Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1723 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1723 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1737 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
UP – 18/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado, emessa in data 10 luglio 2023 dal Tribunale di Pescara, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A (truffa), B (sostituzione di persona) e D (truffa), uniti tra loro in continuazione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i seguenti argomenti di censura alla decisione di secondo grado impugnata.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), del cod. proc. pen., in relazione all’articolo 129 del cod. proc. pen., lamentando la mancata declaratoria di proscioglimento per difetto di querela. In particolare, si censura la decisione dei giudici di merito che hanno disatteso la doglianza, già proposta con i motivi di appello, relativa alla tardività delle querele sporte con riferimento ai reati di cui ai capi A) e D). Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe mal colto la distanza cronologica tra la data di effettiva conoscenza da parte delle persone offese dell’indebita percezione delle somme da parte dell’agente e quella di perfezionamento del reato di truffa, coincidente con il conseguimento dell’ingiusto profitto; datata la conoscenza dell’artifizio al momento della conoscenza del danno patito per effetto dell’attività decettiva si sarebbe dovuta adottare una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell’articolo 129 del cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del cod. proc. pen., in punto di affermazione della responsabilità sulla base della erronea valutazione delle evidenze dibattimentali. Si lamenta che i giudici di primo e secondo grado abbiano affermato la responsabilità dell’imputato ritenendo univoci e certi gli elementi probatori posti a fondamento della decisione, in relazione alla sostituzione di persona e all’utilizzo di indirizzi di posta elettronica mediante i quali sarebbero state realizzate le condotte di raggiro contestate. Tuttavia, secondo il ricorrente, l’accusa non avrebbe fornito alcuna prova, né della titolarità dei domini di posta elettronica, né dei dispositivi informatici eventualmente utilizzati per l’invio dei messaggi, con la conseguenza che l’attribuzione delle comunicazioni all’imputato risulterebbe fondata esclusivamente sul sospetto delle persone offese. Viene evidenziato, inoltre, che nel corso del procedimento non sono state svolte indagini tecniche, tantomeno delegate alla polizia postale, idonee a stabilire con certezza la riconducibilità dell’ account a una determinata persona fisica. La motivazione delle sentenze di merito sarebbe, pertanto, ancorata a mere congetture, traducendosi in una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, non sorretta da un adeguato compendio probatorio e comunque insufficiente a superare il ragionevole dubbio.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), del cod. proc. pen., in relazione all’articolo 162-ter del cod. pen., insistendo affinché venga dichiarata l’estinzione del reato per condotta riparatoria, quanto meno con riferimento ai reati di truffa procedibili a querela indicati ai capi A) e D). Si evidenzia come, nel caso di specie, la restituzione integrale delle somme alle persone offese sia avvenuta, seppure per il tramite del padre dell’imputato, su esplicita indicazione di quest’ultimo e con risorse economiche a lui riconducibili. La difesa sostiene che tale condotta deve essere imputata alla volontà e all’azione dell’imputato stesso e che la decisione di escludere l’operatività dell’istituto estintivo è stata sorretta da una
motivazione meramente assertiva e insufficiente, non tenendo conto della reale riferibilità soggettiva della condotta riparatoria.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 62, numero 4, cod. pen., per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Si lamenta in particolare che i giudici di merito non hanno considerato il modico valore delle somme complessivamente sottratte alle persone offese, quantificate in un importo complessivo inferiore a euro 300,00, né hanno correttamente valutato il valore delle somme al momento della commissione dei fatti, come richiesto ai fini dell’applicazione dell’attenuante invocata.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa deduce, infine, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, comma uno, lettera b), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 62-bis e 132, cod. pen., censurando il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si rappresenta come la sentenza impugnata sia del tutto carente di motivazione sul punto, nonostante le circostanze favorevoli dedotte nei motivi di appello, idonee a giustificare una valutazione di segno opposto o, quantomeno, un più attento e prudente apprezzamento da parte dei giudici di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’improcedibilità dell’azione penale per asserita intempestività della querela è manifestamente infondato in fatto e neppure si confronta con le argomentazioni diffuse della sentenza impugnata. Occorre, infatti, dare continuità all’orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 6, n. 24380 del 12 marzo 2015, Rv. 264165), pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui la proposizione della querela deve ritenersi tempestiva allorché il fatto si manifesti alla persona offesa in tutti i suoi elementi costitutivi certi, dovendo la decadenza di cui all’art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di mere supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.
Nel caso di specie, il motivo è infondato in fatto ed aspecifico, giacché non si confronta con la puntuale e coerente motivazione resa dal giudice di merito in ordine al momento di effettiva conoscenza della rilevanza penalmente illecita della condotta. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, infatti, ai sensi dell’art. 124 cod. pen., il termine trimestrale per la presentazione della querela non decorre dal momento della consumazione del reato, bensì dal giorno in cui la persona offesa acquisisce una consapevolezza piena e concreta della natura delittuosa del fatto (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081 – 01).
Il giudice di primo grado ha ricostruito in modo logico e coerente il percorso conoscitivo che ha portato la persona offesa, NOME, a maturare tale consapevolezza, evidenziando come la querela sia stata presentata solo nel momento in cui la stessa ha realizzato l’esistenza di profili di illiceità penale nella condotta dell’imputato, profili che fino ad allora non aveva compiutamente colto. In particolare, la Corte ha dato atto che, fino al giorno precedente la presentazione della querela, la persona offesa si era recata presso il Comando Provinciale di Pescara unitamente all’imputato COGNOME al solo fine di acquisire informazioni in ordine alle sanzioni amministrative elevate a suo carico; mentre soltanto il giorno successivo, recandosi nuovamente presso il medesimo ufficio, da sola, confrontandosi con il tenente COGNOME, aveva compreso la reale portata della situazione, decidendo in quel momento di chiedere la punizione del responsabile delle condotte per lei dannose.
Da tali premesse discende l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’appellante, risultando del tutto congrua la motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto che la condotta truffaldina si innestasse su un rapporto fiduciario particolarmente intenso, addirittura fondato sull’esistenza di una relazione sentimentale tra l’imputato e la persona offesa. In tale contesto, il giudice ha correttamente attribuito rilievo, ai fini della maturazione della consapevolezza dell’illecito, anche a condotte menzognere poste in essere dal prevenuto in relazione ad altre vicende, idonee a delineare complessivamente un operato non corretto e a far emergere, solo in un momento successivo, la natura delittuosa di una condotta che, fino ad allora, non era stata percepita come tale dalla persona offesa.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non deducibile, investendo profili di merito, a fronte di una decisione caratterizzata da duplice conformità verticale nel merito dell’accertamento della responsabilità e da un apparato argomentativo giuridicamente corretto, esauriente, logicamente coerente e privo di contraddizioni, dunque esente dai vizi sindacabili nella sede di legittimità. La Corte territoriale, in conformità con quanto già affermato dal Tribunale, ha qualificato i fatti accertati in termini di truffa, valorizzando una pluralità di elementi univoci e convergenti della condotta dell’imputato, dando conto in maniera puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione confermativa. In particolare, è stato evidenziato come la prova delle condotte contestate, per le quali è stata pronunciata condanna, sia stata desunta non solo dalle attendibili dichiarazioni rese dalle persone offese, ma anche da riscontri estrinseci alle stesse, costituiti, tra l’altro, dalle deposizioni del padre dell’imputato, COGNOME NOME, e di COGNOME NOME. Il giudice di prime cure ha, altresì, logicamente argomentato in ordine alla sicura riconducibilità all’imputato degli indirizzi di posta elettronica utilizzati per il compimento delle condotte fraudolente, evidenziando come gli stessi fossero stati espressamente disconosciuti sia dal padre del prevenuto sia da COGNOME. Sul punto, la decisione ha correttamente valorizzato il fatto che la persona offesa si fosse rivolta esclusivamente all’imputato per ottenere assistenza in relazione alle pratiche, nonché la circostanza che questi si fosse recato presso il sindacato simulando di conoscere i soggetti ivi operanti. In tale contesto, è stata altresì sottolineata la non riferibilità degli indirizzi di posta
elettronica né al padre dell’imputato né al sindacato, con conseguente integrazione anche della condotta di sostituzione di persona, essendo emerso come l’imputato si fosse illegittimamente sostituito sia alla persona del padre sia a quella del fantomatico dipendente COGNOME NOME, inviando alla NOME comunicazioni elettroniche apparentemente riconducibili a quest’ultimo, mediante l’utilizzo di indirizzi di posta non riferibili ad alcuno degli enti indicati (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE). Da ultimo, la sentenza di primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, ha ritenuto dimostrata anche la condotta truffaldina perpetrata in danno della COGNOME, ravvisando l’induzione in errore della medesima quale diretta conseguenza delle analoghe e mendaci rappresentazioni a lei veicolate per il tramite della COGNOME, già vittima del medesimo modus operandi . È stato, inoltre, correttamente rilevato come la dazione della somma di euro 96,00 da parte della persona offesa fosse causalmente riconducibile esclusivamente alle false rappresentazioni artificiosamente create dall’imputato.
Alla luce di tali argomentazioni, il motivo si risolve in una mera sollecitazione a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, vieppiù in caso di conformità verticale della decisione, risultando pertanto inammissibile (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).
1.3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico, assertivo e non autosufficiente nella dimostrazione di quanto assume.
Come correttamente evidenziato dalla decisione di primo grado, le somme versate dalle persone offese sono state loro restituite non dall’imputato, bensì dal padre dello stesso, COGNOME NOME. Tale circostanza è stata adeguatamente valorizzata dal giudice di merito quale elemento ostativo all’applicazione dell’istituto invocato dalla difesa, poiché la riparazione del danno non risulta effettuata dall’autore del reato, né risulta dimostrato che il terzo abbia agito in nome e per conto di quest’ultimo.
A tanto la Corte ha aggiunto, come ulteriore e autonomo rilievo precludente, il difetto del requisito dell’integralità della riparazione, imprescindibile per l’operatività dell’istituto. La decisione impugnata ha correttamente osservato come la riparazione debba riguardare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello morale derivante dall’essere stati vittima di un reato, danno che, nel caso di specie, non risulta essere stato oggetto di alcuna condotta riparatoria, essendo le persone offese rimaste compensate unicamente per l’equivalente delle somme da esse corrisposte all’imputato.
La Corte territoriale ha dunque negato l’applicabilità dell’istituto valorizzando due distinti e concorrenti profili ostativi -la non riferibilità soggettiva della restituzione all’imputato e la mancata integralità della riparazione – entrambi idonei, ciascuno autonomamente considerato, a sorreggere la decisione.
Sotto tale profilo, il ricorso, oltre ad essere aspecifico, non superando la c.d. prova di resistenza, difetta della necessaria autosufficienza, in quanto non allega, né indica, elementi idonei a dimostrare che la restituzione effettuata dal genitore dell’imputato sia avvenuta in
nome e per conto di quest’ultimo; circostanza che, ove sussistente, avrebbe dovuto essere specificamente dedotta e documentalmente provata.
Consegue l’inammissibilità del motivo, che si risolve in una critica generica e priva di un effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), essendo essenziale che l’atto di impugnazione non ignori le ragioni della decisione contestata (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la questione dedotta non risulta essere stata previamente prospettata alla Corte di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.
Il motivo introduce, infatti, una censura nuova, non oggetto di specifica devoluzione nel giudizio di secondo grado, e come tale non scrutinabile per la prima volta in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione l’esame di questioni non sottoposte al vaglio del giudice di appello, salvo le eccezioni, non ricorrenti nella fattispecie, indicate nel testo dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente il giudice di primo grado ne ha escluso la concedibilità, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, valorizzando, in particolare, i plurimi precedenti penali dell’imputato. Tale valutazione è stata adeguatamente motivata e si sottrae a censure in sede di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito. Né può assumere rilievo, ai fini dell’invocata concessione delle attenuanti, la restituzione delle somme versate dalle persone offese, atteso che tale restituzione non è avvenuta per iniziativa dell’imputato, bensì ad opera del padre del medesimo, circostanza che esclude la possibilità di valorizzarla quale indice di resipiscenza o di comportamento riparatorio personalmente riferibile al prevenuto. La decisione impugnata si fonda, pertanto, su argomentazioni logiche, coerenti e conformi ai principi di diritto, risultando immune da vizi censurabili in questa sede.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME