Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48305 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/5/2023 nei confronti di
COGNOME NOME n. a Noto DATA_NASCITA‘DATA_NASCITA/10/2001
Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi de 23,comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso per l’annullamento s rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’impu NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Firenze, esclusa la circostanza aggravante d cui all’art. 640, comma 2 n. 2, cod.pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti d COGNOME in quanto il reato ascrittogli risultava estinto per effetto di condotta ri consistita nella spedizione alla p.o. di un vaglia postale dell’importo di euro 250,00.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenz deducendo la violazione dell’art. 162 ter cod.pen. poichè il giudice, prima della declarato estinzione, aveva omesso di sentire la p.o. come prescritto dalla norma, trascurando verificare l’effettivo ristoro del danno e la sua esaustività. Aggiunge il P.m. che l’o sentire la p.o. non poteva essere pretermesso in quanto funzionale alla tutela della vitti al giudizio di congruità dell’offerta risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Firenze in atti prelimin dibattimento ha dichiarato l’estinzione del reato di truffa (originariamente aggravata) as all’imputato a norma dell’art. 162 ter cod.pen. sulla base dell’acquisizione di un vaglia p dell’importo di euro 250,00 spedito a titolo di risarcimento alla p.o. e dalla stessa rice
1.1 Osserva il Collegio che la procedura diretta alla valutazione di congruità della cond riparatoria è quella prevista dall’art. 469, cod. proc. pen., che, sebbene non vincol consenso della p.o. (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Rv. 282133 – 01), richiede -a pena nullità- la previa instaurazione del contraddittorio al fine di assicurare a tutte le parti di interlocuzione. In tal senso depongono il tenore letterale della norma (“sentite le par persona offesa”) e il riconoscimento del necessario coinvolgimento nello schema tipico del sentenza predibattimentale della vittima del reato, che ha portato il legislatore all’intro del comma 1 bis dell’art. 469 cod.proc.pen., chiarendo (con eadem ratio rispetto alla disposizione in esame) che la pronunzia relativa alla causa di non punibilità ai sensi del 131 bis cod.pen. impone la “previa audizione in camera di consiglio anche della person offesa, se compare”.
La necessità di “sentire” anche la p.o. tende, infatti, a garantire la completez affidabilità del giudizio in ordine alla capacità satisfattiva delle condotte riparatori essere dall’imputato, avendo questa Corte evidenziato in relazione all’omologo istituto di all’art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 che, ai fini della declaratoria estintiva, si al giudice di “mettere in relazione le attività poste in essere dall’imputato con la gra fatto, per evitare che la mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative s tenuta generai-preventiva del sistema, e cercando contemporaneamente di ricomporre il
conflitto attraverso la compensazione dell’offesa, in modo coerente con gli obiettiv prevenzione generale e speciale che caratterizzano l’ordinamento penale” ( Sez. U., n. 33864 del 23/4/2015,P.C. in proc. Sbaiz, Rv. 264239 – 01). Muovendosi in detto solco l giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che il giudice può escludere l’avven integrale risarcimento del danno anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall’imputato, accettando l’offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 5267 23/10/2018, Rv. 274579 – 01; Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, Rv. 281204 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunal di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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