Confisca 240-bis: l’Obbligo di Motivazione del Giudice nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 36576 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale che interseca la procedura del patteggiamento con una delle più incisive misure patrimoniali: la confisca 240-bis del codice penale, nota anche come ‘confisca allargata’. La decisione ribadisce un principio fondamentale: anche quando le parti si accordano sulla pena, il giudice non può disporre la confisca in modo automatico, ma deve fornire una motivazione logica e puntuale, specialmente riguardo alla sproporzione tra i beni e il reddito dell’imputato.
I Fatti del Caso: Traffico di Stupefacenti e Denaro Sequestrato
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma. Un uomo era stato condannato per il reato di detenzione di un’ingente quantità di cocaina (oltre 2,2 kg). Oltre alla pena concordata tra difesa e accusa, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di denaro trovata in possesso dell’imputato. L’uomo, sostenendo di svolgere l’attività di venditore ambulante, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando unicamente la legittimità della misura patrimoniale applicata.
I Motivi del Ricorso: Confisca Illegittima?
La difesa ha articolato il ricorso su due punti principali.
1. Illegalità della misura di sicurezza: L’imputato lamentava che la sentenza non avesse specificato chiaramente la base giuridica della confisca. Era stata applicata la confisca ordinaria (art. 240 c.p.), che richiede un nesso causale diretto tra il reato e il denaro, oppure la confisca 240-bis, che ha presupposti diversi? Secondo la difesa, nel primo caso mancava la prova del legame tra il denaro e il reato di detenzione, mentre nel secondo caso la somma (500 euro) non era affatto sproporzionata rispetto al lavoro dichiarato.
2. Altri motivi: Un secondo motivo di ricorso è stato sollevato, ma la Corte lo ha ritenuto immediatamente inammissibile perché non rientrava tra le specifiche e limitate ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione sulla confisca 240-bis
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Roma. Pur respingendo le doglianze del ricorrente, i giudici di legittimità hanno colto l’occasione per delineare con precisione gli obblighi motivazionali del giudice in materia di confisca 240-bis nel contesto del patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il Tribunale aveva correttamente applicato la confisca 240-bis c.p. (richiamata dall’art. 85-bis del Testo Unico Stupefacenti). La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, era stata ritenuta sufficiente. Il giudice di merito aveva infatti basato la sua decisione su due pilastri: l’imputato non aveva fornito una giustificazione credibile sulla provenienza del denaro e la somma appariva incompatibile con l’assenza di un lavoro stabile e certo.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando il giudice dispone l’ablazione obbligatoria di beni ai sensi dell’art. 240-bis c.p., ha sempre l’obbligo di motivare. Questa motivazione deve riguardare due aspetti fondamentali:
1. Le ragioni per cui le eventuali giustificazioni fornite dall’imputato non sono ritenute attendibili.
2. L’esistenza di una sproporzione concreta tra il valore dei beni confiscati e il reddito o l’attività economica dell’imputato.
Nel caso specifico, la generica affermazione di essere un ‘venditore ambulante’, senza alcun riscontro concreto, non è stata considerata una giustificazione sufficiente a fronte di un reato grave come la detenzione di un’enorme quantità di droga. La motivazione del Tribunale, dunque, si conformava pienamente a questi principi.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un’importante conferma della rigorosità richiesta nell’applicazione delle misure patrimoniali, anche all’interno di riti alternativi come il patteggiamento. L’accordo sulla pena non esonera il giudice dal suo dovere di controllo e motivazione sulla confisca. La confisca 240-bis si conferma uno strumento potente di contrasto alla criminalità, ma il suo utilizzo deve essere sempre ancorato a una valutazione logica e fattuale, che spieghi perché i beni di un condannato debbano essere considerati di provenienza illecita. La decisione sottolinea, d’altro canto, come spetti al condannato l’onere di fornire prove concrete e credibili sulla legittima provenienza del proprio patrimonio, qualora questo appaia sproporzionato rispetto alla sua situazione economica ufficiale.
In caso di patteggiamento, il giudice può disporre la confisca di una somma di denaro senza una motivazione specifica?
No. La sentenza ribadisce che il giudice ha l’obbligo di motivare la confisca, anche in caso di patteggiamento. La motivazione deve spiegare perché le giustificazioni dell’imputato sulla provenienza del denaro non sono considerate attendibili e perché sussiste una sproporzione con il suo reddito o la sua attività economica.
Quali sono i presupposti per applicare la confisca 240-bis (allargata)?
I presupposti, come chiarito dalla Corte, sono due: primo, la persona condannata per uno dei reati previsti dalla norma non è in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni; secondo, esiste una sproporzione tra il valore di tali beni e il reddito o l’attività economica del condannato.
È possibile contestare la legittimità della confisca in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per specifici motivi di diritto. Come precisa la Corte, è possibile contestare l’illegalità della misura, ad esempio per violazione di legge o mancanza di motivazione. Non è invece possibile sollevare questioni di fatto o motivi non espressamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato all’imputa NOME COGNOME la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’ comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in ordine alla detenzione di kg. 2,235 l di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo la confisca della somma denaro sequestrata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo illegalità della misura di sicurezza della confisca d quale non si specifica la base giuridica – se si tratti di confisca ex art. 240 o ex art. 240-bis cod. pen. – cosicché, se si versa nella prima ipotesi non emer rapporto eziologico tra la condotta di detenzione e la somma confiscata; se si v nella seconda ipotesi non è considerato che la somma di 500 euro non sproporzionata rispetto alla attività lavorativa che l’imputato ha dichiar svolgere (venditore ambulante), non essendosi svolto alcun accertamento
dei presupposti di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto.
2.1. La sentenza ha giustificato la confisca della somma di denaro trovata possesso dell’imputato sul rilievo che l’imputato non ne ha giustifica provenienza e che essa non appare compatibile con l’assenza di uno stabile e ce lavoro, così definendo i presupposti di fatto correlati alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90.
2.2. Ritiene questa Corte che le esposte ragioni poste alla base della conf si conformano al principio di legittimità secondo il quale f in tema di patteggiamento, il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi de 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per c ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla proven del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i
patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Sizyu, Rv. 281358).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite dall’ordinamento rispetto ai casi tassativi di ricorso previsti dall’ comma 2-bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 11/09/2024.