Condotte Riparatorie: La Cassazione chiarisce che la sola restituzione non estingue il reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle condotte riparatorie come causa di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 162-ter del codice penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la mera restituzione del bene sottratto, soprattutto se non del tutto spontanea, non è sufficiente a integrare questa speciale causa estintiva. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere la sua portata.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. L’imputato, tramite il suo difensore, si era rivolto alla Suprema Corte lamentando diversi vizi della sentenza d’appello. In particolare, sosteneva l’erronea applicazione della circostanza aggravante e, soprattutto, la mancata declaratoria di estinzione del reato.
Le doglianze del ricorrente e il focus sulle condotte riparatorie
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali. Il primo, di natura tecnica, contestava la sussistenza dell’aggravante legata all’esposizione della merce alla pubblica fede. Il secondo, e più rilevante ai fini della nostra analisi, verteva sulla richiesta di applicazione dell’art. 162-ter c.p.
Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per via delle avvenute condotte riparatorie, consistenti nella restituzione del bene sottratto. Si sosteneva, inoltre, un difetto di procedibilità legato alle novità introdotte dal d.lgs 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), che ha ampliato il novero dei reati procedibili a querela di parte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni offrono importanti spunti di riflessione.
In primo luogo, i giudici hanno liquidato come infondate le censure relative alla procedibilità, rilevando la presenza agli atti di una rituale querela presentata dalla persona offesa. Hanno inoltre confermato la corretta applicazione dell’aggravante, ritenendo le argomentazioni della difesa una mera riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dalla Corte d’Appello.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nella valutazione delle condotte riparatorie. La Corte ha stabilito che non sussistevano le condizioni per applicare l’istituto previsto dall’art. 162-ter c.p. Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 5, n. 2490/2021), ha ribadito che la causa estintiva del reato per condotte riparatorie richiede qualcosa di più della semplice restituzione.
Il presupposto, spiegano i giudici, è che vi siano “condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa”. Non è configurabile, quindi, nel caso di “sola restituzione del bene sottratto”. Il caso citato a supporto riguardava un furto in un esercizio commerciale in cui l’autore, una volta scoperto, aveva restituito la merce agli addetti alla vigilanza. Tale comportamento non è stato ritenuto sufficiente perché non rappresenta un atto spontaneo di riparazione del danno, ma piuttosto una conseguenza diretta dell’essere stati colti in flagrante.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sull’applicazione delle condotte riparatorie. Per poter beneficiare dell’estinzione del reato, l’imputato deve porre in essere un’attività che non si limiti a ripristinare la situazione preesistente, ma che rappresenti un risarcimento effettivo e volontario del danno cagionato alla vittima. La semplice restituzione della refurtiva, specialmente quando avviene perché l’autore del furto viene scoperto, non è considerata una condotta spontanea e pienamente riparatrice. Questa interpretazione mira a evitare un uso strumentale dell’istituto, riservandone l’applicazione ai soli casi in cui l’imputato dimostri una reale volontà di rimediare alle conseguenze della propria azione illecita.
La semplice restituzione del bene rubato è sufficiente per estinguere il reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p.?
No, secondo la Corte di Cassazione la mera restituzione del bene sottratto non è sufficiente per l’applicazione delle condotte riparatorie, specialmente se avviene dopo che l’autore del reato è stato scoperto.
Quali sono i requisiti per l’applicazione della causa estintiva delle condotte riparatorie?
La condotta deve essere spontanea e destinata a incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della persona offesa. Non deve limitarsi a un semplice ripristino della situazione precedente al furto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano o ripetitive di motivi già respinti o manifestamente infondate, come la richiesta di applicare le condotte riparatorie in un caso di semplice restituzione della refurtiva dopo essere stati scoperti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1.Erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
2.Mancata declaratoria della estinzione del reato in difetto della condizione di procedibilità della querela, in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs 150/2022; mancata applicazione dell’istituto previsto dall’art. 162-ter cod. pen.
Letta la memoria depositata per via telematica in cui la difesa insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con motivazione non censurabde in questa sede: la ricorrenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede è sostenuta da argomentazioni corrette in diritto, prive di aporie logiche e aderenti alle risultanze processuali illustrate in motivazione (cfr. pag. 2 e 3 della motivazione).
Considerato, quanto alla richiesta di declaratoria di improc:edibilità del reato, che il rilievo difensivo è destituito di fondamento, essendo presente in atti rituale querela.
Ritenuto, quanto all’ultima doglianza, che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 162-ter cod. pen., non essendo sufficiente la mera restituzione del bene sottratto .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente