Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48060 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 18/09/2020 dal Tribunale di Fermo, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi otto di reclusione ed € 400,00 di multa e a quella di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 61, n.5, 624 e 625, n.4, cod.pen., perfezionato mediante l’impossessamento di uno zaino appartenente alla persona offesa Ten Have Onko NOME, contenente due telefoni cellulari.
La Corte territoriale ha premesso che l’affermazione di responsabilità degli imputati traeva origine dalle risultanze degli atti di indagine, da cui si evinceva che la sottrazione era stata operata materialmente dall’COGNOME, nel mentre il COGNOME lo attendeva in auto, approfittando del fatto che la persona offesa stesse sostituendo uno pneumatico.
La Corte ha quindi ritenuto infondato il motivo inerente il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art.61, n.5, cod.pen., atteso che la dinamica del fatto rendeva evidente l’approfittamento di uno stato di momentanea distrazione della persona offesa dovuto a una condizione di vulnerabilità; ha ritenuto infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la mancanza di elementi idonei a giustificarne l’applicazione; ha ritenuto infondato il motivo inerente alla posizione del solo COGNOME e riguardante il riconoscimento della recidiva, attesa la sussistenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio; infine, ha ritenuto infondato il motivo riguardante il mancato riconoscimento della continuazione con fatti oggetto di altra sentenza prodotta, mancando la necessaria attestazione di irrevocabilità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2, 162-bis, 624, comma 3, cod.pen., in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. ovvero in relazione all’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in riferimento alla completa assenza di motivazione.
Ha dedotto che nella vicenda processuale in esame, attesa la sopravvenuta procedibilità a querela del fatto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art.162-ter cod.pen. in punto di estinzione del reato per effetto della messa in atto di condotte riparatorie; ha dedotto di non avere potuto
adempiere alla suddetta riparazione ma di avere provveduto in tale senso, mediante un’offerta reale, nel corso del giudizio di secondo grado, deducendo quindi come la Corte non avesse in alcun modo tenuto conto della correlativa richiesta di estinzione del reato.
Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per carenza e/o illogicità e contraddittorietà con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata ai sensi dell’art.61, n.5, cod.pen.; ha dedotto che, illogicamente, la Corte avrebbe ritenuto sussistente lo stato di minorata difesa, dal momento che la persona offesa stava sostituendo uno pneumatico sullo stesso lato in cui si trovava lo zaino asportato, con la conseguente considerazione che non poteva ritenersi provato il dedotto stato di distrazione.
Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto il vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in riferimento all’omessa riconoscimento della continuazione con la sentenza n.354/2017 del Tribunale di Fermo; ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe effettivamente accertato, tramite tutti gli strumenti attivabili in tale senso, l’effettiva irrevocabilità della sentenza in relazione alla quale era stato richiesto il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, non valendo neanche in tale senso il riferimento alle risultanze del NUMERO_DOCUMENTO del casellario giudiziale.
Ha altresì proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2, 162-bis, 624, comma 3, cod.pen., in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. ovvero in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in riferimento alla completa assenza di motivazione.
Ha dedotto che nella vicenda processuale in esame, attesa la sopravvenuta procedibilità a querela del fatto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art.162-ter cod.pen. in punto di estinzione del reato per effetto della messa in atto di condotte riparatorie; ha dedotto di non avere potuto adempiere alla suddetta riparazione ma di avere provveduto in tale senso, mediante un’offerta reale, nel corso del giudizio di secondo grado, deducendo quindi come la Corte non avesse in alcun modo tenuto conto della correlativa richiesta di estinzione del reato.
Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per carenza e/o illogicità e contraddittorietà con riferimento alla ritenuta sussistenza della
circostanza aggravante contestata ai sensi dell’art.61, n.5, cod.pen.; h dedotto che, illogicamente, la Corte avrebbe ritenuto sussistente lo stato di minorata difesa, dal momento che la persona offesa stava sostituendo uno pneumatico sullo stesso lato in cui si trovava lo zaino asportato, con la conseguente considerazione che non poteva ritenersi provato il dedotto stato di distrazione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Il primo motivo di ricorso articolato dalla difesa del COGNOME e il primo motivo articolato dalla difesa dell’COGNOME possono essere congiuntamente esaminati in quanto sottoponenti questioni del tutto coincidenti e riguardanti, nello specifico, l’errata applicazione dell’art.162-ter cod.pen. in ordine al rilevanza delle condotte interamente riparatorie ai fini della dichiarazione di estinzione dei reati procedibili a querela.
Sul punto, deve ritenersi corretto il presupposto in base al quale la relativa facoltà sia esercitabile anche dopo la decorrenza del termine massimo previsto dall’art.162-ter, comma 1, cod.pen. – coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento – quando il perfezionamento dei presupposti per dare luogo alla condotta riparatoria sia maturata nel corso del giudizio e come avvenuto, nel caso di specie, per effetto della sopravvenuta procedibilità a querela del reato ascritto agli odierni imputati in forza dell’art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (si ve sul punto il principio espresso da Sez. 5, n. 27624 del 17/05/2019, COGNOME, RV. 276895).
Nel caso di specie, peraltro, risulta dalla stessa prospettazione difensiva come gli imputati non abbiano dato luogo a condotte idonee a essere valutate ai fini della dichiarazione di estinzione del reato; difatti, sulla scorta di qu allegato in ricorso, gli imputati hanno dapprima inviato alla persona offesa una missiva e successivamente inviato un vaglia postale, di importo non specificato nell’esposizione del motivo di ricorso.
Deve quindi ritenersi che tali condotte non siano idonee a essere valutate ai sensi dell’art.162-ter, comma 1, cod.pen.; il quale, previa successiva valutazione da parte del giudice in ordine alla congruità della somma,
richiede che la stessa venga messa a disposizione della persona offesa nelle forme dell’offerta reale previste dal codice civile e richiedenti, sulla base del combinato dell’art.1208, n.7 e dell’art.73, disp.att., cod.civ., che la stessa sia effettuata tramite pubblico ufficiale, ovvero un notaio o un ufficiale giudiziario, come non avvenuto nel caso di specie.
Vanno altresì congiuntamente esaminati il secondo motivo articolato dalla difesa del COGNOME e il secondo motivo articolato dalla difesa dell’COGNOME, in quanto introducenti entrambi una censura al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, nella parte in cui hanno riconosciuto perfezionata l’aggravante comune prevista dall’art.61. n.5, cod.pen..
I motivi non sono fondati.
Sul punto, va rilevato che – per consolidata giurisprudenza l’aggravante della minorata difesa è configurabile quando, secondo una valutazione da effettuarsi in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale (Sez. 2, n. 3560 del 14/10/2020, dep. 2021, Sacchi, Rv. 280521) e che siano fattualmente tali da agevolare il compimento dell’azione criminosa (Sez. 6, n. 18485 del. 15/01/2020, COGNOME, Rv. 279302-02).
Nel caso di specie, con valutazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha ritenuto che la concrete circostanze dell’evento fossero idonee a perfezionare l’aggravante contestata, sulla base delle ridotte capacità di reazione della vittima determinate dal fatto che la stessa si trovava intenta alla sostituzione di uno pneumatico nel mentre la sottrazione avveniva all’interno dell’automobile; argomentazione a fronte della quale i motivi di ricorso si limitano a proporre una diversa ricostruzione in punto di fatto attinente all’effettivo posizionamento della persona offesa e al luogo di sottrazione della refurtiva – da intendersi inibita nel presente giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370, tra le altre).
Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa del COGNOME ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha
riconosciuto la continuazione con il fatto giudicato dalla sentenza n. 354/2017 del Tribunale di Fermo.
Il motivo è inammissibile, in quanto intrinsecamente aspecifico.
Va difatti rilevato che il ricorrente, nel corpo dell’esposizione del motivo, non ha – di fatto – contestato il presupposto pregiudiziale posto alla bas della valutazione operata dalla Corte e riguardante la mancanza della prova della necessaria irrevocabilità della sentenza rispetto alla quale è sta chiesto di applicare l’istituto della continuazione esterna.
In ogni caso va ricordato che in tema di riconoscimento della continuazione, la disposizione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pe secondo cui «le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall’art. 671 comma primo cod. proc. pen. sono acquisite d’ufficio», non è applicabile al giudizio di cognizione ove all’oner di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell’unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi; altresì t onere, in sede d’impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l’appello ed il ricorso per Cassazione’ si coniuga inoltre con l’obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diri poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata (Sez. 2, n. 40342 del 13/05/2003, Settimo, Rv. 227172; in senso conforme Sez. 6, n. 43441 del 07/12/2010, Podda, Rv. 248962; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768).
Nel caso di specie, quindi, oltre a non avere adempiuto all’onere di produrre una sentenza munita del requisito dell’irrevocabilità, il ricorrente ha altresì del tutto omesso – nella presente sede – di indicare quali fossero concreti elementi denotativi della continuazione rispetto al fatto qui giudicato, ravvisandosi quindi il suddetto vizio di aspecificità.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente