Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32365 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nata a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
inoltre:
NOME avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 4 giugno 2024 emessa nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento senza rinvio della precedente sentenza, limitatamente all’aggravante contestata, e con rinvio circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, tenuto conto della esclusione dell’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche,
condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di 800 euro di multa ciascuno, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso.
La Corte riteneva l’intempestività dell’offerta reale ex art. 162-ter cod. pen., in quanto intervenuta oltre il termine previsto dalla norma che, in ogni caso, era ritenuta inadeguata, non essendo parametrata alla gravità delle lesioni.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso gli imputati, lamentando con il primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.
2.1 I ricorrenti premettevano che solo a seguito dell’annullamento senza rinvio della Corte di cassazione il reato per il quale erano stati ritenuti responsabili era divenuto procedibile a querela, ragion per la quale, prima della celebrazione del giudizio di rinvio, avevano effettuato l’offerta reale della somma di 2.500 euro.
L’offerta sarebbe stata tempestiva, in quanto il mancato rispetto del termine di cui al comma primo non era addebitabile agli imputati; in ogni caso, doveva considerarsi pacifica l’applicabilità della causa di estinzione anche nel giudizio di appello, in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato de quo, purché dedotta tempestivamente nel giudizio di impugnazione.
2.2 Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta inadeguatezza dell’offerta.
Tale affermazione sarebbe apodittica, posto che, al contrario, l’importo offerto era stato calcolato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che era stato addirittura raddoppiato.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
A seguito della sentenza di annullamento di questa Corte, il reato contestato agli imputati, come riqualificato, rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 582, primo comma. cod. pen., che è di competenza del giudice di pace, tanto è vero che la sanzione inflitta agli imputati dalla Corte di appello di Napoli nel giudizio di rinvio è una di quelle previste dall’art. 52 d. Igs. 274/2000, applicabili anche da giudici diversi ex art. 63 stesso d.lgs.
I ricorrenti, come detto, contestano la ritenuta intempestività dell’offerta reale da essi effettuata ex art. 162-ter cod. pen. e il giudizio di inadeguatezza della medesima.
Sul tema deve ricordarsi il costante insegnamento di legittimità, secondo il quale «La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art.
162-ter cod. pen., non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, data la peculiarità del sistema sostanziale e processuale relativo a detti reati, che già annovera specifiche cause estintive finalizzate a promuovere la conciliazione tra le parti. (Sez. 5, n. 47221 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277256 – 01).
Nello stesso senso si è precisato che nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace opera la specifica causa di estinzione di cui all’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 4, n. 25843 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276370 – 01).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Perini e altro, Rv. 271587 – 01, in motivazione hanno ribadito la necessaria distinzione degli ambiti di operatività dei due istituti, affermando che «la salvaguardia dell’autonomia dei connotati specializzanti del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, d’altra parte, sembra indirettamente confermata anche dal più recente intervento legislativo del 2017 (L. 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”) laddove è stata prevista, per il codice penale, una nuova disciplina dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, evocativo di quello disciplinato dal d.lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Una novella che, pur preceduta dall’ampio dibattito, di cui qui si è dato atto, sulla opportunità del coordinamento fra norme del codice penale o di procedura penale e quelle operative dinanzi al giudice di pace in possibile conflitto tra loro, ha mantenuto sul punto un silenzio che si presta ad essere interpretato come conferma della volontà di tenere distinti i due ambiti giuridici» (ibidem pag.11 motivazione).
Esclusa, dunque, l’applicabilità dell’art. 162-ter cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace, stante l’esistenza di una norma ad hoc da ritenersi speciale, ogni questione circa la tempestività della proposizione dell’offerta reale ai sensi della norma inapplicabile è ultronea.
Per contro, dovendosi ritenere applicabile l’art. 35 d.lgs n. 274 del 2000, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, dovrà valutare la tempestività delle condotte riparatorie poste in essere dagli imputati, tenendo presente la peculiarità della situazione che ha portato a identificare il reato in questione come attribuibile alla competenza del giudice di pace solo a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte, con ogni conseguenza in punto di determinazione delle sanzioni e della disciplina processuale applicabile.
Pertanto, la perentorietà del termine per procedere alla riparazione del danno cagionato da reato, individuato nell’udienza di comparizione ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere calato nella specificità della situazione processuale, posto che tale perentorietà è già stata ritenuta avere carattere relativo, in ragione, ad esempio, della necessità che l’imputato sia stato reso edotto di tale possibilità;
in questo senso, è stato affermato che, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell’udienza di comparizione, previsto dall’art. 35, per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria a condizione che l’imputato – prima dell’udienza di comparizione – sia stato effettivamente edotto délla possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie (Sez. 5, n. 41282 del 24/04/2015, P.m. in proc. Candellero, Rv. 265205 – 01).
Nella citata decisione, la Corte di legittimità ha ricordato che «il requisito dell’anteriorità della riparazione rispetto all’udienza di comparizione di cui all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, deve essere interpretato alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia, di guisa che, qualora l’udienza di comparizione serva a colmare, mediante una breve sospensione della stessa, il vuoto di conoscenza dell’imputato in ordine alla possibilità di effettuare l’offerta riparatoria, la riparazione successiva alla predetta sospensione di udienza è produttiva degli effetti previsti dalla legge» (Sez. 5, n. 44394 del 17/07/2013, COGNOME, Rv. 257548 – 01).
Una volta risolta la questione circa la tempestività o meno delle condotte riparatorie, la cui anteriorità rispetto all’udienza discende dalla necessità di assicurare una certa spontaneità alle stesse, il giudice di rinvio dovrà valutare la congruità dell’offerta secondo non. già i criteri di cui al non applicabile art. 162-ter cod. pen., bensì secondo i criteri dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000: e, dunque, solo se riterrà “le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.
Per le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente