Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48058 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48058 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME Ehe ha concluso chiecrendo ,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione emessa dal giudice di primo grado, disponendo la revoca dei benefici di legge concessi, nel resto confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 27 settembre 2022 con cui NOME era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e cod. pen. e per l’effetto condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 450,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1. L’imputato è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato a fini di profitto, in concorso con COGNOME e altro soggetto minore di età (giudicati separatamente), di una borsa – contenente documenti, effetti personali e la somma di euro 11,00 – di proprietà di COGNOME NOME, asportandola, dopo avere forzato la portiera anteriore sinistra, dall’interno della sua autovettura, regolarmente parcheggiata sulla pubblica via. Con le aggravanti di avere usato violenza sulla cosa e di avere agito in numero di tre persone.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo cinque motivi di doglianza.
Con il primo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a violazione di legge, lamentando che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del reato a seguito dell’effettuata assunzione di condotte riparatorie, di rilievo ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen.
Riferisce, infatti, il ricorrente che, a fronte di un reato divenuto procedibil a querela a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”, e quindi dopo la presentazione dell’atto di appello, aveva fatto espressa istanza alla Corte di appello di dichiarare l’intervenuta estinzione del reato, per avere già nel giudizio di primo grado offerto alla persona offesa di risarcirla per i danni subiti mediante la corresponsione di una somma congrua, pari ad euro 500,00, invece rifiutata dalla COGNOME. In subordine, quindi, il Bul aveva rich esto di fissare u termine per consentirgli, ai sensi dell’art. 162-ter, comma 2, cod. pen., di provvedere alla corresponsione del risarcimento, non essendo a lui addebitabile il relativo mancato adempimento.
Entrambe le istanze erano state, invece, rigettate dal giudice di appello con motivazione da ritenersi palesemente insussistente, ovvero del tutto illogica.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonCié inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, denunciando l’erroneità dell’argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di poter configurare a suo carico la consapevolezza dell’azione furtiva realizzata dal coimputato COGNOME, atteso che tale ultima sarebbe stata consumata, invece, in maniera del tutto improvvisa, senza una preventiva manifestazione delle intenzioni dell’agente, di conseguenza non potendo essere considerata quale prova del suo concorso nel reato la mera condotta di guida dell’autovettura e di allontanamento dai luoghi successivamente perpetrata.
Con il terzo motivo il Bul ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ritenendo del tutto insussistenti le circostanze aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen. ascrittegli dai giudici di merito.
Non sarebbe, infatti, ricorrente l’aggravante dell’uso della violenza sulla cosa, considerato che non vi sarebbe prova certa che la COGNOME avesse chiuso le portiere della propria autovettura, ben potendo essere accaduto che la stessa non avesse correttamente premuto il tasto del telecomando – come sovente si verifica – anche considerato che in quel frangente era impegnata in una conversazione telefonica che la poteva aver distratta.
Neppure vi sarebbero i presupposti per la configurazione dell’aggravante di avere agito in numero di tre persone, atteso che il mmorenne presente nell’autovettura non avrebbe fornito alcun tipo di contributo partecipativo, non avendo perpetrato l’azione criminosa – realizzata autonomamente dal COGNOME, senza notiziare in alcun modo i coimputati – né avendo, poi, condotto l’autovettura per allontanarsi dai luoghi.
Con COGNOME la quarta doglianza COGNOME il COGNOME ricorrente COGNOME ha dedotto COGNOME mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentandc l’erroneità della decisione con cui la Corte di appello gli ha negato il riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, stante l’irrisorietà della somma sottratta e del danno arrecato all’autovettura della COGNOME. Del pari illegittima sarebbe, poi, la decisione di non concedergli le circostanze attenuanti generiche in redime di prevalenza sulle contestate aggravanti, tenuto conto della sua giovane età e della speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato.
Con l’ultima censura, infine, il Bui ha eccepito violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illoqicità della motivazione, deducendo l’erroneità della decisione con cui il giudice di secondo grado ha revocato la sospensione condizionale della pena, nel primo giudizio concessagli, altresì lamentando l’eccessiva entità della pena inflittagli.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In primo luogo priva di fondamento è l’introduttiva censura, con cui il Bul ha lamentato la mancata applicazione in appello dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, conseguente all’intervenuta adozione, da parte sua, di una condotta di rilievo ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., posta i essere offrendo alla persona offesa, nel corso del giudizio di primo grado, di risarcirla dai danni subiti mediante la corresponsione di una somma di denaro pari a 500,00 euro, invece rifiutata da parte della COGNOME.
Il Collegio rileva, infatti, in termini troncanti, come la Corte di appello abbi correttamente evidenziato come tale proposta non solo non sa stata presentata nelle forme proprie dell’offerta reale, cui la previsione dell’art. 162-ter cod. pen subordina la declaratoria di estinzione del reato, ma sia stata effettuata, comunque, con riferimento a un delitto in quel momento ancora non procedibile «a querela soggetta a remissione», e perciò in assenza dell’imprescindibile presupposto richiesto dall’inciso iniziale della norma ai fini del riconoscimento dell’invocato beneficio. Nel corso della celebrazione del giudizio di primo grado, infatti, non era ancora entrato in vigore l’art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. ottobre 2022, n. 150, che, come noto, ha novellato il testo dell’art. 624, comma 3, cod. pen. prevedendo – salvo limitate eccezioni, comunque non ravvisabili nel caso di specie – che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela.
Con riferimento, quindi, al giudizio di appello, celebratosi il 16 febbraio 2023 – e perciò dopo l’entrata in vigore c.d. “riforma Cartabia” e dell’intervenuto mutamento del regime di procedibilità del furto aggravato – non risulta documentalmente provata l’esecuzione di nessuna condotta riparatoria da parte
dell’imputato, tale da consentirgli di ottenere il beneficio previsto dall’art. 162-t cod. pen.
Né, in ogni modo, può trovare accoglimento la subordinata doglianza eccepita dal COGNOME, relativa alla mancata fissazione in suo favore di un termine ex art. 162-ter, comma 2, cod. pen. idoneo a consentirgli di corrispondere il risarcimento alla persona offesa, non avendo costui in alcun modo provato di non aver potuto adempiere a tale prestazione per fatto a lui non addebitabile. Tale impossibilità, del resto, non può neanche essere desunta dal limitato lasso temporale intercorso tra l’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”, e dunque della mutata procedibilità del delitto di furto aggravato, e la celebrazione del giudizio di secondo grado, avendo la Corte di merito esplicato, con motivazione adeguata e logica, come lo stesso debba essere comunque ritenuto sufficiente a consentire di effettuare il risarcimento del danno ai fini dell condotte riparatorie, ben potendo, ad esempio, il Bul, nel corso dell’udienza di appello, manifestare la propria intenzione presentando banco judicis un’offerta reale, secondo i canoni previsti dall’art. 1208 cod. civ.
Con riguardo, poi, agli ulteriori quattro motivi di ricorso, deve essere osservato come attraverso essi il ricorrente abbia, di fatto, riproposto doglianze analoghe a quelle dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che essere ribadito quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 24383801).
3.1. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le prospettate doglianze nella sostanza afferiscano alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il c:ompito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quell stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra l tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storic dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i moltep arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva, allora, come risulti contraddetta dalle logiche e congrue motivazioni rese dai giudici di appello la doglianza con cui il ricorrente ha ritenuto di escludere la propria responsabilità penale, per presunta assenza di consapevolezza da parte sua dell’azione criminosa perpetrata dal coimputato COGNOME, avendo la Corte territoriale diffusamente esplicato, in termini contrari, come le testimonianze acquisite avessero riferito di una dinamica dell’azione delittuosa particolarmente repentina, soprattutto per ciò che attiene all’espletamento della fuga in auto, per cui il NOME, alla guida dell’autovettura che assai rapidamente aveva lasciato i luoghi, non poteva ragionevolmente non essersi accordato previamente con i suoi complici, architettando la materiale integrazione della condotta furtiva.
A fronte della congruità e logicità dell’indicata motivazione, la contraria doglianza eccepita dal ricorrente si pone quale censura unicamente afferente al merito che, al più, invoca solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità.
Del tutto priva di pregio è, poi, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l’insussistenza delle ipotesi previste dai nn. 2 e 5 dell’art. 625 cod. pen., per mancanza di configurabilità sia dell’aggravante dell’uso della violenza sulla cosa che di quella di avere agito in numero di tre persone.
Rileva, infatti, il Collegio come, con riguardo alla prima generica censura avanzata dal ricorrente, la Corte di merito abbia inequivocabilmente esplicato come la persona offesa avesse dichiarato, senza palesare dubbio alcuno, di essere sicura di avere chiuso la propria automobile, conseguentemente rendendo logicamente certo che la condotta di furto fosse stata realizzata mediante l’uso di violenza sulla portiera – come, peraltro, confortato dal fati:o che i prevenuti erano stati rinvenuti, nell’immediatezza dei fatti, nella disponibilità di arnesi a ad aprire autovetture
Con riferimento, poi, all’aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto di ravvederne la configurazione sul presupposto che, per come logicamente evincibile dalle emergenze processuali, anche il minorenne presente sull’autovettura, unitamente al COGNOME e al COGNOME, avesse certamente partecipato all’azione furtiva, svolgendo una fattiva opera di collaborazione con gli altri due complici.
Parimenti infondata, quindi, è la censura afferente alla mancata concessione al ricorrente della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell’indicata attenuante per il fatto che, dall’esame del compendio probatorio in atti, era stato desunto come, pur a fronte di un danno economico non significativo derivato dalla effrazione della portiera dell’autovettura e dall’apprensione della modesta somma di 11,00 euro, alla vittima fosse stato sottratto anche il portafoglio contenente documenti di primissima utilità e rilievo – quali: patente, carta di identità, carta regionale servizi, Postepay, bancomat, carte di credito -.
Trattasi di argomentazione che si pone in termini conformi rispetto all’interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effet pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez.
2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). In termini ancor più specifici, è stato affermato, quindi, che il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito, in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (così, espressamente, Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, COGNOME, Rv. 263724-01).
6.1. Esente da vizi, poi, è il provvedimento impugnato anche con riguardo all’intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, avendo la Corte di appello espresso argomentazioni che ben rappresentano e giustificano, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. in termini di prevalenza, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
Infine priva di fondamento è anche l’ultima censura eccepita dal Bul, con cui è stata dedotta l’erroneità della disposta revoca della sospensione condizionale della pena, nonché l’eccessiva entità della pera inflitta nei suoi confronti rispetto alla specificità della condotta contestatagli.
Trattasi, infatti, di doglianza del tutto generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato i motivi per cui è stata disposta la revoca dei benefici concessi al Bui, nonché le ragioni per cui la pena inflitta si pone in termini conformi rispetto ai parametri fissati dall’art. 133 cod. pen.
D’altro canto, in tema di determinazione della pena, ove ne venga irrogata una al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).
Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere in alcun modo censurata.
Ne deriva la pronuncia di rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.N11.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente