Condotta Riparatoria Tardiva: la Cassazione Conferma la Non Estinzione del Reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace: la tempestività della condotta riparatoria è cruciale per ottenere l’estinzione del reato. Quando l’offerta di risarcimento arriva fuori tempo massimo, perde la sua efficacia estintiva, anche se presentata prima della sentenza finale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), emessa inizialmente dal Giudice di Pace e successivamente confermata dal Tribunale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la mancata dichiarazione di estinzione del reato a seguito della sua condotta riparatoria, prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000.
Nello specifico, l’imputato aveva presentato un’offerta di risarcimento del danno alla persona offesa. Tuttavia, questa offerta era stata formalizzata solo il 22 gennaio 2020, durante la quarta udienza del processo, ben dopo che la persona offesa si era già costituita parte civile (il 25 novembre 2019) e, soprattutto, dopo la prima udienza di comparizione.
La Tempistica della Condotta Riparatoria secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un punto cardine della procedura davanti al Giudice di Pace: il termine per la riparazione del danno ha natura perentoria.
Citando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte ha spiegato che la condotta riparatoria deve avvenire entro e non oltre l’udienza di comparizione. Questo termine è stabilito per garantire che il tentativo di conciliazione e riparazione avvenga nelle fasi iniziali del processo, come voluto dal legislatore per favorire una rapida definizione delle controversie minori. Presentare un’istanza e un’offerta risarcitoria tardivamente, come avvenuto nel caso di specie, vanifica questo obiettivo e rende l’atto inefficace ai fini dell’estinzione del reato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due livelli.
In primo luogo, il profilo procedurale. Il termine previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 274/2000 per la comparizione delle parti è il momento ultimo entro cui l’imputato può attivarsi per la riparazione del danno. L’offerta presentata dall’imputato alla quarta udienza era, quindi, palesemente tardiva. La perentorietà del termine non lascia spazio a interpretazioni: una volta superato, la possibilità di estinguere il reato tramite questa via è preclusa.
In secondo luogo, la Corte osserva un aspetto sostanziale. Anche a voler superare il vizio procedurale, l’offerta di risarcimento era stata giudicata incongrua dalla parte civile e ritenuta non astrattamente idonea a integrare i presupposti della causa estintiva già nei giudizi di primo e secondo grado. Questo significa che, anche se fosse stata tempestiva, l’offerta probabilmente non avrebbe comunque raggiunto l’obiettivo sperato, mancando dei requisiti di adeguatezza.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza un principio di certezza del diritto nei procedimenti davanti al Giudice di Pace. Chi intende avvalersi dell’istituto della condotta riparatoria per estinguere il reato deve agire con estrema tempestività, attivandosi prima o al massimo durante la prima udienza di comparizione. Qualsiasi tentativo successivo sarà considerato tardivo e inefficace. Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, il rispetto dei termini procedurali non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per poter esercitare i propri diritti.
Entro quale momento deve essere attuata la condotta riparatoria nel procedimento davanti al Giudice di Pace per essere efficace?
Secondo la Corte di Cassazione, la condotta riparatoria deve avvenire entro il termine perentorio dell’udienza di comparizione, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 274 del 2000.
Cosa succede se l’offerta di risarcimento del danno viene presentata dopo l’udienza di comparizione?
Se l’offerta viene presentata tardivamente, cioè dopo l’udienza di comparizione, essa è inefficace e non può determinare l’estinzione del reato, poiché il termine per adempiere ha natura perentoria.
L’adeguatezza dell’offerta riparatoria ha un ruolo nella decisione del giudice?
Sì, anche se in questo caso l’inammissibilità è stata dichiarata per la tardività, la Corte ha sottolineato che nei gradi precedenti l’offerta era stata comunque valutata come non idonea a integrare i presupposti della causa estintiva, indicando che anche il merito dell’offerta è soggetto a valutazione giudiziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGO A MOZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, che ha confermato la sentenza del locale giudice di pace, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata pronuncia dell’estinzione del reato per effetto della condotta riparatoria di cui all’art 35 del Decr. Leg.vo n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, perché – da un lato – per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il termine dell’udienza di comparizione, previsto per la riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, sicché, in caso d’inosservanza, non può essere dichiarata l’estinzione del reato (da ultimo, sez.4, n. 47007 del 08/11/2022, COGNOME, Rv.284009) e l’istanza, corredata da un’offerta ristoratoria del 22 gennaio 2020, è stata presentata tardivamente, dopo l’udienza di comparizione di cui all’art. 29 del Decr. Lgs. n. 274 del 2000 e più precisamente in occasione della quarta udienza utile – il 29 gennaio 2020 – quando la persona offesa si era già costituita parte civile all’udienza del 25 novembre 2019;
osservato – sotto altro profilo – che non è dato cogliere la rilevanza, nel presente processo, della questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso perché l’offerta riparatoria, valutata incongrua dalla parte civile, non è stata neppure ritenuta astrattamente idonea, dalle sentenze del doppio grado, ad integrare i presupposti della causa estintiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente