Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Noia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Maddaloni il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Noia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 31/10/2023 dal Tribunale di Napoli Nord lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli Nord, pronunciandosi a seguito di opposizione, revocava l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 21 luglio 2022, relativamente alla confisca del conto corrente n. 0001361, intestato a NOME COGNOME.
Nel resto, l’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo quale prevenuto, la seconda e la terza quali terze interessate, veniva rigettata. Ne conseguiva la conferma delle misure ablatorie deliberate dalla Corte di appello di Napoli, ai sensi degli. artt. 240-bis e 322-ter cod. pen., con sentenza dell’Il febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2020.
Veniva, in questo modo, confermata, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, la confisca del conto corrente n. 10674, intestato a NOME COGNOME; la confisca dell’autovettura Fiat Panda, targata TARGA_VEICOLO, intestata ad NOME COGNOME; la confisca dell’autovettura Toyota Rav, targata TARGA_VEICOLO; la confisca del motoveicolo Yamaha, targato TARGA_VEICOLO, intestato ad NOME COGNOME.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 54 cod. proc. civ., 1886 cod. ord. milit., 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Napoli Nord, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, disposto la confisca del conto corrente n. 0001361, intestato a NOME COGNOME, che era stata revocata con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, sull’assunto che le somme depositate in tale conto erano impignorabili, provenendo dall’accredito RAGIONE_SOCIALE pensione spettante al prevenuto quale militare in pensione, effettuato mensilmente dalla Ragioneria AVV_NOTAIO dello Stato.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, 9′ deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 240-bis e 322-ter cod. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la confisca del conto corrente intestato a NOME COGNOME e dei veicoli intestati ad NOME COGNOME, come sopra citati, pur non essendo dimostrato il coinvolgimento delle terze interessate nelle attività illecite per le quali NOME COGNOME era stato condannato e risultando, per converso, provato che i beni sottoposti ad ablazione
erano stati acquistati dalle ricorrenti con somme di cui disponevano legittimamente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto congiuntamente da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di Napoli Nord, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, disposto la confisca del conto corrente n. 0001361, intestato a NOME COGNOME, che era stata revocata con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 21 luglio 2022, sull’assunto che le somme depositate in tale conto non erano pignorabili, provenendo dall’accredito RAGIONE_SOCIALE pensione spettante al prevenuto, quale militare in pensione, effettuato mensilmente dalla Ragioneria AVV_NOTAIO dello Stato.
Osserva il Collegio che costituisce un dato ermeneutico incontroverso quello secondo cui, in sede esecutiva, la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione – posizione che, nel nostro caso, rivestono le sole NOME COGNOME e NOME COGNOME – e non dalla parte che ha potuto o comunque che avrebbe potuto sollevare le medesime questioni nel giudizio di merito, le cui statuizioni sono irrevocabili. In questo secondo caso, assimilabile alla posizione di NOME COGNOME, che era stato condannato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza irrevocabile dell’Il febbraio 2019, la decisione intervenuta in materia di confisca rimane intangibile, per effetto RAGIONE_SOCIALE preclusione derivante dalla formazione del giudicato sul provvedimento di merito (tra le altre, Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 255872 – 01; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Rv. 252022; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Manisco, Rv. 219862 – 01).
Ne discende che la circostanza che la disposizione dell’art. 676 cod. proc. pen. pen. faccia espressamente riferimento alla competenza del giudice dell’esecuzione in ordine al possibile esercizio di poteri ablatori – laddove questi non siano stati esercitati nel processo di cognizione – non implica necessariamente che lo stesso organo giurisdizionale sia competente anche in ordine alla revoca RAGIONE_SOCIALE misura, nei casi in cui la stessa sia divenuta definitiva per essersi esaurito, nel procedimento di cognizione, il percorso processuale che
la riguarda. Ne consegue che l’imputato che sia stato condannato in un giudizio di merito con una decisione passata in giudicato, all’esito del quale ha subito, oltre alla condanna a una sanzione penale, la confisca di beni patrimoniali, non può attivare i poteri revocatori riconosciuti al giudice dell’esecuzione dall’art. 676, comma 2, cod. proc. pen.
Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, che, pur non essendo stato pronunciato in relazione alle ipotesi di confisca allargata, appare indispensabile per inquadrare le questioni ermeneutiche che si stanno considerando, secondo cui la confisca «disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina RAGIONE_SOCIALE revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276491 – 01).
Alla luce del principio di diritto che si è richiamato, deve ritenersi incontroverso che, essendo stato il conto corrente n. 0001361, intestato a NOME COGNOME, confiscato nel procedimento di cognizione conclusosi con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli dell’Il febbraio 2019, la misura ablatoria non poteva essere revocata dal Tribunale di Napoli, che, invece, la disponeva con il provvedimento emesso il 21 luglio 2022, in violazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 1, n. 28525 del 24 settembre 2018, COGNOME, cit.).
Deve, tuttavia, rilevarsi che, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, gli effetti revocatori del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli il 21 luglio 2022 si erano definitivamente consolidati e non era possibile disporre la revoca, ex officio, con l’ordinanza pronunciata dal Giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 676, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento adottato, infatti, concretizzava una violazione del divieto di reformatio in peius, previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, che, pur non essendo espressamente richiamato in relazione alle ipotesi di confisca allargata che stanno considerando, deve ritenersi espressione di un principio AVV_NOTAIO dell’ordinamento applicabile per tutte le misure ablatorie.
Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «In tema di procedimento di esecuzione, è illegittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, sull’opposizione proposta dal solo interessato, riformi in senso peggiorativo il provvedimento, assunto senza formalità, di parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda» (Sez. 1, n. 6290 del 05/11/2021, dep. 2022, Nocerino, Rv. 282657 01).
Si muove, del resto, nella stessa direzione il principio di diritto, affermato in relazione una confisca disposta in un procedimento di prevenzione, ma estensibile alla confisca allargata, afferendo all’ambito delle misure ablatorie, secondo cui: «Il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione» (Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447- 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire conclusivamente la fondezza del primo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Parimenti fondati devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la confisca del conto corrente intestato a NOME COGNOME e dei veicoli intestati ad NOME COGNOME, rispettivamente figlia e consorte del prevenuto NOME COGNOME.
La confisca allargata dei beni in questione, infatti, era stata confermata dal Tribunale di Napoli Nord, in linea con le conclusioni raggiunte nel giudizio di merito celebrato nei confronti di NOME COGNOME, pur non risultando dimostrato il coinvolgimento delle terze interessate nelle attività illecite del prevenuto ed essendo, al contempo, provato che il conto corrente di NOME COGNOME era stato attivato con risorse economiche legittimamente acquisite e che i mezzi sottoposti ad ablazione erano stati acquistati da NOME COGNOME con modalità legittime.
Osserva, in proposito, il Collegio che il Tribunale di Napoli Nord, a sostegno delle sue conclusioni, evidenziava l’assenza di elementi documentali da cui potere apprezzare che il conto corrente e i veicoli, oggetto RAGIONE_SOCIALE confisca allargata, erano riconducibili a risorse economiche di cui le intestatarie non disponevano legittimamente.
Tuttavia, tali affermazioni non appaiono corroborate dalle emergenze processuali, atteso che NOME COGNOME e NOME COGNOME e adducevano, a sostegno delle loro richieste, di disporre di autonome fonti di reddito, allegando apposita documentazione contabile, con cui il Giudice dell’esecuzione non si confrontava, limitandosi a richiamare assertivamente le conclusioni recepite dai Giudici di merito, che avevano ritenuto i beni sottoposti ad ablazione sostanzialmente riconducibili alle attività illecite per le quali NOME COGNOME era stato condannato nel procedimento di cognizione. L’elusione di tale
confronto, pur indispensabile, non consentiva di recepire le statuizioni relative alle misure ablatorie adottate dalla Corte di appello di Napoli con provvedimento dell’Il febbraio 2019, divenuto irrevocabile il 9 ottobre 2020.
Invero, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, dapprima, compiere un’operazione ricognitiva RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale di NOME COGNOME e NOME COGNOME, verificando quali fossero gli introiti delle due ricorrenti derivanti dalle attività lavorative svolte da ciascuna di loro e da eventuali depositi bancari; successivamente, avrebbe dovuto verificare se le ricorrenti disponevano di risorse extra-reddituali, riconducibili a somme di denaro provenienti da terze persone o comunque da eventi straordinari; infine, compiute tali verifiche avrebbe dovuto correlare i risultati degli accertamenti contabili con le acquisizioni patrimoniali controverse.
Si consideri, in proposito, che la difesa di NOME COGNOME, allegando apposita documentazione, deduceva che le somme depositate sul conto corrente n. 10674 derivano da un versamento iniziale, eseguito dal nonno materno, e dall’accredito RAGIONE_SOCIALE somma mensile di 250-300 euro, proveniente dallo stipendio RAGIONE_SOCIALE madre RAGIONE_SOCIALE ricorrente, NOME COGNOME, che prestava servizio, quale docente di ruolo, presso il RAGIONE_SOCIALE, dal quale riceveva mensilmente lo stipendio mediante accredito.
Invero, la conferma che il conto corrente in questione era esclusivamente riconducibile a NOME COGNOME, in linea con quanto dedotto dal suo difensore, sembrerebbe trarsi dalla provenienza e dalla utilizzazione delle somme giacenti su tale deposito bancario, che, come si è detto, venivano versate dalla genitrice, con cadenza mensile, per fare fronte alle spese universitarie RAGIONE_SOCIALE figlia.
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per l’autovettura Fiat Panda, targata TARGA_VEICOLO, che era stata acquistata nel 2016 da NOME COGNOME, attraverso la permuta dell’autovettura Fiat Panda, targata TARGA_VEICOLO, intestata alla stessa ricorrente, che, a sua volta, l’aveva acquistata nel 2006. La permuta del veicolo, inoltre, era stata integrata con il versamento di una somma di denaro proveniente da un conto corrente, del quale la ricorrente aveva l’esclusiva disponibilità, alimentato da provviste derivanti dalla sua attività lavorativa di insegnante di ruolo, di cui si è già detto.
Ne discende che sia le somme impiegate dalla ricorrente sia le modalità utilizzate per acquistare il veicolo controverso non sembrano collegare, anche in questo caso, l’acquisizione del mezzo all’attività illecita per la quale NOME COGNOME era stato condannato nel giudizio di merito.
Considerazioni analoghe valgono per l’acquisto dell’autovettura Toyota Rav, targata TARGA_VEICOLO, che risultava acquistata nel 2011 da NOME COGNOME,
mediante il versamento di un assegno dell’importo di 14.500,00 euro proveniente dal ristoro economico di un sinistro stradale, con la conseguenza che le somme impiegate per l’acquisizione del mezzo, anche in tale ipotesi, non sembrano collegate all’attività illecita per la quale NOME COGNOME era stato condannato.
Infine, per quanto riguarda il motoveicolo Yamaha, targato TARGA_VEICOLO, intestato ad NOME COGNOME, tale mezzo veniva acquistato mediante la permuta di un altro mezzo, anch’esso intestato alla ricorrente, acquistato nel 2010. La permuta del motoveicolo, a sua volta, veniva integrata da una somma di denaro proveniente da un conto corrente intestato ad NOME COGNOME, alimentato da provviste derivanti dalla sua attività lavorativa di insegnante.
Ne discende che, anche in questo caso, le somme impiegate per l’acquisizione del motoveicolo in questione non sembrano collegate, nemmeno indirettamente, alle attività delittuose per le quali il ricorrente era stato condannato.
3.1. In questa cornice, occorre evidenziare l’incongruità del percorso argomentativo attraverso cui si è pervenuti alla conferma delle misure ablatorie relative al conto corrente n. 10674, intestato a NOME COGNOME; all’autovettura Fiat Panda, targata TARGA_VEICOLO, intestata ad NOME COGNOME; all’autovettura Fiat Panda, targata TARGA_VEICOLO, intestata ad NOME COGNOME; all’autovettura Toyota Ray, targata TARGA_VEICOLO; al motoveicolo Yamaha, targato TARGA_VEICOLO, intestato ad NOME COGNOME.
Non può, in proposito, non rilevarsi che è certamente vero che lo strumento RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente, attivato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex artt. 240-bis e 322-ter cod. pen., possiede le connotazioni giuridiche proprie delle misure di sicurezza patrimoniale, per effetto delle quali prescinde da un collegamento pertinenziale con il comportamento criminoso, per la cui commissione è stata irrogata sentenza di condanna, dei beni che ne costituiscono l’oggetto e dall’epoca del relativo acquisto, che può essere indifferentemente anteriore o posteriore alla commissione del reato presupposto.
Tuttavia, la possibilità di prescindere dal collegamento pertinenziale con l’attività criminosa dalla quale scaturisce la legittima attivazione dei poteri ablatori controversi non può valere, sic et simpliciter, nei confronti delle terze personk4, che non risultano coinvolte – salvo che non si dimostri positivamente l’esistenza di tale connessione funzionale, al contrario di quanto emerge dal percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato – con le vicende criminose presupposte, per le quali, nel caso di specie, NOME COGNOME veniva condannato.
Questo strumento ablatorio, infatti, mirando a contrastare le forme di accumulazione RAGIONE_SOCIALE ricchezza illecita – la cui illegalità deriva dalla commissione di un reato – e a impedirne l’utilizzo nella realizzazione di ulteriori comportamenti criminosi e la loro immissione nel circuito produttivo, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147 – 01; Sez. 6, n. 45700 del 20 novembre 2012, COGNOME, Rv. 253816 – 01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 240471 – 01).
Questa opzione di politica criminale, nel corso degli anni, ha spinto il legislatore italiano a introdurre una pluralità di forme di confisca per equivalente, non sempre tra loro omogenee, allo scopo di attribuire rilevanza al collegamento funzionale tra la commissione di una condotta illecita e il cespite su cui si possono esercitare i poteri ablatori statuali, consentendo qualora non sia possibile la confisca diretta del prezzo ovvero del profitto del reato per cui si procede, l’ablazione di beni di valore equivalente che si trovano nella disponibilità, diretta o indiretta, del condannato (Sez. 6, n. 45700 del 20 novembre 2012, COGNOME, cit.).
Ne discende che, sebbene nel nostro, ordinamento giuridico non è prevista una norma di carattere AVV_NOTAIO che disciplini l’attivazione RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente, essendo presenti nel sistema penale numerose disposizioni che consentono l’esercizio di tali poteri ablatori, ferma restando la necessità di distinguere la posizione dell’imputato da quella dei soggetti, a vario titolo, collegati allo stesso, per i quali – come nel caso di NOME COGNOME e NOME COGNOME – si impone un dovere di accertare le connessioni economiche e contabili da cui dipende l’attivazione dei poteri acquisitivi controversi; accertamento che non risulta compiuto nel caso di specie, non essendosi confrontato il Tribunale di Napoli Nord con le emergenze processuali e con le allegazioni difensive, alle quali ci si è diffusamente riferiti nel paragrafo precedente.
Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al . Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso il 4 aprile 2024.