Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6152 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6152 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRUGLIASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo, che dichiarava NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
2.1 I due motivi possono esporsi congiuntamente, data l’identità delle questioni sollevate. Essi hanno a oggetto l’erronea interpretazione dell’art. 162 ter cod. pen., attesa la ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’applicazione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dalla citata disposizione.
Più in particolare, si eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione agli artt. 162 ter cod. pen., 1208 cod. civ., 24 Cost. e art. 178 cod. proc. pen., per omessa valutazione dell’istanza difensiva – ritualmente notificata e depositata all’udienza del 19 luglio 2022 – avente a oggetto un’offerta risarcitoria di una somma di euro 350, a titolo di acconto sulla proposta complessiva di euro 1.500,00, non accolta dalla persona offesa. In quella sede, l’imputato richiedeva espressamente l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. e, segnatamente, la concessione di un termine per il completamento del pagamento. A fronte di tale comportamento concludente, era onere del giudice verificare se l’offerta reale, considerata nella sua interezza e al di là della volontà della persona offesa, potesse essere ritenuta adeguata al ristoro del danno patito da quest’ultima. La difesa ricorda che l’offerta reale può essere validamente formulata anche in caso di rifiuto da parte della persona offesa, essendo rimesso al giudice il compito di valutarne la congruità.
La Corte territoriale ha ritenuto, erroneamente, che l’odierno ricorrente si fosse limitato a proporre una generica proposta conciliativa unilaterale. Ne deriva la nullità della gravata sentenza, ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., per omessa considerazione della richiesta della difesa.
Sono pervenute: requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile; conclusioni e nota spese nell’interesse della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Dalla lettura integrata delle due sentenze di merito (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01, per il principio secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo plesso decisionale), emerge che il giudice di primo grado faceva riferimento “ad accordi transattivi intercorsi tra le parti dopo l’inadempimento contrattuale”, rispetto ai quali l’offerta di euro 300 proposta dall’imputato si appalesava, secondo il ragionevole apprezzamento del Tribunale, del tutto insufficiente per considerare interamente riparato il danno patito dalla persona offesa (che ammontava, secondo il capo d’imputazione, a più di 3.300 euro e, secondo la tesi difensiva, a 2.000 euro circa). Nella sentenza di primo grado, si fa altresì riferimento alla “formalizzazione di un’offerta reale di euro 350”, che la difesa chiedeva di valutare ai sensi dell’art. 162 ter, cod. pen.
Dunque, sebbene quanto affermato dalla Corte d’appello circa la mancata formalizzazione di una richiesta ai sensi dell’art. 162 ter, cod. pen. non si armonizzi con quanto affermato dal giudice di primo grado, è pur vero che il Tribunale si pronunciava espressamente circa l’inidoneità dell’offerta dei 300 euro a riparare il danno. Non ha, quindi, fondamento la doglianza secondo cui il giudice evitava di valutare la congruità dell’offerta proposta dall’odierno ricorrente, avendo, al contrario, il Tribunale manifestato, expressis verbis, il proprio dissenso circa la congruità della proposta.
In tal senso, la doglianza è infondata.
Si nota, infine, che l’infondatezza del ricorso lambisce quasi l’inammissibilità, per aspecificità, posto che il ricorrente neppure tenta di contrastare la parte motiva della gravata sentenza, in cui è rimarcato come, al di là del versamento dei 300 euro, nessuna somma ulteriore veniva poi versata, malgrado i vari rinvii di udienza a tal scopo accordati. Rispetto a tale rilievo, il ricorso mantiene un significativo silenzio.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato; alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla parte civile, NOME COGNOME, liquidate in complessivi euro 1378,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 1378,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente