Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1289 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1289 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avvocata NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione dell’ordinanza del 29 maggio 2024 con la quale il Tribunale del riesame di Torino ha respinto l’appello proposto avverso il provvedimento del 19 marzo 2024 che aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma di euro 44.000,00 già sottoposta a sequestro preventivo per il reato di cui 73 d.P.R. n. 309/1990.
2.Con unico e composito motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini d motivazione, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse disposto la confisca cd. allargata a carico del COGNOME. Richiamati i presupposti della confisca ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., evidenzia che la motivazione della sentenza di primo grado motivazione diversamente calibrata, con riferimento alla confisca allargata, per imputati diversi dal COGNOME – aveva disposto per questi esclusivamente la confisca per equivalente, in relazione ai reati ascrittigli e non già la confisca allargata i presupposti, oltre ai reati cd. spia, comportano la necessità di motivare il requisito della sproporzione rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell’attivi economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle somme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Va premesso che a seguito di perquisizione eseguita a carico del COGNOME il 28 aprile 2021 veniva sequestrata e sottoposta a sequestro preventivo la somma di euro 53.100; che, con sentenza del 17 ottobre 2022 il giudice di primo grado così statuiva “ordina la confisca della somma di euro 40.000,00 per un valore corrispondente a 40.000,00, ovvero, nella impossibilità di procedere, di beni o altra utilità di valor equivalente nei confronti di …COGNOME NOME (capo 22) “ordina la confisca di denaro per un valore corrispondente a euro 4.000,00, ovvero, nella impossibilità di procedere, di beni o altra utilità di valor equivalent nei confronti di COGNOME NOME (capo 23)”.
Il giudice, in distinto capo, statuiva altresì … “e, per l’effetto, ordi confisca di tutti i beni già appresi in esecuzione dei decreti di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari di Torino in data 28 aprile 2021 e in data 27 ottobre 2021”.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2024, assolveva NOME COGNOME (e altri imputati) dal reato di cui al capo 22), perché il fat non sussiste e “revocava nei confronti dei predetti la confisca relativa al predetto reato”.
Il Procuratore generale di Torino chiedeva disporsi la confisca allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., della somma trovata nella disponibilità del ricorrente ma la Corte di appello rigettava l’istanza e, parimenti, la richiesta
difensiva di disporre il dissequestro e restituzione all’avente diritto della somma oggetto del sequestro in quanto “oggetto di confisca cd. allargata” poiché il COGNOME era stato condannato per reati ulteriori e diversi da quelli di cui ai capi 22) e 23) e, in particolare, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R n. 309 cit. e vari reati di art. 73 d.P.R. n. 309 cit..
Il Tribunale del riesame ha condiviso tale interpretazione e ha rigettato la richiesta di restituzione, confermando il provvedimento della Corte di appello di Torino, osservando che già in primo grado era stata disposta la confisca allargata di tutte le somme sequestrate, confisca cui rimandava il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito “per l’effetto, ordina la confisca d tutti i bei già appresi in esecuzione dei decreti di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari di Torino in data 28 aprile 2021 e in data 27 ottobre 2021”, riferimento che non aveva altro senso se non quello di rimandare alla sussistenza dei presupposti della confisca allargata.
2.Va ricordato, in via generale, che ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il “quantum” ricavato dall commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il lor valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687).
Ne consegue che, ai fini della confisca allargata, non rileva la individuazione del quantum oggetto di profitto illecito dei singoli reati sicché il relativo giudiz deve essere condotto con riferimento a tutti i reati per i quali è intervenuta la condanna.
E’, dunque, corretto il punto di partenza dal quale muove l’ordinanza impugnata che, tuttavia, è del tutto carente di motivazione con riferimento alla individuazione dei presupposti ai quali va ancorato il provvedimento ablativo e che rinvia al decreto di sequestro preventivo, che neppure è stato oggetto di esame.
Costituisce, infatti, preciso onere del giudice individuare e descrivere vieppiù in presenza del contenuto del provvedimento adottato dal giudice di primo grado che va letto anche con riferimento alla parte motiva nella quale non si fa riferimento all’adozione della confisca allargata a carico del COGNOME – non le norme di legge applicabili (nel caso la disposizione di cui all’art. 240-bis cod. pen.) bensì i presupposti di fatto della misura ablativa, presupposti che non si esauriscono e risolvono nella commissione dei reati cd. spia e che comportano la verifica del requisito di sproporzione (e, per il decreto di sequestro preventivo anche del periculum).
Va, inoltre, precisato che è illegittima la riqualificazione, da part Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla confisca “allargata” ex art. 240-bis cod. pen. di un sequestro preventivo disposto conforme richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, proc. pen., atteso che, in tal modo, il giudice cautelare non si limita, com’è n potere, a integrare la motivazione del provvedimento ablatorio gravato, ma ne adotta, in sostanza, uno di diversa natura, in pregiudizio del diritto di dell’interessato (Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesína, Rv. 286094).
Premesso che l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen impugnabile solo per vizio di violazione di legge (come testualmente dispone l’ar 323 cod. proc. pen.), in tale vizio incorre anche la motivazione del provvedimen che abbia omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il pro convincimento, vizio ravvisabile nel caso in esame in cui il Tribunale ha indica in termini di pura apparenza, gli elementi formali sui quali è fondata la pro decisione rinviando al dispositivo della sentenza di primo grado che di per sé n contiene alcun elemento utile per verificare il necessario presupposto della misu
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e il Tribunale, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare il provvedimento d mancata restituzione delle somme in sequestro uniformandosi ai principi di diritt che si sono illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 17 dicembre 2024
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La Consigliera relatrice