Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34079 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34079  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 23/4/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Oggi,
IL FUNZIONAR
NOME
17 OT1 2025
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 aprile 2025 la Corte d’appello di Milano ha rigettato la richiesta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, creditrice ipotecaria di buona fede, di restituzione, in misura pari al 63,46% dell’importo complessivo di euro 1.135.181,01 residuato al pagamento delle spese di procedura, quindi RAGIONE_SOCIALE somma di euro 720.385,87, delle somme versate dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, oggetto di confisca successiva alla iscrizione ipotecaria in favore RAGIONE_SOCIALE sua dante causa, RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale ha disatteso detta richiesta a causa RAGIONE_SOCIALE sua tardività, per essere stata proposta successivamente alla definitività del provvedimento di confisca, conseguente alla sentenza del 20 luglio 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, pienamente conoscibile essendo stato trascritto il 6 marzo 2019, in quanto formulata solamente con istanza del 9 agosto 2022, senza neppure proporre domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede RAGIONE_SOCIALE richiedente, nonostante la sua veste di cessionaria RAGIONE_SOCIALE originaria creditrice, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente irrilevanza dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede RAGIONE_SOCIALE cedente (avvenuto con ordinanza dell’il. gennaio 2024 del Tribunale di Milano).
Avverso tale ordinanza la richiedente, RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 104, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e 58 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché 1, comma 199, I. n. 228 del 2011 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 e un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento all’applicazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello dei termini di decadenza previsti dall’art. 58 del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto l’estensione di tale disciplina a tutte le confische penali, compresa quella disposta ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 quale quella in questione, era stata disposta dalla c.d. Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, successivamente alla pronuncia che aveva disposto la confisca e anche alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede del terzo originario titolare del credito garantito da ipoteca.
Si eccepisce anche l’erroneità del richiamo al termine di 180 giorni decorrente dalla data di esecutività RAGIONE_SOCIALE confisca introdotto dall’art. 1, comma 199, RAGIONE_SOCIALE I. n. 228 del 2012, applicabile alle sole misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, con la conseguenza che alla istanza RAGIONE_SOCIALE ricorrente avrebbe dovuto essere applicato solamente quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede la confisca nei confronti dell’ente fatti salvi i diritti acquisiti dai in buona fede, con la conseguente legittimità e tempestività RAGIONE_SOCIALE richiesta di
restituzione avanzata dalla ricorrente, per la quale il citato art. 19 non prevede termini di decadenza, introdotti solamente con la c.d. Riforma Cartabia, tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE circostanza che la RAGIONE_SOCIALE, di cui era stata affermata la responsabilità e nei cui confronti era stata disposta la confisca, era stata dichiarata fallita con sentenza dell’Il giugno 2015, cosicché nelle more RAGIONE_SOCIALE relativa procedura non avrebbero potuto essere intraprese azioni a tutela dei diritti dei terzi, proponibili solamente nella forma dell’incidente di esecuzione innanzi al giudice penale (si richiama sul punto la sentenza RAGIONE_SOCIALE delle Sezioni Unite, n. 11170 del 2015).
2.2. In secondo luogo, si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 11, comma 2, R.D. n. 1676 del 1933 e dell’art. 676 cod. proc. pen. e un ulteriore vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento al rilievo RAGIONE_SOCIALE omessa notificazione del provvedimento di confisca alla RAGIONE_SOCIALE, spettante alla cancelleria, alla quale il Tribunale aveva dato il relativo incarico, con la conseguente erroneità del rilievo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di tale omissione, che, peraltro, la Corte d’appello non aveva neppure verificato.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 e l’illogic RAGIONE_SOCIALE motivazione, con riferimento al rilievo del mancato accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede del terzo cessionario del credito assistito da ipoteca, evidenziando che in caso di confisca disposta ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 l’onere di accertamento dei fatti grava sul giudice e che sull’interessato grava solo un onere di allegazione volto a far emergere la regolarità del titolo di acquisto e la buona fede che lo caratterizza (si richiama nuovamente la sentenza RAGIONE_SOCIALE).
Dai documenti allegati a corredo RAGIONE_SOCIALE richiesta di restituzione delle somme si ricaverebbe l’estraneità dell’originario creditore, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’attivit delittuosa e l’incolpevole affidamento dello stesso, nonché l’anteriorità RAGIONE_SOCIALE costituzione del diritto reale di garanzia al provvedimento di sequestro e l’assenza di irregolarità nella gestione del credito, e anche la buona fede RAGIONE_SOCIALE cessionaria, RAGIONE_SOCIALE SPV, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE efficacia meramente derivativa RAGIONE_SOCIALE cessione del credito, che comporta la successione del cessionario nella medesima posizione del cedente, dovendo essere verificata solamente l’assenza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura volti a eluderne gli effetti. Da detti documenti si desumerebbe anche la natura RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE SPV, costituita al solo fine dell’acquisto di finanziamenti e altre attività finanziarie da banche o alt intermediari finanziari.
La cessione del credito relativo al mutuo fondiario concesso alla RAGIONE_SOCIALE si inseriva in una più ampia operazione di cartolarizzazione, tra operatori istituzionali e soggetta controllo RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, avvenuta in
blocco, sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l’omogeneità giuridico – finanziaria dei crediti, con la conseguente evidenza RAGIONE_SOCIALE assoluta insussistenza di qualsiasi intendimento fraudolento tra la cessionaria e l’imputato volto ad aggirare la pretesa ablativa dello Stato.
Dovrebbe, pertanto, ritenersi errata e apodittica l’affermazione RAGIONE_SOCIALE insussistenza RAGIONE_SOCIALE buona fede RAGIONE_SOCIALE società ricorrente.
2.4. Infine, con il quarto motivo, si eccepisce la mancanza di motivazione a proposito dell’evidenziato contrasto con l’ordinanza emessa nel parallelo procedimento promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, la cui richiesta di rimborso era stata accolta, non considerata dalla Corte d’appello, nonostante la identità tra le posizioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente e di detta società (entrambe costituite al fine dell cartolarizzazione dei crediti, ammesse al passivo del medesimo procedimento quali creditrici ipotecarie di primo grado, con ipoteca anteriore alla confisca e al sequestro, rimaste estranee dal giudizio di cognizione, soddisfatte solo parzialmente in sede di riparto finale e di cui era stata riconosciuta la buona fede).
Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sottolineando l’avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede del creditore dante causa RAGIONE_SOCIALE società ricorrente (cessionaria del credito assistito da ipoteca) e il mancato rilievo da parte del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, RAGIONE_SOCIALE eventuale tardività RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di accertamento RAGIONE_SOCIALE propria buona fede, nonché la mancata fissazione di una udienza per la verifica dei crediti ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011 da parte del giudice delegato, e anche la mancata assegnazione di un termine per il deposito delle istanze finalizzate al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE buona fede, con la conseguente improprietà del rilievo RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE richiesta di restituzione avanzata dalla ricorrente rilevata dalla Cort d’appello. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata la confisca di cui la ricorrente lamenta l’indebita esecuzione per l’intero, per non essere stato considerato il proprio credito assistito da ipoteca iscritta anteriormente alla disposizione RAGIONE_SOCIALE confisca e anche alla esecuzione del sequestro preventivo strumentale a tale confisca, è stata disposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 Tale disposizione stabilisce che con la sentenza di condanna è sempre disposta,
nei confronti dell’ente di cui sia stata affermata la responsabilità amministrativa, la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, e che sono fatti salvi i diritt acquisiti dai terzi in buona fede.
La società ricorrente, cessionaria RAGIONE_SOCIALE originaria creditrice ipotecaria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui è stata accertata la buona con ordinanza del Tribunale di Milano dell’Il gennaio 2024, ha domandato alla Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, la restituzione, nella proporzione di cui all’art. 2782 cod. civ., dell somma confiscata.
Tale istanza è stata disattesa dalla Corte d’appello con il provvedimento impugnato a causa RAGIONE_SOCIALE sua tardività, oltre che in considerazione del mancato accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede RAGIONE_SOCIALE richiedente, quale cessionaria del credito assistito da ipoteca.
Osserva, dunque, il Collegio che entrambe le ragioni poste a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE ricorrente non sono condivisibili.
Per quanto riguarda la rilevata tardività RAGIONE_SOCIALE richiesta, va osservato che la confisca di cui si controverte (in conseguenza del fatto che la società ricorrente, quale terza ipotecaria di buona fede, ha chiesto l’assegnazione di parte delle somme ricavate dalla vendita dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sui quali vantava una ipoteca iscritta anteriormente al sequestro e alla confisca) è stata, come già osservato, disposta ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001: ne consegue che a tale confisca, e dunque anche alle controversie con i terzi che vantino diritti sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica la disciplina di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui “ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240 bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di RAGIONE_SOCIALE adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, d codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo settembre 2011, n. 159″, in quanto il suddetto art. 19 non richiama, né al primo né al secondo comma, né la disciplina dell’art. 240-bis cod. pen., né quella del d.lgs. n. 159 del 2011, né l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., dettando, a primo e al secondo comma, una disciplina propria, e richiamando espressamente quella di cui all’articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, disp. att. cod. proc. pen., solamente al comma 2-bis, allorquando “la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva”.
Risulta, pertanto, improprio il richiamo compiuto nel provvedimento impugnato ai termini di decadenza di cui all’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 e di cui all’art. comma 199, I. n. 228 del 2012, che non sono richiamati dal citato art. 19 d.lgs. n. 231 del 2011, né dall’art. 240-bis cod. pen., né dall’art. 104-bis disp. att. cod. decadenza che, quindi, è stata indebitamente rilevata (come chiarito nella sentenza RAGIONE_SOCIALE, Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 263681 – 01, che, in motivazione, ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 19 cit. “… nel disporre che in caso di confisca debbano essere salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, non pone alcun limite temporale alla prova RAGIONE_SOCIALE acquisizione del diritto, nel senso che non è vero che la titolarità del diritto al terzo debba essere riconosciuta prima che venga disposta la confisca; può RAGIONE_SOCIALEssimo accadere, infatti, che al terzo venga riconosciuta l’acquisizione in buona fede del diritto dopo che sia stata disposta la confisca…; anche in siffatta situazione deve essere salvaguardato il diritto del terzo”).
Va, peraltro, aggiunto che, come evidenziato nelle conclusioni del Procuratore Generale, una tale decadenza non era stata rilevata dal Tribunale di Milano investito, quale giudice dell’esecuzione, RAGIONE_SOCIALE richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE (dante causa RAGIONE_SOCIALE ricorrente) di accertamento RAGIONE_SOCIALE sua buona fede, cosicché ne risultava precluso il rilievo da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha agito quale avente causa di tale creditore, subentrata nella sua posizione, anche sul piano processuale, e di cui, come notato, non era stata rilevata la tardività o la carenza di legittimazione o di interesse.
Inoltre, anche volendo ritenere applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non risulta, come sottolineato dal Procuratore Generale, che vi sia stata una udienza per la verifica dei crediti ai sensi dell’art. 57 e che il giudice delegat abbia assegnato alle parti e ai creditori il termine perentorio di cui all’art. 58 detto d.lgs. 159/2011, cosicché neppure in questa prospettiva poteva essere dichiarata la decadenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente, quale terza creditrice di buona fede che ha proposto istanza di assegnazione di parte del ricavato dalla vendita dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5. La Corte d’appello di Milano ha, poi, del tutto omesso di esaminare la richiesta RAGIONE_SOCIALE terza creditrice ipotecaria di buona fede e di verificarne tale stat soggettivo, costituente il presupposto per la opponibilità del credito dalla stessa vantato nei confronti dell’Erario ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 231/2001 citato nonostante l’avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALE buona fede RAGIONE_SOCIALE dante causa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ossia l’RAGIONE_SOCIALE, e l’ampia allegazione RAGIONE_SOCIALE propria buona fede da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente medesima, che ha dimostrato l’estraneità dell’originario creditore all’attività delittuosa e l’incolpevole affidamento de stesso, l’anteriorità RAGIONE_SOCIALE costituzione del diritto reale di garanzia al provvedimento
di sequestro e l’assenza di irregolarità nella gestione del credito, nonché la propria buona fede, trattandosi di ente costituito al solo fine dell’acquisto di finanziamenti e altre attività finanziarie in blocco da banche o altri intermediari finanziari; proposito la ricorrente ha evidenziato che la cessione del credito relativo al mutuo fondiario concesso alla RAGIONE_SOCIALE si inseriva in una più ampia operazione di cartolarizzazione, tra operatori istituzionali e soggetta controllo RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, avvenuta in blocco, sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l’omogeneità giuridico – finanziaria dei crediti, con la conseguente evidenza, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE insussistenza di qualsiasi intendimento fraudolento tra la cessionaria e l’imputato volto ad aggirare la pretesa ablativa dello Stato.
Tali allegazioni, astrattamente idonee a dimostrare la buona fede RAGIONE_SOCIALE cessionaria (cfr., quanto alla sussistenza solamente di un onere di allegazione a carico del terzo, Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 263684 – 01, cit.), non sono state affatto considerate dal giudice dell’esecuzione, benché la verifica RAGIONE_SOCIALE effettiva condizione di soggetto terzo – pregiudicato dalla confisca nella legittima aspettativa di soddisfacimento del credito – spetti sempre al giudice penale in ambito esecutivo, che deve stabilire in che misura l’effetto di trasferimento del bene confiscato allo Stato possa o meno essere limitato dalla incidenza di un diritto soggettivo ammissibile a una qualunque forma di tutela, da esperirsi nei confronti dell’attuale titolare del bene (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 263683 – 01, cit., nonché, già in precedenza, Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 213511 – 01; v. anche Sez. 1, n. 22048 del 26/2/2021, RAGIONE_SOCIALE, non massimata).
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, non essendo ravvisabile la decadenza rilevata dalla Corte d’appello di Milano, con rinvio a tale giudice in diversa composizione personale, affinché provveda ad esaminare la richiesta RAGIONE_SOCIALE ricorrente sulla base delle specifiche allegazioni da questa compiute.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione personale.
Così deciso il 16/9/2025