Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12627 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12627 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 11/08/1978
avverso l’ordinanza del 10/05/2018 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME · lette sentite le conclusioni el PG
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Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta volta ad ottenere la revoca della confisca della villa con piscina, sita in Vernate, disposta con la sentenza del 13 giugno 2012 che condannò NOME COGNOME per i reati di truffa e di frode fiscale.
Ha ricordato che in quel procedimento l’opponente fu assolta per difetto di dolo dal reato di riciclaggio. Dal procedimento di cognizione è emerso che la villa in questione fu acquistata con denaro del COGNOME, che immediatamente la intestò all’opponente, allora sua convivente, la quale, contes’tualmente, gli cedette in immobile, di sua proprietà, sito in Binasco. Si è dunque ritenuto integrato l’elemento materiale del delitto di riciclaggio e l’assoluzione dell’opponente è derivata dalla mancanza di elementi sufficienti per affermare che fosse a conoscenza della provenienza illecita del denaro impiegato nell’acquisto dell’immobile
1.1. La confisca è stata disposta per i reati di frode fiscale, in attuazione delle disposizioni normative che ne prescrivono l’obbligatorietà per i beni, pure immobili, di cui il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona, salvo che appartengano a persona completamente estranea al reato. Non può allora dirsi che l’opponente sia persona estranea, dal momento che l’intestazione in suo favore appare meramente fittizia, dato che l’acquisito fu fatto con denaro del Menna, di provenienza illecita. Deve poi escludersi che l’opponente fosse in buona fede, ossia che non potesse conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, il rapporto di derivazione del proprio vantaggio dall’altrui attività criminosa, non rilevando in senso contrario il fatto che partecipò all’acquisto della villa cedendo a Menna un immobile di sua proprietà.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge. L’ordinanza impugnata non ha motivato in ordine all’asserita fittizietà dell’intestazione dell’immobile. Il contributo economico dato dalla ricorrente al pagamento dell’immobile non è stato preso in considerazione ai fini della ritenuta sussistenza della natura simulata o comunque fittizia dell’intestazione. Non è stato provato che il bene espropriato fosse nella disponibilità del condannato, ed invece risulta l’esclusiva disponibilità in capo alla ricorrente.
Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Nell’escludere la buona fede e l’affidamento incolpevole, il giudice dell’esecuzione ha trascurato:
…
che la ricorrente è stata assolta perché non è emersa alcuna consapevole condotta partecipativa rispetto all’attività illecita dell’allora convivente e dei su sodali; che mai, nel giudizio di cognizione, è stata ipotizzata la disponibilità di fatto del bene in capo a Menna; che in quella sede è risultato che la ricorrente era titolare di un’attività lavorativa di “estetista” del tutto autonoma da Menna.
Il giudice ha quindi omesso di dare conto di elementi in concreto incompatibili con l’affermata natura fittizia della titolarità del bene confiscato e ha omesso di confutare quelli offerti dalla difesa, idonei a far ritenere pienamente assolto l’onere probatorio circa l’estraneità al reato, per buona fede e affidamento incolpevole in merito alla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto del bene.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Il Tribunale ha ricordato che la confisca fu disposta ai sensi dell’art. 143, comma 1, I. n. 244 del 2007, ed ha precisato che essa, peraltro ora disciplinata senza soluzione di continuità normativa dall’art. 12 -bis d. Igs. n. 74 del 2000, ha carattere obbligatorio e colpisce i beni della persona condannata per un reato tributario, che ne siano prezzo o profitto, con l’unico limite preclusivo che appartengano a persona estranea al reato.
Ha così correttamente delimitato la questione rilevante per la decisione sull’opposizione, individuandola nel dover stabilire se NOME COGNOME, intestataria formale della villa confiscata, possa esser definita “persona estranea al reato”.
1.2. Non è dubbio che la villa fu acquistata con gli illeciti proventi che NOME COGNOME realizzò con sottrazioni fraudolente, truffe ed altri illeciti penali e che, di conseguenza, l’impiego di tale provvista nell’acquisto concretizzò, almeno sul piano dell’elemento materiale di fattispecie, un fatto di riciclaggio.
La ricorrente fu assolta da questa imputazione per difetto di dolo, ma ciò, come , correttamente osservato nell’ordinanza impugnata, non la pone nella condizione di estraneità dal reato che la norma sulla confisca postula in senso ostativo.
È stato chiarito nella giurisprudenza di legittimità che “rientra nella nozione di «persona estranea al reato», in danno della quale non possono essere confiscate cose o beni ad essa appartenenti…, il soggetto che non ha concorso
alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall’altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede” – Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli e altro, Rv. 271441 -.
NOME COGNOME invece, trasse vantaggio dall’altrui attività criminosa, e ciò è evidente per la derivazione diretta dalla commissione di fatti criminosi della provvista impiegata per l’acquisto. Né può dirsi, come correttamente argomentato dal Tribunale, che agì in buona fede, dovendosi intendere che sia in buona fede il terzo che non sia stato in grado di conoscere “- con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato” – Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, RAGIONE_SOCIALE altri, Rv. 250804 -.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, deve invece escludersi che NOME COGNOME al di là del dato dell’assoluzione per difetto di dolo dall’imputazione di riciclaggio, non fosse nelle condizioni di adoperarsi per accertare la provenienza del denaro, anche in ragione delle anomale modalità con cui fu versato il corrispettivo – pluralità di assegni riconducibili a una pluralità di persone fisiche e giuridiche riconducibili a NOME COGNOME
1.3. Il fatto che ella cedette un suo immobile a NOME COGNOME in cambio dell’intestazione a suo nome della villa sta, peraltro, a dimostrare che l’acquisto avvenne interamente con i proventi di quest’ultimo, che, solo successivamente, ricevette l’immobile cedutogli dalla ricorrente, peraltro di valore inferiore a quello della villa.
Né può essere revocato in dubbio, come correttamente affermato nel provvedimento impugnato, che si è di fronte ad una fittizia intestazione, proprio per il fatto che non è contestato che reale acquirente dell’immobile fu NOME COGNOME e non già la ricorrente a cui il bene fu solo formalmente intestato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 16 gennaio 2019