operazioni sono state reputate, con ragionamento immune da illogicità manifesta, espressione del diretto interesse alla edificazione e completamento dell’immobile e dunque al ricavato delle vendite delle unità immobiliari che lo avrebbero composto, ricavato che ha costituito la provvista sui libretti postali oggetto di provvedimento ablativo.
Sicché coerente con le risultanze è la conclusione secondo la quale i provvedimenti ablatori relativi ai beni in questione trovano giustificazione nell’assenza di redditi dichiarati o riferibili al condannato e al suo nucleo familiare nonché nell’intestazione fraudolenta a terzi di utilità acquistate con la liquidit derivante da attività illecita compiuta in contesto di criminalità organizzata.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore il P,tèsidente