Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ghilarza il 22.10.1985;
avverso l’ordinanza emessa in data 20.06.2023 dal Tribunale di Nuoro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Nuoro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME ha confermato il decreto di sequestro
preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro in data 18 maggio 2023, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Con tale provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca allargata nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto ad indagine per il delitto di cui all’art. 73, quart comma, 80, secondo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, di due immobili, uno sito nel comune di Orune (NU), l’altro di Sassari, e dell’autovettura Audi A5, beni ritenuti nella disponibilità effettiva dell’indagato.
L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse dell’indagato, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la mancanza di motivazione in ordine alla perizia di stima dell’immobile e alle produzioni documentali operate dalla difesa.
Ad avviso del difensore, il Tribunale non avrebbe considerato che l’immobile situato nel comune di Orune, del quale il ricorrente sarebbe proprietario unitamente alla moglie, non aveva un valore così elevato e sproporzionato rispetto alla capacità dell’indagato e sul punto avrebbe ignorato la stima operata dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa.
Il giudice del riesame si sarebbe, inoltre, limitato ad affermare, senza motivare sul punto, che il patrimonio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, genitori del ricorrente, fosse del tutto inidoneo a giustificare ragionevolmente l’acquisto dell’immobile di Sassari e dell’autovettura Audi A5, senza in alcun modo considerate i tre contratti di finanziamento stipulati dai medesimi, per un complessivo ammontare di euro 128.859,00.
Tali contratti avrebbero, infatti, garantito le risorse per consentire ai genitor del COGNOME di aiutare il figlio e la nuora neWacquisto dell’immobile di Sassari; questa deduzione, ignorata dal Tribunale, sarebbe stata idonea a confutare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale applicata nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la mancanza di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e il reato per cui procede (cessione di 169 kg. di marijuana).
Tale necessaria verifica sarebbe stata integralmente omessa da parte del giudice del riesame, ancorché la difesa avesse prodotto una scrittura privata che dimostrava come l’immobile situato in Orune fosse stato concesso al ricorrente nel 2013 e, dunque, in epoca di gran lunga antecedente rispetto al fatto delittuoso
contestato, collocato nell’ottobre del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla perizia di stima dell’immobile e alle produzioni documentali operate dalla difesa in ordine alla proporzionalità dei beni sequestrati.
3. Il motivo è fondato.
Il Tribunale del riesame nel caso di specie ha motivato in ordine all’effettiva disponibilità dei cespiti sequestrati al COGNOME, ma non ha confutato le censure formulate dalla difesa nella memoria depositata in data 16 giugno 2023 in ordine al difetto di sproporzione con i redditi dichiarati.
Quanto all’immobile di Sassari e all’autovettura Audi AS, il Tribunale, infatti, non ha motivato sul rilievo della difesa, che ha evidenziato come i tre contratti di finanziamento accesi da NOME COGNOME e NOME COGNOME genitori del ricorrente, fossero idonei a vincere la presunzione di accumulazione illecita.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso incorrendo, in caso contrario, nella denunciata «violazione di legge», cui consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189 – 01).
Quanto all’immobile di Orune, parimenti, il Tribunale si è limitato a rilevare che «la stima dell’immobile effettuata dal consulente di parte non consente, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, di compiere una valutazione ponderata e attendibile in merito all’effettivo valore di mercato dei beni»; manca, tuttavia, nell’ordinanza impugnata una disamina specifica da parte del Tribunale della stima operata dal consulente di parte e una sua confutazione.
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, del resto, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla
parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all’oggetto dell’indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell’una o dell’altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, P., Rv. 281721-01).
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la mancanza di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e il reato per cui procede (cessione di 169 kg. di marijuana).
Il motivo è fondato nella parte in cui contesta la carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al criterio di ragionevolezza temporale tra il momento di consumazione del reato presupposto e quello di formazione dell’accumulazione patrimoniale ritenuta sproporzionata; anche su questo punto, evocato nella memoria depositata in data 16 giugno 2023 16 giugno 2023, infatti, manca la motivazione del Tribunale del riesame.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sequestro preventivo finalizzato all’esecuzione della confisca per sproporzione, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (ex plurimis: Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468 – 01; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256882 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l’ordinanz impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023.