Confessione Stragiudiziale via Messaggio: la Cassazione Conferma la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità di una confessione stragiudiziale inviata tramite un’applicazione di messaggistica istantanea come WhatsApp. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per incendio doloso, confermando come un messaggio possa costituire un elemento probatorio solido, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
I Fatti del Caso: Incendio in un Centro Educativo
I fatti alla base della vicenda riguardano un giovane, in precedenza allontanato da un centro educativo a causa di comportamenti aggressivi, accusato di aver appiccato il fuoco alla struttura, rendendola inagibile. Sia il Giudice per le indagini preliminari che la Corte d’Appello lo avevano condannato, basando la decisione su diversi elementi, tra cui un messaggio, inviato a un’operatrice del centro, interpretato come una vera e propria confessione.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni dell’Imputato
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge per carenza di una prova univoca sulla sua colpevolezza. Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le prove, in particolare le dichiarazioni di alcuni testimoni, proponendo una lettura alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula dai poteri della Corte di Cassazione.
L’Importanza della Confessione Stragiudiziale in Giudizio
Il punto cruciale della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della confessione stragiudiziale. La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso non fosse ammissibile perché, invece di evidenziare specifici e decisivi travisamenti della prova, si limitava a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle fonti probatorie. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). Il ruolo della Cassazione, o sede di legittimità, è invece quello di verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito non fosse né manifestamente illogica né contraddittoria. La decisione di attribuire al messaggio inviato all’operatrice della struttura la natura di una confessione stragiudiziale è stata considerata una valutazione di fatto, adeguatamente giustificata nelle sentenze precedenti. Poiché il ricorso non ha individuato vizi logici o giuridici specifici, ma ha tentato di ottenere una revisione del merito, è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. Inoltre, il provvedimento conferma la piena rilevanza probatoria delle comunicazioni digitali, come i messaggi WhatsApp, che possono essere legittimamente considerate alla stregua di una confessione, se il loro contenuto è chiaro e il giudice ne fornisce una motivazione logica e coerente. La decisione sottolinea come la valutazione del significato di tali messaggi spetti insindacabilmente al giudice di merito, a meno di un’evidente illogicità nel suo ragionamento.
Un messaggio inviato via WhatsApp può essere considerato una confessione valida in un processo penale?
Sì, secondo l’ordinanza, un messaggio inviato tramite WhatsApp può essere riconosciuto come una confessione stragiudiziale e costituire un elemento di prova a carico dell’imputato, se la sua valutazione da parte del giudice è supportata da una motivazione logica e coerente.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione illogica), proponeva una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1596 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/01/2001
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti dell’odierno ricorrente, alla pena ritenuta di giustizia, relazione al reato di cui all’art. 424, comma secondo, cod. pen., per aver appiccato il fuoco al centro educativo La INDIRIZZO, da cui era stato, in precedenza allontanato per condotte aggressive verso altri utenti ed educatori, così rendendo inagibili i locali.
Considerato che il motivo dedotto (violazione dell’art. 606, Gomma 1, lett. b) cod. proc. pen. per carenza di prova univoca sulla commissione del fatto da parte dell’imputato) non è consentito in sede di legittimità perché propone censura volta a prefigurare una rivalutazione o l’alternativa lettura delle fi – Jriti probatorie (dichiarazioni testi NOME COGNOME), estranea al sindacato di questa Corte, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti.
Reputato che non risulta manifestamente illogica la motivazione offerta dalle convergenti sentenze di merito, in relazione alla natura di confessione stragiudiziale riconosciuta al messaggio, inviato a mezzo whatsapp, a una operatrice della struttura (cfr. p. 2 e ss. della sentenza impugnata).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente