Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9451 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Capodrise il 04/11/1950 avverso l’ordinanza del 08/07/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la relazione del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento di revoca della confisca dell’immobile sottoposto a misura ablativa ai sensi dell’art. 12sexties l. n. 356 del 1992 nell’ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, di NOME COGNOME fratello del ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., con qualifica di capo dell’organizzazione criminale mafiosa denominata clan COGNOME.
Il Giudice dell’esecuzione, a ragione della decisione, premetteva che la confisca, disposta in esito al giudizio di primo grado e motivata sulla scorta delle argomentazioni poste alla base del precedente sequestro preventivo, era stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza del 23 giugno 2015, divenuta irrevocabile, senza che la stessa fosse oggetto di specifiche censure da parte degli appellanti.
Sotto questo profilo evidenziava come l’istante, pur conoscendo – quantomeno dal 20 gennaio 2023 (data dell’ordinanza di sgombero dell’immobile allo stesso notificata) – gli estremi delle pronunce poste a fondamento della confisca riguardanti il fratello, con l’incidente di esecuzione aveva indirizzato la valutazione giudiziale nei riguardi di un preteso collegamento con NOME COGNOME, ex fidanzato della figlia.
Sotto altro profilo, riteneva che COGNOME non avesse prodotto alcun principio di prova
suscettibile di inficiare le motivazioni poste a fondamento del provvedimento ablativo, valorizzando quanto emergente dalla sentenza di primo grado e, segnatamente, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia secondo cui NOME COGNOME aveva la disponibilità di lussuosi appartamenti e che aveva intestato due immobili di sua proprietà ai fratelli.
Escludeva, infine, che l’istante potesse essere considerato terzo di buona fede, poichØ, dall’ispezione ipotecaria richiesta dallo stesso Giudice dell’esecuzione, risultava l’annotazione del sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari sin dal 4 maggio 2012, sicchØ quando egli, nel 2021, stipulò l’accordo di saldo e stralcio per il pagamento della quota residua del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’immobile in parola, era certamente a conoscenza del vincolo sul bene e confidò nell’inerzia dello Stato.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NOME COGNOME che deduce tre motivi.
2.1. Con il primo, il ricorrente pone in dubbio che l’immobile in parola sia effettivamente oggetto di sequestro preventivo e, conseguentemente, oggetto di confisca nell’ambito del processo a carico di NOME COGNOME. Tale verifica, infatti, non Ł stata svolta dalla Corte di appello che si Ł basata fideisticamente sull’esistenza dell’ordinanza di sgombero e sulle dichiarazioni di un non meglio identificato collaboratore di giustizia che ha riferito di appartamenti di proprietà di NOME COGNOME, due dei quali intestati a suoi fratelli. Ciò era tanto piø necessario in ragione del fatto che, nella visura ipotecaria relativa all’immobile, lo stesso sembrerebbe essere stato sequestrato nell’ambito di altro procedimento penale, contrassegnato con il numero 48762/2007 R.g.n.r.
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’omesso esame da parte della Corte degli elementi a sua disposizione e allegati dalla difesa in punto di disponibilità da parte sua della provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile che si Ł dimostrato avere uno scarso valore per le sue pessime condizioni.
Si Ł, poi, trascurato di valutare la documentazione attestante che, all’epoca della stipula del mutuo bancario della somma di 65.000, 00 euro per la ristrutturazione dell’immobile, egli aveva dato in garanzia un altro immobile, di sua proprietà, ricevuto in eredità. Rileva il ricorrente che, qualora il bene fosse stato nell’effettiva titolarità del fratello, lungi dall’accendere un mutuo ipotecario, egli avrebbe chiesto direttamente a quest’ultimo la provvista necessaria per eseguire i lavori di ristrutturazione.
Del pari negletta la circostanza che, quando il ricorrente non fu piø nelle condizioni patrimoniali per provvedere al pagamento delle rate mensili del mutuo, subì la procedura esecutiva immobiliare, con pignoramento e vendita all’asta dell’immobile dato in garanzia. Il ricorrente avrebbe allegato e provato di disporre di una provvista lecita anche per far fronte al pagamento dell’importo oggetto dell’accordo di saldo e stralcio, corrisposta da NOME COGNOME, marito della figlia.
Il ricorrente avversa, infine, la parte della motivazione della Corte territoriale che esclude la buona fede del ricorrente, terzo estraneo proprietario di un bene confiscato, evidenziando come la mera annotazione nel registro immobiliare di un non meglio precisato dissequestro parziale, non sarebbe idonea a garantire la conoscenza del vincolo insistente Sul bene stesso.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia l’apparenza della motivazione a fondamento del rigetto dell’opposizione che trascura totalmente la produzione documentale difensiva e omette di confrontarsi con essa.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione degli articoli 240bis cod. pen. e 7 Cedu.
Lamenta il ricorrente di non essere mai stati iscritto nel registro degli indagati e di essere rimasto estraneo al processo esitato nel provvedimento di confisca, dunque di non essere stato
messo nelle condizioni di poter esercitare il suo diritto di difesa. La confisca nei suoi riguardi, dunque, violerebbe i principi posti dalla giurisprudenza europea a tutela delle ragioni dei terzi i cui beni siano stati attinti da provvedimenti ablativi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 14 ottobre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
La difesa del ricorrente, in data 29 ottobre 2024, ha depositato note difensive con le quali ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che si indicano di seguito.
Preliminarmente va detto che Ł corretto il rimedio esperito dal ricorrente per fare valere le sue ragioni.
In caso di confisca disposta con sentenza nei confronti dell’imputato, il terzo titolare del bene ablato, rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell’esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito (Sez. 3, n. 45818 del 11/09/2024, Sky RAGIONE_SOCIALE Rv. 287274 – 01; Sez. 5, n. 28344 del 12/04/2019, COGNOME Rv. 276136 – 01; Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, COGNOME Rv. 267478 – 01).
Tanto premesso, osserva il Collegio come sia fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
Il Collegio condivide il consolidato orientamento espresso in sede di legittimità secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice acorredo della propria decisione siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Cass. sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; Cass. sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Ne’ può ritenersi precluso al giudice di legittimità l’esame dei motivi di impugnazione al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal giudice dell’impugnazione con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso che ci occupa, la circostanza immotivatamente enfatizzata nell’ordinanza – riguardante la consapevolezza del ricorrente del fatto che il bene era stato oggetto di sequestro nell’ambito di un procedimento a carico del germano NOME – Ł del tutto irrilevante, ben potendo il terzo proprietario dimostrare dinanzi al Giudice dell’esecuzione che, nonostante la condanna dell’imputato, l’intestazione del bene in suo favore non Ł fittizia.
La Corte di appello a ragione della decisione ha attribuito rilievo pressochØ esclusivo all’avvenuta condanna di NOME COGNOME e, in particolare, alle dichiarazioni di un collaboratore di
giustizia secondo il quale questi aveva intestato due appartamenti ai fratelli.
E, tuttavia, con l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione e con l’atto di opposizione, l’interessato aveva svolto specifiche deduzioni e allegazioni inerenti alla modestia della somma pagata per l’acquisto dell’immobile, alla disponibilità di un reddito stabile, alla messa a disposizione, quale garanzia per la concessione del mutuo per la ristrutturazione, di un altro immobile, certamente di proprietà del ricorrente, siccome pervenutogliper via ereditaria.
Si tratta di allegazioni in astratto idonee aincidere sulla natura fittizia o no dell’intestazione dell’immobile che dovevano essere prese in considerazione e valutate dalla Corte di merito, in ipotesi anche al solo fine di escluderne il rilievo.
L’ omessa valutazione delle allegazioni difensive, nella misura in cui queste ultime si presentano in astratto idonee a incidere sulla valutazione in punto di riconducibilità dell’immobile all’imputato ovvero al terzo, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto.
Gli altri motivi si ritengono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI