Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
Il difensore NOME del foro di COSENZA insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Il difensore NOME COGNOME del foro di COSENZA si associa alle conclusioni del codifensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 settembre 2024, il Tribunale di Cosenza, quale giudice per il riesame, confermava il provvedimento del 21 giugno 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo:
delle somme di euro 62.467,00 e di euro 153.352,00;
del ramo d’azienda riguardante i servizi di certificazione e controllo tecnico;
di cinque automezzi;
ritenuti tutti costituire il profitto delle plurime condotte di bancarott fraudolenta patrimoniale ascritte a NOME COGNOME (quale amministratore di diritto dal 2017 al 2019 della srl RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione giudiziale) e a NOME COGNOME (figlio di NOME, classe ’99, quale amministratore di fatto della srl RAGIONE_SOCIALE dal 2017 al 2019 e poi quale amministratore di diritto della medesima fino al 2023).
Il riesame, in ordine al sequestro del ramo d’azienda e degli automezzi, era stato sollecitato dalla spa RAGIONE_SOCIALE, una società di nuova costituzione, a suo tempo interamente posseduta dalla srl RAGIONE_SOCIALE ed oggi di proprietà di NOME COGNOME (moglie di NOME e madre di NOME), società che aveva beneficiato delle suddette condotte di distrazione e ne era pertanto proprietaria.
1.1. Il Tribunale in risposta ai dedotti motivi di riesame osservava quanto segue.
Gli indagati avevano concepito un complessivo disegno di spoliazione di RAGIONE_SOCIALE, disegno che si era attuato con le seguenti condotte:
con prelievi di somme di denaro in contanti dai conti della società ad opera degli indagati senza che questi ne avessero titolo;
con il conferimento, a titolo di aumento di capitale, del ramo di azienda che operava nelle certificazioni e nel collaudo dei lavori in una società poco prima costituita, la RAGIONE_SOCIALE (di cui srl RAGIONE_SOCIALE era socia unica);
con la cessione, sempre alla RAGIONE_SOCIALE, di cinque automezzi per un prezzo incongruo (euro 15.000, quando gli stessi erano stati acquistati due anni prima per complessivi euro 86.750,00).
Doveva inoltre considerarsi che la srl aveva poi ceduto le proprie quote nella spa a NOME COGNOME moglie dell’indagato NOMECOGNOME
Quanto al periculum in mora si osservava come la libera disponibilità di tali beni avrebbe consentito ulteriori condotte di dispersione.
i
Propone ricorso il terzo interessato, spa RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME (anche per l’Avv. NOME COGNOME), articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per avere, il Tribunale, omesso di considerare il verbale dell’udienza del 25 settembre 2024, assumendo la decisione in forza del solo verbale di udienza del 18 settembre 2024, nonostante tale udienza fosse stata di mero rinvio.
Lo si doveva dedurre dal fatto che nell’ordinanza impugnatasi si erano indicati due componenti del collegio (diversi dal presidente estensore) che avevano partecipato all’udienza del 18 e non a quella del 25 settembre 2014, quando, invece, si era riservata la decisione e si era affermato che la decisione era stata presa a scioglimento della riserva introitata il 18 settembre 20204, piuttosto che in quella, effettiva, del 25 settembre 2024.
E, inoltre, non si era poi fatta menzione alcuna della memoria prodotta dalla difesa in occasione proprio dell’udienza del 25 settembre.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 125 cod. proc. pen., in relazione all’omessa motivazione circa il fumus commissi delicti.
Si censuravano, in particolare, le considerazioni fatte dal Tribunale in riferimento alle distrazioni ascritte ai prevenuti di cui aveva beneficiato la ricorrente, concernenti le cessioni del ramo di azienda e degli automezzi.
Rispetto alle quali, infatti, non si era tenuto conto delle prospettazioni difensive, accompagnate dal deposito di ampia documentazione. Così concretandosi un’assoluta carenza di motivazione, tale da costituire un vizio di violazione di legge.
2.2.1. Si ricordava, allora, che RAGIONE_SOCIALE, la società posta in liquidazione giudiziale, era stata fondata e di fatto amministrata da NOME COGNOME classe ’36, rispettivamente padre e nonno degli odierni indagati NOME e NOME, classe ’99.
Nella medesima società – attiva nell’amministrazione di condomini e nell’attività di certificazione e collaudo di lavori – avevano prestato, nel corso degli anni, la loro attività lavorativa, appunto, il figlio NOME e il nipote NOME.
NOME, classe ’36, per l’età avanzata, aveva poi abbandonato la società (ed era in seguito deceduto).
Il figlio NOME ed il nipote NOME, gli odierni indagati, avevano deciso di scindere le due attività, conferendo il ramo d’azienda deputato alla certificazione ed al collaudo dei lavori ad una società di nuova costituzione, una spa (con un capitale di 50.000 euro interamente posseduto da RAGIONE_SOCIALE) recante il medesimo nome, la RAGIONE_SOCIALE, l’odierna ricorrente.
Tale conferimento era avvenuto a titolo di aumento di capitale, per un valore di euro 110.000 (così stimato dal perito COGNOME, con una stima mai contestata) tale da portare il complessivo capitale della spa ad euro 160.000 (sempre tutto riconducibile alla srl).
Se queste erano le premesse economiche e di fatto, era evidente, per la ricorrente, che la srl, proprietaria totalitaria della spa, non aveva patito danno alcuno dal conferimento del ramo d’azienda.
Né poteva assumere rilievo la circostanza che le quote di spa RAGIONE_SOCIALE, possedute da RAGIONE_SOCIALE, fossero state vendute a NOME COGNOME, visto che il corrispettivo, effettivamente versato, era stato pari a 160.000 euro e quindi all’intero valore del capitale (non risultando che la società valesse una somma maggiore).
2.2.2. Il ricorrente, quanto all’ulteriore oggetto del sequestro, i cinque automezzi ceduti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, ricordava che aveva prodotto gli estratti conto delle società finanziarie a cui erano state pagate le rate del finanziamenti relative all’acquisto dei predetti automezzi dai quali doveva dedursi che le stesse, per almeno 30.000 euro, non erano state corrisposte da srl RAGIONE_SOCIALE nonostante fosse ancora l’intestataria degli stessi, ma dai soci di spa RAGIONE_SOCIALE
E di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto, laddove si era limitato ad affermare che gli automezzi, acquistati dalla srl due anni prima per euro 86.750, erano stati venduti a spa RAGIONE_SOCIALE, per la ben minore somma di euro 15.000.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in ordine al ritenuto periculum in mora.
Il Tribunale si era limitato, sul punto, ad una motivazione di stile quando aveva apoditticamente affermato che la disponibilità dei beni sottoposti al vincolo avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Non si era, poi, tenuto conto del fatto che il sequestro del ramo d’azienda avrebbe comportato un danno ulteriore di rilevante gravità, il mancato rinnovo delle autorizzazioni amministrative necessarie per proseguire l’attività di certificazione e collaudo.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale si è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nella sola parte in cui si è confermato il vincolo reale sul ramo d’azienda.
Nel resto è privo di fondamento.
Il primo motivo è infondato posto che la decisione del Tribunale per il riesame risulta depositata il 26 settembre 2024 e quindi in data successiva all’udienza del 25 settembre 2024, il cui verbale era regolarmente inserito nel fascicolo, della quale, pertanto, si era tenuto ineludibile conto, pur incorrendo nell’errore materiale di indicare la sola precedente udienza, del 18 settembre, e, di conseguenza, il medesimo collegio presente in quella data.
Si deve, pertanto, fare applicazione del principio di diritto ricordato dalla sentenza Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283964 – 01, secondo cui l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza (e, nel caso di specie, l’ordinanza è correttamente sottoscritta dal presidente estensore), non deriva alcuna nullità (in cui si era citata come conforme la pronuncia Sez. 3, n. 556/1996, Rv. 20470701).
Così superata la questione preliminare, si può procedere alla verifica della fondatezza delle ulteriori censure.
Si è detto come risulti fondata quella relativa al conferimento del ramo d’azienda ad opera della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale a titolo di aumento di capitale della controllata RAGIONE_SOCIALE
Non si tratta invero di affermare, come assume la difesa, che tale operazione non potesse ave rt effetto depauperativo del patrimonio della srl solo perché la stessa controllava in modo totalitario le quote di capitale della spa, posto che, invece, rimanendo distinti i patrimoni delle due società, e la rispettiva massa dei creditori, andrebbe comunque verificato il “vantaggio compensativo” conseguito dalla controllante, quanto, invece, il fatto che dalla medesima operazione non emerga affatto un concreto danno per il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE.
Il ramo d’azienda, infatti, è stato conferito alla spa a titolo di aumento di capitale e, in osservanza degli artt. 2342, 2343 cod. civ. come richiamati dall’art. 2440 cod. civ., era stato previamente sottoposto a perizia di stima, il cui esito valutativo (110.000 euro) non era stato mai contestato (né in questa sede, né risulta lo sia stato in altra).
Tale valore ha trovato, poi, pieno riconoscimento nell’elevazione del capitale sociale dagli originari 50.000 euro ai successivi 160.000 euro, sempre tutti riconducibili alla srl.
Risulta poi che la srl aveva ceduto le quote suddette per la medesima somma, di 160.000 euro, ad altro soggetto (pur se la moglie e madre degli indagati), che li aveva effettivamente corrisposti.
Non è dato pertanto comprendere quale sia stato il danno concreto che l’operazione avrebbe determinato al patrimonio della srl. Sul punto il Tribunale del riesame dovrà . motivare.
Diversamene, risulta evidente la deminutio patrimoniale causata con la cessione da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dei cinque automezzi di cui alla provvisoria imputazione.
Gli stessi, infatti, come annota il Tribunale, erano stati acquistati per ben 86.750 euro due anni prima di tale cessione, e risulta evidente come, in tale breve lasso di tempo, non possa essersi verificata una tale perdita di valore.
Privo di rilievo è poi il fatto, affermato in ricorso, che i soci della beneficiata RAGIONE_SOCIALE (che non è dato nemmeno comprendere quali siano visto che, in un primo momento, la socia totalitaria era la stessa RAGIONE_SOCIALE e poi lo era diventata NOME COGNOME, moglie e madre degli indagati) abbiano corrisposto le rate dei finanziamenti, al posto di srl RAGIONE_SOCIALE (si deve ritenere prima della cessione dei mezzi a RAGIONE_SOCIALE), dato che tali pagamenti non avrebbero dato diritto ad alcuna pretesa di proprietà dei mezzi ma solo al corrispondente credito, da inserire nella massa della liquidazione giudiziale, nei confronti della srl.
4. E’ infondato anche il motivo afferente il ritenuto periculum in mora.
Si è infatti autorevolmente (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), chiarito che, seppure il provvedimento di sequestro preventivo debba contenere la concisa motivazione anche del “periculunn in mora” questa possa esser assolta allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
E, quanto alle autovetture in sequestro (escludendo il ramo d’azienda in relazione al quale si richiede una nuova valutazione della legittimità del vincolo),
appare evidente, e sul punto la motivazione del Tribunale non risulta meramente apparente, come la disponibilità delle stesse in capo alla società beneficiaria della distrazione ed odierna ricorrente comporti un rischio di dispersione verso ulteriori approdi, anche considerando come non sia neppure emerso che la predetta, come afferma il Tribunale, abbia effettivamente corrisposto il pur esiguo corrispettivo di euro 15.000.
Deve pertanto concludersi per l’annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del solo ramo d’azienda.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del ramo di azienda, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma il 15 gennaio 2025.