Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41590 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 29 ottobre 2024 dalla Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugCOGNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME, in concorso con terzi, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa.
NOME COGNOME ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena sulla base
di un unico motivo con il quale deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata esclusione del vincolo della continuazione tra le condotte di cessione consumate nell’arco di soli trentacinque minuti, in un contesto spaziotemporale sostanzialmente unico, e dunque, da considerare come una condotta criminosa unitaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha escluso l’unitarietà delle condotte tenute dal ricorrente, ponendo l’accento sullo spazio temporale intercorso tra una cessione e l’altra e sulle connotazioni di ciascuna condotta, avuto riguardo alla diversità dell’acquirente e del quantitativo di sostanza stupefacente venduto.
Tali circostanze sono state reputate inidonee a ricondurre ad unità la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice ed espressione, invece, di una pluralità di condotte criminose, sia pure avvinte da un disegno criminoso unitario.
Va, a tal fine, ribadito che, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine, circostanze, queste, non ricorrenti nella fattispecie in esame (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284666, relativa a fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identità dell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME