Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data UdiNOME: 24/09/2024
RITENUTO IN FATTO
ello li COGNOME, ta da RAGIONE_SOCIALE rte di Appello agli istanti e n’ari 416 bis 1. Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 la Corte di AP I in qualità di giudice dell’esecuzione, respingeva l’opposizione propo NOME NOME COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui la medesima C COGNOME respinto l’istanza di revoca della confisca dei beni intestat contenuta nella sentNOME di condanna di COGNOME per il reato di cui cod. pen.
Oggetto del provvedimento di confisca erano un locale com appezzamenti di terreno siti in Quarto e intestati a COGNOME COGNOME appezzamento di terreno sito sempre in Quarto e intestato a COGNOME NOME le e due a, ne nché un ni.
La Corte di Appello faceva pNOMEnte che era intervenuto pr cedente provvedimento di rigetto in data 19 dicembre 2023 emesso dalla st ssa Corte.
La Corte in quel provvedimento rilevava come le dichiarazioni de colla boratore COGNOME NOME non potessero costituire un novum di tale effettività d3 potere inficiare il quadro probatorio che COGNOME portato alla confisca dei beni dell’i mbriani, in quanto condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
COGNOME COGNOME dichiarato che con la RAGIONE_SOCIALE non erano -nai stati realizzati immobili in Quarto per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; secondo la difes i , stante il tenore di dette dichiarazioni e il fatto che la capacità patrimoniale dell’ [mbriani derivava dalle risorse di tale RAGIONE_SOCIALE, si poteva affermare la patrimoniale dell’istante in relazione agli acquisti immobiliari effettu lato, erano caratterizzati da un contenuto valore economico e, dall’alt apparivano pienamente proporzionati alle lecite fonti di reddito dell’ iena capacità ti che., da un o, cc munque mbri, ini.
La Corte riteneva, per contro, che l’opposizione non fosse accogli pretermetteva la circostanza che COGNOME era stato condannato in bile iii quanto via definitiva per la sua appartenNOME al RAGIONE_SOCIALE fin dalla fine degli anni ’80: pertanto tutte le attività imprenditoriali si calavano in un contesto criminale che in ipedisce di ritenere leciti i redditi che dalle stesse provengono.
La RAGIONE_SOCIALE in oggetto, in particolare, era stata costituita in un r omento successivo rispetto a quello della sua accertata partecipazione al RAGIONE_SOCIALE: a tal proposito la Corte territoriale richiama un insegnamento di questa orte in tema di confisca di prevenzione, estensibile alla confisca allargata, second cui’ quando una attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausi io e sotto la protezione di una associazione RAGIONE_SOCIALE, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale.
Avverso detto provvedimento proponevano ricorso COGNOME ni I icola e COGNOME Ada, lamentando la violazione di legge con riferimento agli artt. 1 sexies
di. 306/1992, art. 416 bis cod. pen. e art. 240 bis cod. pen., e carNOME, illogicità e contraddittorietà della motivazione. na cgrrelativa
COGNOME, infatti, sarebbe stato ritenuto responsabile di all’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE solo a partire d anni ’90. arteipazione Ila rr età degli
Il ricorso richiamava un passo della sentNOME di appello in cui si l’imputato utilizzava le proprie attività di impresa per reinvestire i del RAGIONE_SOCIALE e che i redditi del nucleo familiare risultavano poco signific affermava che proftti illeciti t iv i.
L’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa stessa costituzione della RAGIONE_SOCIALE era stata assicurata dall’i reinvestimento nella stessa di capitali di origine illecita si scont emerge dal compendio probatorio, secondo cui COGNOME COGNOME div COGNOME nel 1997. il fati() che la piego e dal a cori quanto nuto NOME di
È solo da quel momento che sarebbe iniziato il reimpiego di ca RAGIONE_SOCIALE nelle attività imprenditoriali lecite dell’RAGIONE_SOCIALE; in ogn dichiarazioni di COGNOME NOME NOME era mai emerso un diretto c della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel contesto imprenditoriale e m itali i leciti del ca:: D, dalle invo gimento fiose
Il ricorso faceva ancora una volta riferimento alle dichiarazi NOMENOME NOME NOME NOME passaggio in giudicato della sen escludeva che la RAGIONE_SOCIALE fosse mai stata utili RAGIONE_SOCIALE per reimpiegare proventi di illecita proveniNOME. ni di COGNOME NOME, il quale zata dal RAGIONE_SOCIALE
Rilevava come le attività della RAGIONE_SOCIALE dovessero ritenersi In e che l’attività di reimpiego di capitali non poteva retroagire al 1997; pa te lecite nel periodo fra il 1982 e il 2009 la RAGIONE_SOCIALE COGNOME svolto lavori per oltre 18 milioni di euro, somme da considerarsi del tutto lecite; inoltre la RAGIONE_SOCIALE operalva ir territori diversi rispetto a quelli in cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sviluppava la sua influ n !nza: in conclusione, riteneva il ricorrente che i proventi derivanti dalla attività di impresa della RAGIONE_SOCIALE non possano ritenersi frutto di illecita .
Il ricorso faceva pNOMEnte che COGNOME era divenuto titolare d l terr :?no sito in Quarto a seguito di atto di donazione dalla madre e per la res i ante parte a seguito di acquisto da parte della zia e, pertanto, la impugnata ordinanza avrebbe dovuto essere annullata sul punto.
Circa, poi, gli immobili intestati alla COGNOME, i provvedimenti in – pugnati dovrebbero essere annullati in quanto non sarebbero stati esaminati i dile vi critici della difesa circa l’utilizzo di capitali di lecita proveniNOME.
I terreni in questione erano stati acquisiti nel 1987 in un mom nto in cui la RAGIONE_SOCIALE, ammettendo che la provvista per l’acquisto era stata fornita da Iinbriani, svolgeva ancora attività lecita e nessun immobile vi era mai stat cos: -ui o; il locale commNOMEle era stato acquistato nel 1997 e l’ulteriore app zzarr ento di
terreno sito in località Monticelli era stato acquisito nel 1997 · er un prezzo congruo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostitu Generale NOME COGNOME concludeva chiedendo dichiararsi inammiss o Procuratore ibile i ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1.1 La confisca (nel caso di specie, disposta in sede esecutiva al sens dell’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356: ma si tratta di principi di carattere generale) è suscettibile di revoca, purché con l’incidente proposto per la rimozione del provv dim, mito non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimi della misura attinenti all’assNOME di giustificazione circa la proveniNOME dei beni al lolo valore non proporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica lecit del ;oggetto colpito – coperte dal giudicato di condanna – ma proposte provn nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovencosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente da giucl ce (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Rv. 281634 – 01.
1.2 Il novum invocato dal ricorrente per indurre ad una rivlutazione del provvedimento ablatorio contenuto nella sentNOME di condanna è còstituito dalle dichiarazioni di COGNOME NOMENOME NOME di RAGIONE_SOCIALE a partire dal 1!997, I quale, come riportato nel ricorso, nel corso della una prima escussione d battiinentale, COGNOME individuato con precisione quelle che erano state le iniziative iinpreiiditoriali intrapNOME con il Paragliola e l’RAGIONE_SOCIALE, sNOME fare alcun cennc alla RAGIONE_SOCIALE di Produzione e Lavoro.
Successivamente, COGNOME COGNOME reso ulteriori dichiarazioni sclucendo di avere realizzato immobili a Quarto con la RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento impugnato ha valutato la portata di no n iiità di dette dichiarazioni e ha richiamato il principio di diritto affermato dalla giu ispru lNOME di legittimità, secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddcive ur ‘attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la prote zione di un’associazione RAGIONE_SOCIALE, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell’impresa “a p rtec:pazione RAGIONE_SOCIALE” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilev ndo ‘iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci 4 (Sez. 6, n. 71)72 del 14/07/2021,dep. 2022, Rv. 283462; in motivazione, la Corte ha prec sato :he non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utili zo di risor
illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quellj. rifei ibile alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale legittima).
L’iniziale porzione lecita di quei profitti – chiosa la sentNOME in icata · laddove reinvestita nel prosieguo e nello sviluppo dell’attività imprenditorial cor iotta con l’ausilio e sotto la protezione dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, o comunque o: nservata grazie ai diversi ed ulteriori guadagni realizzati in questo mo o, fir isce per confondersi con il patrimonio di matrice illecita e per disperdersi in sso.
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta minimamen e, lir litandosi a sottolineare come la RAGIONE_SOCIALE fosse stata costituita prima dell’dccertata partecipazione dell’COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma come visto ciò non è ci rimente, proprio in ragione del fatto che l’attività imprenditoriale del ricorr nte, anche se iniziata in maniera lecita, si è poi sviluppata e ha prosperato in ragione della partecipazione del titolare all’associazione criminale, ragione p r cui tutto il patrimonio ne risulta contaminato, nonostante la proveniNOME geneti a del o stesso fosse regolare.
Va aggiunto che le dichiarazioni del collaboratore COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMEiportato in ricorso, risultano, nella loro obiettiva e generica portata, del tu to in donee a scardinare l’articolato apparato argomentativo che ha sorretto l’app icazione della misura, quanto all’impiego di risorse .illecite nello svolgiment de l’attività imprenditoriale.
Quanto, poi, al terreno pervenuto all’COGNOME per donazione posl o che la confisca è coperta da giudicato, deve rilevarsi che nessun novum è stato dedotto per indurre una rivalutazione di tale provvedimento ablatorio e he, inoltre, il ricorrente non ha chiarito se avesse già dedotto tale circostanza, né c me l avesse dedotta, tale motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile.
Anche il motivo di ricorso pNOMEntato nell’interesse di Fruttald: NOME è infondato e deve essere rigettato.
È infatti costante l’insegnamento della giurisprudNOME di legitti intende ribadire, secondo cui il terzo, titolare di diritto reale di gar confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzion competente giudice penale (o della prevenzione), l’esistNOME delle permanente validità del diritto, costituite dall’anteriorità della tr relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazio di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere della dell’interessato (Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Rv. 257599 – O 45572 del 21/11/2007, Rv. 238144 – 01). ità, Cie qui si nzia su bene , dinanzi al condizioni di scrizi one del e so jgettiva rova a carico 1; SIEz. 1, n.
La ricorrente però non fa valere la titolarità di un diritto di propr preesistente, ma addirittura ammette che la provvista per l’acqu provenga dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e unifica le critiche a quelle del età ci verso e sto (lei beni conc annato,
facendo questioni sulla liceità o meno dei proventi della RAGIONE_SOCIALE i partecipazione del marito al RAGIONE_SOCIALE, tutte questioni già affrontate sia di condanna, sia nel provvedimento impugnato; anche le ragioni di ricorrente – dunque- non si confrontano con le motivazioni del impugnato e mancano per ciò stesso di specificità. ragigne della ella sentNOME oglianza della rovvIdimento
I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pa spese processuali. ami nto delle
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e pro:essuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
Così deciso il 24 settembre 2024
Il Consigliere estensore resi ente