Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40146 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con l’adozione delle statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 26 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il provvedimento reso dallo stesso giudice il 13 luglio 2023 con cui, revocato il precedente provvedimento reso dal Pubblico ministero, era stata rigettata la richiesta di confisca in ordine a determinati beni facenti capo ai suddetti soggetti ed era stata, invece, disposta l’attuazione della confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. in consecutio con quanto era stato stabilito nella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania emessa il 26 giugno 2020 -dei seguenti beni, intestati a COGNOME, tranne quelli espressamente indicati come intestati a NOME COGNOME:
-immobile sito in Catania, alla INDIRIZZO, piano T., fol. 39, part. 458, acquistato in data 14.05.2021 per il prezzo di euro 50.000,00 (prezzo complessivo anche per l’acquisto dell’immobile seguente);
-immobile sito in Catania, alla INDIRIZZO, plano T., fol. 39, parte 459, acquistato in data 14.05.2021;
quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, con relativo complesso aziendale (per un valore pari a 2.610,00 euro);
quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, con relativo complesso aziendale (per un valore pari a 2.610,00 euro);
immobile sito in Santa Teresa Riva (INDIRIZZO), al INDIRIZZO, fol. 13, part. 443, sub 80, cat. F/3, di proprietà di NOME COGNOME, acquistato il 2/03/2021 per il prezzo di euro 39.000,00;
immobile sito in Santa INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, interno l, P.T., fol. 13, part. 1025, sub 40, cat. A/2, di proprietà di NOME COGNOME, acquistato il 2/03/2021 per il prezzo di euro 1.000,00;
-autovettura BMW, targata TARGA_VEICOLO, di proprietà di NOME COGNOME dall’ll/01/2022, acquistata per il prezzo di 25.000,00 euro;
motoveicolo Honda, targato TARGA_VEICOLO, acquistato il 28/04/2021 per il prezzo di euro 9. 750,00.
A ragione dell’ordinanza reiettiva dell’opposizione, il Giudice dell’esecuzione, dopo aver richiamato la fase prodromìca, il provvedimento del 13.07.2023, nonchØ la fase innescata dall’opposizione, con ì corrispondenti rilievi difensivi, e dopo aver analizzato criticamente tali rilievi, ha considerato che il provvedimento del 13.07.2023 coerente con i principi sviluppati dall’elaborazione ermeneutica in tema dì confisca allargata, specialmente riguardo alla presunzione di provenienza illecita dei beni e al rispetto del criterio di ragionevolezza temporale, essendo
stati enucleati per ciascun cespite motivi per quali si Ł ritenuta integrata la presunzione di provenienza illecita.
Avverso l’ordinanza hanno proposto impugnazione con unico atto, per il tramite del loro difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla correlazione temporale tra l’acquisto dei beni ablati e l’epoca di commissione dei delitti per i quali era stata emessa condanna, mediante applicazione della pena concordata, in relazione all’assenza di prova che i beni acquistati dopo la suddetta sentenza, emessa il 26 giugno 2020, fossero stati acquisiti con le risorse illecite accumulate in tempo antecedente a questa decisione.
Nell’atto di opposizione si erano partitamente segnalati i beni mobili e immobili acquistati rispettivamente nella seconda parte dell’anno 2020 e nell’anno 2021, ossia in tempo successivo alla sentenza di condanna, e si era anche sottolineato che l’attività di abusiva raccolta delle poste di gioco in assenza di concessione, cui era riferita la condanna, era stata messa in essere tra l’ottobre del 2016 e il giugno del 2017, ossia in un arco circoscritto a otto mesi, sicchØ viene ritenuta illogica l’estensione della perimetrazione temporale fino a tre anni prima degli acquisti, in assenza di corrispondenti elementi indiziari, non potendo paragonarsi la posizione di COGNOME, la cui pericolosità si era manifestata in un tempo molto circoscritto, con profitti irrisori, a quella di soggetti condannati per reati associativi di stampo mafioso.
I ricorrenti segnalano che il Tribunale del riesame, investito della corrispondente richiesta in merito alla provvedimento di sequestro di quei beni, aveva posto a parametro per la verifica della correlazione temporale la data di acquisto dei beni in relazione a quella del commesso reato, concludendo che mancava la prova della derivazione da attività criminogene degli acquisti stessi.
NØ si ritiene corretto, per la difesa, l’argomento, assunto come tratto dall’elaborazione di legittimità, relativo alla possibilità di confiscare i beni acquistati in tempo successivo alla condanna ma in forza di proventi accumulati nell’ambito temporale di commissione dei reati: tale argomento Ł stato, infatti, utilizzato in modo da infrangere il limite della ragionevolezza temporale che proprio la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità aveva enucleato, non potendo il reato essere stato commesso in epoca così lontana dall’operazione economica e continuare a fungere da spia dell’illecita accumulazione; il criterio Ł stato individuato proprio per evitare di avallare l’abnorme dilatazione della sfera di operatività della confisca allargata, evitando
così di far derivare da esso il monitoraggio patrimoniale dell’intera vita del soggetto: e, nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha eccessivamente esteso l’arco temporale in cui gli acquisti sono stati ritenuti ascrivibili alle risorse ritratte dall’attività delittuosa, invece cessata al giugno 2017, pur in assenza della valorizzazione di profili attinenti alla personalità del reo, che fossero stati tali da dimostrare il compimento di un’attività illecita non episodica od occasionale, a fronte di entrate lecite percepite sia da NOME che dalla moglie NOME negli anni 2020 e 2021.
Come effetto di tali considerazioni i ricorrenti sostengono che la motivazione posta a sostegno del provvedimento ablativo si Ł rivelata alfine apparente, in quanto si Ł fondata sulla sola analisi contabile svolta dalla Guardia di Finanza.
D’altro canto osserva la difesa lo stesso provvedimento opposto, se aveva confiscato una serie di beni, aveva invece rigettato la richiesta del Pubblico ministero per un’altra serie di beni, ossia oggetti di valore, denaro e saldo attivo di rapporti bancari, evidenziando che non era emersa la dimostrata disponibilità di tali beni in tempo antecedente alla sentenza del 26 giugno 2020 o che gli oggetti fossero stati acquistati con il reimpiego di mezzi finanziari percepiti.
In definitiva, non sono state addotte e dimostrate, nella prospettiva dei ricorrenti, le condizioni eccezionali che legittimano la confisca di beni acquistati in momento successivo alla sentenza accertativa dei reati spia, momento a far data dal quale muta il regime probatorio atto a sorreggere la confisca, non bastando la mera sperequazione fra risorse lecite e beni acquistati, ma necessita la dimostrazione che i beni siano stati acquistati con risorse finanziarie realizzate prima della sentenza stessa, prova mancata nel caso di specie, nØ rinvenibile su base meramente deduttiva e al di là di ogni ragionevolezza temporale.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano l’ulteriore violazione dell’art. 240bis cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione stante l’assenza di sperequazione al momento dell’acquisto dei singoli beni confiscati.
La difesa, quanto a COGNOME, segnala che, in relazione agli acquisti degli immobili siti in Catania, alla INDIRIZZO, e del motoveicolo Honda, effettuati nel 2021, i redditi netti percepiti dal medesimo e da COGNOME ascendevano a importo (euro 56.131,67) superiore rispetto alle uscite determinate da quegli acquisti (euro 50.750,00), la sperequazione essendo stata ritenuta esclusivamente per il computo di uscite presuntive, su base ISTAT, di euro 26.406,60 per spese familiari; egualmente, per l’anno 2020, l’acquisto delle quote di partecipazione de RAGIONE_SOCIALE, avvenuto con esborso esiguo (euro 17.896,04), era giustificato dalle sue entrate (euro 17.320,00), a cui andavano aggiunte quelle conseguite da NOME COGNOME, che aveva fatto
parte in quel tempo del nucleo familiare e aveva percepito arretrati pensionistici per euro 7.514,85; tali dati non avrebbero potuto essere superati adducendo la necessità di operare una valutazione di piø ampio respiro, svincolata dal raffronto fra entrate e uscite inerenti al medesimo periodo, fino a disancorare la comparazione fra elementi certi, in modo difforme dai principi operanti in tema di confisca allargata.
Quanto a COGNOME, la difesa aggiunge che, in ordine agli acquisti degli immobili siti in Santa Teresa Riva nel 2021, per complessivi euro 40.000,00, avrebbe dovuto valere analogo discorso, mentre poi l’acquisto dell’autovettura BMW per euro 25.000,00 non era stato comparato con i redditi netti percepiti dai coniugi COGNOME per la stessa annualità.
2.3. Con il terzo motivo si deducono l’inosservanza dell’art. 240-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’affermata intestazione fiduciaria dei beni di proprietà di NOME COGNOME.
Per quanto concerne la specifica posizione di questa ricorrente, con l’atto di opposizione si era sottolineata l’assoluta carenza di prova dell’incapacità economica e reddituale di NOME rispetto agli acquisti effettuati, laddove la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale in relazione alla posizione del coniuge avrebbe potuto istituirsi soltanto dopo la verifica negativa deWautonoma capacità reddituale finanziaria dell’interessata; a fronte di tale obiezione il giudice dell’esecuzione ha, secondo la difesa, errato nell’invertire l’ordine logico della verifica affermando la superfluità dell’analisi economica della situazione reddituale di NOME, illustrata dalla consulenza di parte, in quanto ritenuta insufficiente a escludere che gli acquisti fossero stati effettuati con risorse illecite, per il solo fatto del suo legame coniugale con NOME, così pervenendo a conclusioni largamente deficitarie.
Questo erroneo modo di procedere ha impedito al giudice dell’esecuzione di tener conto delle risultanze della suddetta consulenza, da cui era emerso che NOME COGNOME aveva percepito nel corso dell’anno 2022 redditi ulteriori rispetto a quelli considerati dalla Guardia di Finanza per quasi 40.000,00 euro: di conseguenza, la valutazione della sua inadeguata capacità finanziaria risulta essersi basata su mere asserzioni.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano il carattere in ogni caso illegittimo dell’ablazione, in quanto essa Ł stata indiscriminata e non limitata alla quota parte dei beni per i quali si era ritenuta sussistente la prova dell’illecita provenienza delle risorse necessarie al loro acquisto.
La difesa osserva che le stesse risultanze dell’analisi compiuta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza avevano fatto emergere che una quota dei beni acquistati era correlata all’impiego delle risorse lecitamente acquisite dal nucleo familiare, per
gli anni dal 2019 al 2021, mentre poi le allegazioni di parte, sia per piø congrua adozione dei criteri di computo delle spese familiari, sia per la segnalazione di redditi leciti non considerati in precedenza, avevano ulteriormente circoscritto l’addotta sperequazione: pertanto, anche ave si fosse pervenuti alla determinazione di procedere alla confisca, essa avrebbe dovuto riguardare la sola quota parte in concreto risultata sperequata.
Le obiezioni mosse nel provvedimento impugnato alle prospettazione tecniche di cui si era avvalsa la difesa per la piø calibrata stima delle spese familiari e per la dimostrazione dei redditi non considerati dalla Guardia di Finanza sono risultate, ad avviso del ricorrente, prive di base giustificativa concreta e sostanzialmente immotivate, senza contrastare in modo effettivo gli specifici computi esposti dai consulenti di parte, limitandosi a sostenere, ma in modo tautologico, che la confisca superava un’analisi puramente contabile.
Così argomentando lamenta la difesa -Ł stato violato il principio di ragionevolezza e proporzione, richiamato dallo stesso art. 240-bis cod. pen., laddove la sproporzione rilevata in una annualità avrebbe dovuto essere imputata proporzionalmente a tutti gli impieghi di denaro accertati nel periodo considerato, essendo essa, in ogni caso, risultata significativamente inferiore rispetto al valore delle spese coeve, compresi i consumi familiari, a vario titolo sostenute dal nucleo di COGNOME e COGNOME per ciascuna annualità.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con l’adozione delle statuizioni consequenziali, date la genericità e la manifesta infondatezza del complessivo atto di impugnazione: le censure articolate sono reiterative rispetto a quanto essi avevano fatto valere in sede di merito con deduzioni adeguatamente contrastate dal giudice dell’esecuzione, il quale ha in modo argomentato privilegiato i computi proposti dall’Autorità inquirente, così come la contestazione dell’evenienza della correlazione temporale fra attività illecite, redditi dalle stesse ritratti e acquisti dei beni ablati con la confisca si profila rivalutativa rispetto alle congrue argomentazioni svolte sul tema nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati nel loro complesso per le considerazioni che seguono.
¨ utile aggiungere alle notazioni richiamate in parte narrativa, al fine della compiuta verifica delle ragioni della decisione esposte dal giudice dell’esecuzione,
come nell’ordinanza impugnata si sia specificato che, in relazione agli immobili situati a Catania e Santa Teresa Riva, nonchØ ai veicoli BMW e Honda, Ł stata presa in esame la condizione economica globale del condannato e della moglie e si Ł tenuto in considerazione che gli acquisti degli immobili e dei veicoli sono avvenuti tutti in un periodo temporalmente prossimo all’emissione della sentenza di condanna, in un ambito utile per l’individuazione dei presupposti dell’adozione della confisca allargata.
Si Ł rilevato, in particolare, che la sostanziale vicinanza temporale tra la condanna e l’acquisizione di questi beni, in un contesto dove le entrate economiche lecite sono risultate del tutto insufficienti, quando non inesistenti, ha rafforzato la presunzione di provenienza illecita, tenuto conto non soltanto dei redditi dichiarati, ma anche dell’assenza di altre fonti di reddito lecite idonee a giustificare tali acquisti: gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno evidenziato che per NOME e la moglie i flussi di cassa disponibili, nel periodo di interesse, erano nettamente inferiori rispetto al valore degli acquisti effettuati, così consentendo di desumere che i fondi impiegati avevano una provenienza esterna e riferita al reimpiego delle illecite risorse accumulate.
Per il giudice dell’esecuzione, in definitiva, Ł emersa la significativa discrepanza tra le entrate ufficialmente dichiarate e le uscite per l’acquisto di beni costosi, tale da fornire una base solida alla presunzione di provenienza illecita, essendo rilevante il quadro complessivo dell’accumulazione di ricchezza nel tempo riferito ai reati commessi e alla sentenza che li ha sanzionati, al cospetto della mancanza di spiegazioni plausibili e di prova contraria da parte della difesa che fosse stata tale da giustificare il lecito conseguimento delle risorse finanziarie impiegate per questi acquisti. In questa prospettiva, si Ł considerato che, nel caso in esame, non sono stati forniti elementi convincenti idonei a smentire per COGNOME la presunzione di provenienza illecita.
Nel medesimo quadro valutativ6), si Ł reputata inserita in modo coerente anche la confisca delle quote di partecipazione delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, essendosi considerato che anche la loro acquisizione era avvenuta in un arco temporale fortemente significativo rispetto al reato spia, dato che l’acquisizione delle quote di RAGIONE_SOCIALE si era concretata poco prima dell’inizio della condotta illecita, mentre le quote di RAGIONE_SOCIALE erano state acquistate in parte nel 2019 e in altra parte nel 2020, comunque durante il periodo in cui i reati spia venivano perpetrati, con coincidenza temporale non trascurabile, ma concretante un elemento chiave per comprendere il contesto piø ampio della gestione dei proventi illeciti.
Il giudice dell’esecuzione ha conseguentemente rimarcato che l’analisi delle indicate operazioni di diffusa acquisizione evidenzia, attraverso una logica
induttiva, come esse siano da ricollegarsi all’impiego di risorse finanziarie di origine illecita, in assenza di spiegazioni alternative convincenti e di elementi probatori a sostegno delle stesse, per modo che il contesto temporale delle acquisizioni risulta, nella situazione descritta, un robusto indicatore di tale connessione, a sua volta rafforzata dalla situazione economica del condannato, caratterizzata dalla mancanza di flussi di entrate lecite, sicchØ anche la confisca delle quote societarie ha costituito un riflesso della comprensione, nell’ambito delle attività illecite, dei proventi del reato, spesso reinvestiti in attività apparentemente legittime, laddove questi investimenti sono serviti a mascherare l’origine illecita dei fondi e a generare ulteriori profitti, alimentando un flusso continuo di ricidaggio e reinvestimento dei proventi illeciti.
3. Posto ciò, per l’adeguata delibazione del primo motivo, occorre ribadire il rilevante dato processuale, già segnalato in parte narrativa, inerente al fatto che il giudice della cognizione, ossia il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, con la sentenza del 26.06.2020, aveva, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., applicato a NOME COGNOME la pena di giustizia concordata in ordine ai reati di esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa aggravati, previsti e puniti dagli artt. 81, 110, 416-bis.l cod. pen., 4, commi l e l-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, contestati come commessi dall’ottobre 2016 al giugno 2017, e aveva disposto, oltre alla confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici e telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne avevano costituito il prodotto, profitto e il prezzo del reato, se non appartenenti a terzi estranei al reato, anche la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il reo non potesse giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultasse essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alle proprie entrate, dichiarate ai fini delle imposte sul reddito, o alle proprie attività economiche, nonchØ, per il caso in cui non fosse stato possibile procedere a tale confisca, era ordinata quella di altre somme di denaro, di beni o di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, di cui il reo avesse la disponibilità, anche per interposta persona.
Questa statuizione di confisca emessa ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. dal giudice della cognizione Ł divenuta irrevocabile in data 16.07.2020 o, comunque, in data 8.09.2020 (entrambe le date risultano indicate in diversi punti dei provvedimenti giudiziali suindicati). Fino a tale orizzonte temporale, COGNOME non risulta aver dedotto alcuna limitazione e, in ogni caso, non gli Ł stata riconosciuta in sede cognitoria alcuna limitazione rispetto all’emissione della decisione dell’arco temporale di riferimento del provvedimento ablatorio.
Poi, la contestazione mossa in sede dì opposizione e reiterata con il primo motivo di ricorso, secondo la quale l’estensione del provvedimento di confisca operata dal giudice dell’esecuzione con riguardo ai beni acquistati nel corso della seconda parte del 2020 e nel corso del 2021, risulta contrastata adeguatamente dalle argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, anche con il richiamo delle osservazioni sviluppate nel provvedimento opposto.
In particolare, il giudice dell’esecuzione, al fine dì individuare la platea dei beni da assoggettarsi a confisca (in parte, disattendendo il piø ampio ambito patrimoniale attinto dalla richiesta dal Pubblico ministero), ha operato l’argomentato richiamo al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua piø autorevole composizione (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 01), secondo cui il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca allargata disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen. in riferimento ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di ragionevolezza temporale, fino alla pronuncia della sentenza relativa al corrispondente reato spia, con l’importante specificazione che resta salva, comunque, la possibilità di confiscare anche i beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute in epoca antecedente (così la stessa decisione regolatrice, con esplicito riferimento alle precisazioni svolte, fra le altre, da Sez. l, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612 01; Sez. l, n. 9984 del 23/01/2018, COGNOME, non mass.; Sez. l, n. 51 del 19/12/2016, dep. 2017, Cecere, Rv. 269293- 01).
Proprio l’individuazione nel caso concreto di quest’ultima fattispecie ossia l’acquisto con risorse afferenti al periodo antecedente alla sentenza accertativa del reato spia ha imposto anzitutto la confisca dei beni immobili acquistati da COGNOME e da COGNOME rispettivamente nel marzo e nel maggio del 2021.
Nel provvedimento impugnato si sottolinea come l’esito delle indagini della Guardia di Finanza, comprensivo della ricognizione delle entrate lecitamente percepite da COGNOME nel periodo di interesse, abbia dimostrato che l’acquisizione dei beni suindicati, risalente comunque al periodo immediatamente successivo a quello della pronuncia della sentenza, da parte del condannato, direttamente e per il tramite della consorte, sia avvenuta in modo concretamente spiegabile soltanto con l’impiego delle risorse di provenienza illecita ricollegate alla commissione degli accertati reati spia, come unificati dalla sentenza citata.
Contrariamente a quanto risulta dedotto nell’atto di impugnazione, il giudice dell’esecuzione ha operato una selezione meditata e motivata delle acquisizioni patrimoniali emerse in capo al condannato e proposte per la confisca allargata escludendo dal relativo novero -in carenza del riscontro della necessaria osservanza del criterio di ragionevolezza temporale gli acquisti largamente
antecedenti al tempo di commissione dei reati nonchØ (in carenza di prova della loro acquisizione in tempo antecedente alla sentenza accertativa dei reati o della loro acquisizione, pur successiva, ma con il reìmpiego delle risorse conseguite prima della suddetta condanna, stante l’impossibilità di periodizzare con certezza le acquisizioni) degli orologi, dei monìli e del numerarìo individuato in periodo postumo dagli organi inquirenti, ma ricomprendendo nell’oggetto di tale confisca estesa in primis i suddetti beni immobili, la cui acquisizione, avvenuta nel tempo appena successivo alla sentenza di condanna, Ł risultata perfezionata in assenza di alcuna commensurabile corrispondente condizione reddituale lecita.
Il prezzo relativo all’acquisto degli immobili avvenuto nel marzo e nel maggio 2021, infatti, non Ł risultato giustificato in alcun modo da entrate lecite, tenuto conto dei redditi dichiarati per il corrispondente periodo, di guisa che si Ł desunto, con ragionamento congruo e privo di mende logiche, che il condannato, a meno da dieci mesi dalla sentenza di condanna, senza adeguate entrate lecite e versando in stato di sostanziale disoccupazione, non aveva in concreto alcuna altra fonte di prelievo delle risorse necessarie per acquisire al suo patrimonio, diretto, o per interposta persona/ i suddetti cespiti che quella derivante dai proventi illeciti scaturiti daWattività delittuosa immediatamente pregressa.
Con specifico riferimento ai suddetti esiti accertativi scaturenti dall’attività della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza/ il giudice dell’esecuzione ha, quindi, acclarato/ sulla scorta di un adeguato supporto probatorio, che i cespiti suindicati sono stati il frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in un momento antecedente alla sentenza di condanna: e tale approdo ha legittimato la loro confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pro c. pen.
Lo stesso discorso vale oltre che per gli investimenti nelle quote delle due succitate società 1 avvenuti in tempo antecedente e pienamente inserito in quello commensurabile con i reati spia, anche per i beni mobili registrati che hanno costituto l’oggetto di acquisto riferibile allo stesso periodo 1 fino all’acquisto da parte di NOME dell’autovettura BMW 1 contro il prezzo di euro 25.000 1 001 perfezionato agli albori del 2022 1 ossia in data 11.01.2022, con il necessario esborso dì ulteriori non censite, nØ censibìli in relazione a introiti leciti risorse finanziarie da parte del condannato, risorse ascritte a quelle di origine illecite conseguite da COGNOME nel periodo corrispondente alla commissione dei reati e al tempo antecedente alla pronuncia della sentenza del 26.06.2020.
La doglianza, pertanto, Ł priva di fondamento.
4. Trascorrendo alla connessa analisi del secondo motivo, volto a segnalare come contrario alle risultanze probatorie 1 in esse incluse quelle prospettate con la consulenza di parte (redatta dai dott. COGNOME e COGNOME), il mancato rilievo
dell’assenza di sperequazione fra introiti leciti, ovviamente da considerarsi al netto delle spese necessarie per il mantenimento del corrispondente nucleo familiare ed esborsi necessari sostenuti dai ricorrenti per le acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione, la doglianza risulta smentita dalla congrua analisi compiuta dal giudice dell’esecuzione, il quale ha motivatamente utilizzato i dettagliati computi messi a punto dalla Guardia di Finanza.
Dai medesimi, secondo l’analisi del giudice dell’esecuzione messa a punto nel provvedimento opposto e successivamente richiamata, sono risultati, per quanto concerne il raffronto fra le entrate lecite e le uscite, comprensive dei costi necessari per il mantenimento del nucleo e degli acquisti man mano compiuti, non soltanto un chiaro e marcato sbilancio negativo complessivo di euro 218.473,80, ma anche esaminando anno per anno le relative poste una recisa e consistente sperequazione negativa inerente a ciascuna annualità, ivi inclusi gli anni 2020 e 2021, con l’ulteriore e non superflua specificazione che le, comunque insufficienti, poste attive ritenute lecite maturate da COGNOME nelle annualità 2018 e 2019 sono riferite ai redditi prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, il cui acquisto pure ha formato oggetto di confisca, e quelle maturate dal medesimo nelle annualità 2020 e 2021 sono riferite ai redditi prodotti da RAGIONE_SOCIALE, il cui acquisto ha, del pari, formato oggetto di confisca.
In ogni caso, dall’analisi recepita nel primo provvedimento del giudice dell’esecuzione, confermato dal secondo, deve trarsi la conclusione che tutti gli acquisti oggetto del conclusivo provvedimento ablatorio risultano essere stati effettuati da COGNOME, direttamente o con l’interposizione della moglie NOME COGNOME, in momenti, anche considerati anno per anno, in cui le entrate lecite non bilanciavano in alcun modo i rispettivi esborsi.
Adeguata, dunque, si profila la risposta data dal giudice dell’esecuzione in merito alla conseguente applicazione a COGNOME della presunzione di provenienza illecita dei beni che non sono giustificabili alla luce delle risorse lecite conosciute del condannato, in una prospettiva che ha tenuto conto anche dell’intero panorama dell’accumulazione patrimoniale conseguita dal condannato stesso, con le connesse possibilità di arricchimento illecito nel corso del tempo, con l’utilizzo delle forme di occultamento dei proventi illeciti, poi investiti e reinvestiti in modo finalizzato a eludere le ordinarie indagini finanziarie.
NØ può convenirsi sulla critica secondo la quale non sarebbero state congruamente valutare le entrate lecite conseguite da NOME COGNOME: al contrario si evince dall’analisi comparativa richiamata dal giudice dell’esecuzione che, nel complessivo computo, di esse Ł stato tenuto conto, essendo emerso però che la consorte di NOME non Ł risultata aver conseguito alcun reddito fino a tutto il 2020, mentre Ł risultata aver conseguito nel 2021 l’importo di euro
l
12.500,00, importo considerato nel cumulo delle entrate lecite percepite dal relativo nucleo familiare, cumulo motivatamente valutato come del tutto inadeguato a giustificare i corrispondenti acquisti. Del pari, le acquisizioni investigative, per gli anni inerenti al periodo di interesse, non evidenziano l’apporto di alcun reddito lecito alla posizione di NOME COGNOME, alla cui dedotta produzione reddituale pure hanno fatto riferimento i ricorrenti.
Le ulteriori obiezioni contabili proposte dalla difesa, sulla scorta della citata relazione di consulenza tecnica di parte, sono state puntualmente prese in considerazione dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata, in cui, oltre a segnalarsi l’insufficienza dell’approccio contabile alternativo prospettato dagli ausiliari della difesa, si Ł motivatamente confermata la validità del metodo utilizzato dalla Guardia di Finanza, ivi inclusa la congrua individuazione delle spese sostenute necessariamente dal nucleo familiare del condannato nel periodo contrassegnato dalla commissione dei reati spia e nel tempo ai medesimi connesso sino all’emissione della sentenza del 26.06.2020.
Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, svolto la sua analisi comparativa tenendo in adeguato conto il principio di diritto secondo cui, quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, Ł necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche, non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza, e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui Ł stata inflitta condanna (per questa parte apparendo ancora attuale l’insegnamento di Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226491 01; fra le successive, Sez. l, n. 54156 del 27/04/2018, NOME COGNOME, Rv. 274550 01), con l’opportuna precisazione che i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, potendo, in tale analisi, i saldi negativi di un anno essere riportati tra le passività delle annualità successive, non per effetto di mero trascinamento, ma solo dopo un’analitica valutazione del loro concreto impatto su tali successive annualità (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 27816610).
In definitiva, Ł risultato confermato, anche all’esito della valutazione critica
delle deduzioni di natura tecnica e giuridica dai ricorrenti, che la discrepanza fra il livello del complessivo reddito dichiarato per le annualità in esame e il livello nettamente piø elevato del valore dei beni acquistati da NOME e della consorte nell’indicato periodo, non esorbitante dall’orizzonte di ragionevolezza temporale con l’epoca di commissione dei reati e di emissione della sentenza di condanna, Ł emersa in guisa tale da supportare la conclusione che i fondi impiegati per i suddetti acquisti hanno identificato il reimpiego delle risorse illecite accumulate dal condannato nel tempo antecedente alla condanna.
Anche il secondo motivo deve essere, quindi, disatteso.
5. Per quanto riguarda il terzo motivo, riguardante piø specificamente la sfera della ricorrente NOME COGNOME, in riferimento alla quale si sostiene da parte della difesa che non si rinviene nell’ordinanza impugnata un’effettiva confutazione della segnalata carenza di prova in merito all’incapacità economica e reddituale della medesima, necessaria allo scopo di avallare la conclusione della illecita accumulazione patrimoniale relativa alla posizione del coniuge del soggetto condannato, deve constatarsi che la censura non si confronta, se non in modo rivalutativo, con le argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento opposto, confermate poi nell’ordinanza impugnata.
In tal senso, analizzate le costanti ed evidenti discrasie fra la situazione reddituale di COGNOME e la serie di cespiti, immobiliari e mobiliari, acquisita nel periodo di interesse, il giudice dell’esecuzione ha considerato dimostrata la riferibilità a COGNOME dei beni acquistati dalla moglie, quale effetto dei dati desumibili dagli accertamenti investigativi già citati, al lume dei quali la consorte del condannato Ł risultata radicalmente priva di reddito lecito dal 2015 al 2020 e soltanto nel 2021 ha esposto una situazione reddituale positiva per euro 12.509,00: tale compendio di introiti leciti Ł stato ritenuto in modo congruo e logico, dunque incensurabile in questa sede, in nessun modo commensurabile con i vari acquisti di beni, poi a lei intestati, nel periodo pur successivo alla sentenza di condanna di COGNOME, ma immediatamente susseguente alla stessa fino all’ultima acquisizione considerata, ossia quella relativa alla BMW, avvenuta 1’11.01.2022. Anche per tale ultimo acquisto, la comparazione effettuata con specifico riguardo al momento dell’acquisto, ossia all’esordio dell’anno 2022, quando la parte acquirente in senso formale e il soggetto che ne acquisiva l’effettiva disponibilità, ossia lo stesso condannato, non potevano che impiegare le risorse conseguite nel 2021, il netto sbilancio con le entrate lecite ha contribuito a conferire fondamento alle statuizioni ablatorie.
Beninteso, Ł da ribadire che, ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno
dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di dimostrare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, in quanto tale presunzione Ł prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato e, poi, del condannato, occorrendo, quindi, che i suddetti elementi fattuali conducano ad affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285028 01; Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, COGNOME, Rv. 269711 – 01).
In tale prospettiva, la presunzione di fittìzietà degli atti di trasferimento compiuti a titolo oneroso o gratuito dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall’art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca e, quindi, alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., con la specificazione, però, che costituiscono, pur sempre, indizi gravi, precisi e concordanti dell’interposizione fittizia dì beni del condannato a un terzo la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo, il rapporto di stretta parentela o di coniugio tra le parti dell’atto dispositivo, la vicinanza temporale tra l’atto dì disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale Ł prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell’avente causa e l’oggetto dell’atto dispositivo (Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538 – 01).
Va, in tale snodo, considerata anche la rìlevanza del rilievo evidenziato in altra prospettiva per cui il terzo intestatario del bene che si trovi in posizione di particolare contiguità personale rispetto al condannato, quando non svolge un’attività tale da procurargli il bene acquisito, ha l’onere di dimostrarne la legittima provenienza e l’effettività della propria posizione di titolare (Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085 – 01).
Pertanto, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha valutato in modo coerente e privo di vizi logici gli indici rivelatori della disponibilità indiretta in capo a COGNOME dei beni formalmente acquistati da COGNOME, quali il rapporto di coniugio fra il condannato e la suddetta acquirente, l’emersa, complessiva incapacità patrimoniale della titolare formale di provvedere con proprie risorse a compiere le corrispondenti acquisizioni e l’assenza di indicazioni da parte sua di eventuali, ulteriori e consistenti apporti economici idonei a giustificare gli esborsi necessari per la realizzazione degli acquisti stessi.
Essendo stata congruamente argomentata l’evenienza di questa solida base di indici fattuali univocamente dimostrativi della diretta derivazione delle acquisizioni patrimoniali intestate a COGNOME dalla provvista illecita formatasi in tempo antecedente alla condanna, nemmeno questa doglianza può essere accolta.
6. Per quanto concerne il quarto e ultimo motivo, volto a censurare l’eccesso, in ogni caso, di confisca, per non essere stata essa limitata alla quota parte dei beni per i quali si Ł ritenuta sussistente la prova dell’illecita provenienza delle risorse necessarie al loro acquisto, si osserva che l’analisi compiuta dal giudice dell’esecuzione non Ł viziata neanche sotto questo profilo.
La difesa richiama il condivisibile principio di diritto secondo cui Ł assoggettabile a sequestro e successiva confisca, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 240-bis cod. pen., il bene legittimamente acquistato, ma migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore (Sez. l, n. 21079 del 13/05/2010, Gentile, Rv. 247579 01), da coniugare con la puntualizzazione espressa dalla pregressa giurisprudenza regolatrice (Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886 01), lì dove ha sottolineato che il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma dell’art. 12-sexies cit. si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo sul quale Ł stato realizzato, ancorchØ la provenienza del suolo sia legittima, sul presupposto del valore economico preminente dell’edificio rispetto al suolo e del rilievo che il suolo, pur senza costituire mera pertinenza, svolge funzione strumentale rispetto all’edificio stesso.
Ferma restando, quindi, l’elaborazione ermeneutica sviluppatasi con riferimento all’ipotesi in cui il bene sia provenuto da acquisito certamente legittimo e lo stesso sia stato poi arricchito e migliorato con risorse di provenienza illecita o costituenti il relativo reimpiego, nel caso di specie l’accertamento compiuto dal giudice dell’esecuzione ha collocato la fattispecie in ambito affatto diverso.
Come risulta, infatti, dall’analisi compiuta dal giudice dell’esecuzione, con riferimento a ciascuno degli acquisiti dei beni poi ablati, si Ł palesato, dopo il citato accertamento investigativo, una determinante sproporzione fra le risorse lecite risultate disponibili per COGNOME e COGNOME, depurate dai costi di mantenimento del nucleo familiare, congruamente individuati dagli inquirenti, da un lato, e le risorse impiegate in ognuna di quelle acquisizioni, tenendo conto dei rispettivi momenti, dall’altro.
In tal senso, anche la deduzione di inadeguatezza della valutazione
compiuta per i beni acquistati in relazione ai redditi lecitamente acquisiti nell’anno 2021 dai ricorrenti, pur se piø elevati di quelli riferiti alle annualità precedenti, non ha impedito al giudice dell’esecuzione di rilevare che proprio in quell’anno sono stati acquisite, sia in capo a COGNOME, sia in capo a COGNOME, entrambe le indicate consistenze immobiliari, aventi valore nettamente superiore, oltre ai beni mobili registrati, anche in relazione al conseguente rilievo che, nel momento corrispondente all’inizio dell’annualità successiva, quando ancora non si era una concreta produzione reddituale lecita inerente al 2022, in capo a COGNOME COGNOME intervenuta la nuova acquisizione dell’autovettura BMW.
Di conseguenza, il provvedimento impugnato ha raggiunto l’incensurabile approdo che il rilevato divario non ha giustificato l’acquisto con risorse lecite di alcuno dei beni indicati, nØ di una parte apprezzabile di essi.
Conclusivamente, la valutazione compiuta nel provvedimento impugnato si Ł dimostrata idonea a resistere alle censure articolate dai ricorrenti: pertanto, i ricorsi non possono ricevere favorevole vaglio e devono essere rigettati.
A tale statuizione consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 luglio 2024