Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7992 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso Corte d’appello di Trento nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a Castelfranco Veneto il 17/10/1996 NOME COGNOME nata a BOLZANO il 08/04/1997
avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale di Trento
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in data in data 23/01/2025, a firma del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 4/02/2025, a firma del difensore delle imputate resistenti, Avvocato NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME imputate, entrambe, per il delitto di furto con destrezza commesso in danno di COGNOME NOME – cui veniva sottratta la borsa contenente denaro per circa Euro 300,00 nonché documenti e carte di credito e di
pagamento -, e la sola NOME Edera anche per il delitto di furto con destrezza commesso in danno di COGNOME NOME -cui, parimenti, venivano sottratti denaro, documenti e titoli di credito custoditi nel portafogli -, perché estinti per condotte riparatorie ex art. 162ter cod. pen., segnatamente per la ritenuta congruità del risarcimento del danno offerto alle parti lese.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, affidandosi ad un solo motivo.
Deduce il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 162 -ter cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta congruità delle somme offerte a titolo di riparazione del danno, per non avere il decidente indicato gli elementi, desunti «dalle concrete modalità» del fatto, atti a giustificare il proprio raggiunto convincimento circa l’idoneità delle somme offerte alle parti offese a rappresentare un serio ed effettivo ristoro del danno da loro rispettivamente patito in conseguenza dei furti subiti, non potendosi assegnare alcuna rilevanza decisiva, nel giudizio da compiersi circa la congruità satisfattiva delle somme oggetto di offerta reale, al silenzio da quelle serbato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente dato atto che, ai sensi dell’art. 593, commi 2, cod. proc. pen., come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra i quali figura il reato di furto aggravato, unicamente con il ricorso per cassazione.
Ciò posto, stima il Collegio che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, per giustificare la congruità a fini risarcitori delle somme di denaro offerte dalle imputate alle parti offese dei furti aggravati loro contestati, sia meramente apparente.
Non solo il riferimento alla «natura e alla concreta gravità dei fatti di reato» nulla dice in ordine ai criteri utilizzati dal Tribunale per formulare il giudizio di congruità delle somme oggetto di offerta reale rispetto ai danni subiti dalle vittime dei furti, che, oltre ad avere accusato la perdita di denaro, si erano dovute sobbarcare del peso di bloccare le carte di credito e di pagamento loro sottratte e di ottenere il rilascio di nuovi documenti d’identità, ma neppure il richiamo al «mancato riscontro delle persone offese» in ordine alla valenza satisfattiva delle somme loro offerte è in grado di sanare il rilevato vuoto motivazionale.
Questa Corte, infatti, ha escluso qualsiasi correlazione tra l’estinzione del reato per condotte riparatorie e il consenso della persona offesa, affermando, già con riferimento all’omologo istituto di cui all’art. 35 d.lgs. 20 agosto 2000, n. 274, che «E’ legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a disposizione dell’imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa» (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264240) , e, con riferimento specifico all’istituto di cui all’art. 162 -ter cod. pen., enunciando il principio secondo cui «In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, il giudice può escludere l’avvenuto integrale risarcimento del danno anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall’imputato, accettando l’offerta risarcitoria» (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018, Rv. 274579): questo perché -è stato spiegato – il riconoscimento del potere di escludere l’adeguatezza del risarcimento è funzionale alla tutela delle parti deboli, che potrebbero essere indotte ad accettare risarcimenti insufficienti sulla base di indebite pressioni ricevute in sede extra processuale.
In ogni caso, la sentenza impugnata non sembra essersi neppure attenuta al principio di diritto secondo cui «La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa» (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187; conf. Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280253).
E’ certo, infatti, che il presupposto dell’istituto dell”Estinzione del reato per condotte riparatorie’ di cui all’art. 162 -ter cod. pen. sia regolato da una direttrice puntuale e circoscritta, che vincola il verdetto, pur evidentemente estraneo ad automatismi ed adottato sulla base del libero e motivato convincimento del giudice, all’integrale soddisfacimento della pretesa restitutoria e risarcitoria della persona offesa, a cui l’imputato deve dimostrare di aver assolto “interamente”. Sebbene, rispetto al l’omologo istituto dell”Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ‘di cui all’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, lo strumento dell’art. 162 -ter cod. pen. sia caratterizzato da una più accentuata flessibilità in funzione del potenziamento della deflazione processuale, non essendosene ancorata l’operatività a differenza di quanto stabilito nell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 – alla valutazione del soddisfacimento delle esigenze di riprovazione e prevenzione del reato, non può, tuttavia, dubitarsi che il legislatore, con la sua introduzione (ad opera dell’art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2017, n. 103), abbia inteso perseguire scopi di giustizia sostanziale, mediante l’eliminazione del pregiudizio arrecato alle vittime dei reati perseguibili a querela, sia pure in una logica di equilibrato contemperamento con le esigenze di contenimento del carico giudiziario.
5 . S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
IRENE SCORDAMAGLIA