Confessione Generica: Quando Non Basta a Salvare dalla Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sul valore probatorio della confessione nel processo penale. In particolare, il caso esaminato dimostra come una confessione generica, priva di dettagli e riscontri, non sia sufficiente a modificare l’esito di un giudizio, soprattutto quando appare illogica o strategica. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non tutte le ammissioni hanno lo stesso peso e il giudice ha il dovere di valutarne l’attendibilità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di ricettazione, falso e sostituzione di persona. La vicenda riguardava il possesso e l’utilizzo di documenti e di una carta di credito di provenienza illecita. Di fronte alla Corte di Cassazione, l’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso, incentrato su un punto cruciale: l’erronea qualificazione giuridica del reato principale. Egli sosteneva di non aver commesso ricettazione, bensì di essere l’autore del furto dei documenti e della carta. A sostegno di questa tesi, portava la propria confessione.
La Difesa e la tesi della confessione generica
La strategia difensiva era chiara: ottenere una riqualificazione del reato da ricettazione a furto, confidando che la propria ammissione di colpevolezza per un reato diverso fosse sufficiente a convincere i giudici. Tuttavia, questa strategia si è scontrata con la valutazione critica della Corte d’Appello, poi confermata dalla Cassazione. I giudici di merito avevano già evidenziato come la confessione fosse totalmente priva di dettagli. L’imputato non aveva fornito alcuna informazione specifica sulle modalità, il luogo o il tempo del presunto furto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, definendo le censure ‘generiche ed aspecifiche’. I giudici supremi hanno condiviso pienamente le argomentazioni della Corte d’Appello, sottolineando un elemento di palese inverosimiglianza. Il reato presupposto (il furto) era stato commesso a La Spezia, una città molto distante da Roma, luogo di residenza dell’imputato. Quest’ultimo, nella sua confessione, non aveva mai nemmeno accennato di essersi recato a La Spezia. Questa incongruenza logistica, unita all’assenza totale di dettagli, ha reso la confessione generica del tutto inattendibile. La Corte ha quindi concluso che i giudici di merito avevano correttamente inquadrato i fatti nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.), fornendo una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile. Il tentativo di alleggerire la propria posizione con un’ammissione tardiva e implausibile non ha avuto successo.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la confessione non è una ‘prova regina’ che vincola automaticamente il giudice. Al contrario, essa deve essere valutata criticamente, al pari di ogni altro elemento probatorio. Una confessione, per essere considerata credibile, deve essere dettagliata, specifica, coerente e, soprattutto, verosimile. Un’ammissione vaga, contraddittoria o palesemente illogica, come nel caso di una confessione generica su un furto avvenuto in un luogo in cui l’imputato non ha mai dichiarato di essere stato, viene correttamente ritenuta irrilevante ai fini della decisione. Questa ordinanza serve da monito: le dichiarazioni rese in un processo devono avere il crisma della serietà e della concretezza per poter influenzare l’esito del giudizio.
Una confessione è sempre sufficiente a dimostrare la propria versione dei fatti?
No, la sentenza chiarisce che una confessione, per essere ritenuta attendibile, non può essere generica o implausibile, ma deve essere dettagliata e coerente con gli altri elementi del processo. Il giudice ha il potere e il dovere di valutarne la credibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e aspecificità. L’imputato si è limitato a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide critiche alla sentenza impugnata.
Qual era l’obiettivo dell’imputato nel confessare il furto?
Confessando il furto, l’imputato mirava a ottenere una riqualificazione giuridica del fatto, passando dal reato di ricettazione (per cui era stato condannato) a quello di furto. Tuttavia, la sua confessione è stata giudicata inattendibile e la sua strategia difensiva non ha avuto successo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39830 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che confermava la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzioNOMErio irrogato per il delitto di ricettazione e connessi reati di falso e sostituzione di persona;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto sub A) alla luce della confessione resa dall’imputato in ordine al furto dei documenti e della carta di credito in contestazione, è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, riproduttive di rilievi che la Corte di merito ha scrutiNOME e disatteso con esaustiva motivazione (pag. 2-3) che dà conto dell’impossibilità di accedere alla tesi difensiva; che in particolare i giudici d’appello hanno richiamato la totale assenza di dettaglio delle dichiarazioni del ricorrente, segnalando la commissione del reato presupposto in La Spezia, città molto lontana dalla capitale, luogo di residenza dell’imputato che non ha mai riferito di essersi colà recato;
che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME Cheng, Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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