Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino
avverso la sentenza del 18/03/2025 del Tribunale di Vercelli emessa nei confronti di COGNOME NOME nato a Butera il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale, secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate in data 05/09/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 08/09/2025 dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Vercelli, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di danneggiamento aggravato della vettura di proprietà di
Sent. 1245/2025 sez.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
PU – 24.09.2025
NOME COGNOME perché estinto per condotta riparatoria ai sensi dell’art. 162 -ter cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), la violazione di legge con riferimento all’art. 162 ter cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto interamente satisfattiva del danno arrecato alla parte civile NOME COGNOME la somma di euro 5.000,00 corrisposta con assegno circolare che, tuttavia, quest’ultima aveva accettato solo a titolo di mero acconto sul maggior pregiudizio subìto.
Assume il ricorrente che l’art. 162 ter cod. pen. prevede che l’imputato debba riparare interamente il danno cagionato dal reato, da intendersi nella sua componente patrimoniale e non patrimoniale; nella specie, la somma corrisposta dall’imputato a titolo risarcitorio non è satisfattiva del pregiudizio arrecato.
In primo luogo il giudice ha considerato soltanto il pregiudizio patrimoniale conseguente alla condotta di danneggiamento della vettura, e neppure nella sua interezza; in particolare, pur tenendo del taglio di tutti e quattro gli pneumatici, della rottura di un vetro , dell’imbrattamento della carrozzeria e degli interni del veicolo eseguito spruzzando il contenuto di quattro bombolette da 750 ml di schiuma rapida poliuretanica, ha tuttavia tralasciato le maggiori spese di deprezzamento dello stesso, di spostamento con carro attrezzi e di noleggio di altra auto sostitutiva per il periodo necessario alla riparazione di quella danneggiata.
Non è stato inoltre considerato il danno non patrimoniale del quale in sentenza vi è un generico ed immotivato accenno laddove si sostiene che la somma corrisposta coprirebbe anche un non meglio indicato pregiudizio non materiale. E’ innegabile, secondo il ricorrente, che la condotta illecita ha comportato per la parte civile anche e soprattutto un turbamento assai rilevante, unitamente alla paura del ripetersi di atti similari considerata l’acredine maturata dall’imputato nei suoi confronti in ragione della nomina a primario al cui concorso avevano entrambi partecipato.
Né l’imputato ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, profilo che l’art. 162 ter cod. pen. impone altresì di valutare per la declaratoria di estinzione del reato.
L’imputato – pur essendo stato di fatto allontanato dalla struttura ospedalierain limine all’udienza fissata per il giudizio a suo carico si è ripresentato in tale luogo e, altresì, ha inviato una comunicazione via e-mail ventilando che la nomina a primario della parte civile sarebbe stato il frutto di raccomandazioni e condotte
corruttive, in tal modo perpetuando un atteggiamento foriero di costante timore per la persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile perchè, pur lamentando il vizio di violazione di legge, invoca, di fatto, la rivalutazione di un giudizio discrezionale di merito in ordine alla congruita della condotta riparatoria che il Tribunale ha puntualmente motivato senza incorrere in manifesta illogicità e che, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.
Va preliminarmente ricordato che l’istituto di cui all’art. 162 -ter cod. pen. possiede finalità eminentemente deflattive, il cui effettivo conseguimento non è condizionato alla conclusione di accordi tra l’imputato e la persona offesa o all’esercizio di un diritto potestativo attribuito a quest’ultima, ma è affidato al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice (Sez.5, n. 7362 del 14/11/2023, P., Rv. 286078; Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204).
E’ dunque legittima e immune da vizi di legittimità la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, P.C. in proc. Sbaiz, Rv. 264240, con riguardo all’omologo procedimento di fronte al Giudice di pace disciplinato dall’art. 35, comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274).
La liquidazione del danno cagionato, comprensiva della componente patrimoniale e non patrimoniale, avviene in assenza di istruttoria e, tuttavia, il contraddittorio fra l’imputato e la parte offesa funge da necessario contrappeso alla quantificazione di somme esorbitanti in eccesso o in difetto, come evidenziato dal legislatore nel primo comma dell ‘art. 162 -ter cod. pen. con la locuzione “sentite le parti”.
Va altresì ricordato, con specifico rifermento alla l iquidazione del danno non patrimoniale, che tale pregiudizio – in quanto determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica tra i quali, principalmente, la sofferenza psichica causata dal reato (cd. pecunia doloris )- non può essere oggetto di una puntuale dimostrazione proprio perché trattasi di uno stato d’animo, sicchè occorre in tal caso fare ricorso alla prova presuntiva che può anche costituire “l’unica fonte su cui basare il convincimento del giudice, a condizione tuttavia che il danneggiato alleghi tutti gli elementi che nella concreta
fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti che secondo il principio di regolarità causale, consentano di dedurre le conseguenze derivatene” (Sez. U. civili, n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605490).
Tanto premesso, nel caso di specie il giudice -pur nel dichiarato dissenso della parte civile in ordine alla adeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento ha dato conto della natura dei danni materiali arrecati alla vettura oggetto del contestato danneggiamento (taglio di tutti e quattro gli pneumatici, la rottura di un vetro e la scalfittura di un altro, oltre all’imbrattamento degli interni) e del fatto che l’imputato aveva versato in favore della parte civile, con assegno circolare, la somma di euro 5.000,00; ha dunque ritenuto – rispetto allo specifico reato addebitato dalla pubblica accusa -la congruità del consistente quantum corrisposto in rapporto al pregiudizio materiale e morale cagionato, rilevando l’ assenza di documentazione offerta dalla persona offesa in ordine alle maggiori spese sostenute e/o a più rilevanti sofferenze psicofisiche derivanti dall’illecito.
D’altro canto, le possibili carenze, qualitative o quantitative, della riparazione che, come nel caso di specie il giudice abbia stimato congrua con la dichiarazione di estinzione di reato, rimangono suscettibili di rivisitazione nella sede civile, alla quale la persona offesa può sempre rivolgersi nel caso di insoddisfazione, atteso che la sentenza di improcedibilità per estinzione del reato non riveste l’efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen. e, dunque, non produce alcun effetto in tale sede, essendo una pronuncia volta ad eliminare esclusivamente l’interesse pubblico alla condanna (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, PG/Cannizzo, Rv. 282133; Sez. 5, n. 10390 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276028).
A tanto consegue l ‘ inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/09/2025
La Consigliera estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME