Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26662 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 557/2025 UP – 30/04/2025 R.G.N. 7081/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: NOME nato il 25/12/1981
avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
in ordine al reato di furto tentato, per essersi il reato estinto per intervenuta condotta riparatoria.
Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 162-ter cod. pen.
Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere estinto il reato per intervenuta condotta riparatoria, atteso che, nel caso in esame, lÕimputato avrebbe proceduto a una mera offerta informale, quando, invece, lÕart. 162-ter cod. pen., per determinare lÕeffetto estintivo, richiederebbe unÕofferta reale, formulata ai sensi degli artt. 1208 e ss. cod. civ.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
LÕavv. NOME COGNOME per lÕimputato, ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Il ricorso deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
Invero, il Tribunale ha ritenuto integrata la condotta riparatoria, con effetto estintivo del reato, in base al mero fatto che la difesa avesse tentato di mettersi in contatto con la persona offesa, chiedendo i dati necessari per procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, della somma di euro 150,00, a titolo di risarcimento del danno. La proposta di risarcimento, dunque, non era stata presentata nelle forme proprie dellÕofferta reale, a cui lÕart. 162-ter cod. pen. subordina la declaratoria di estinzione del reato.
Al riguardo, va ribadito che, come emerge dallÕinequivoco dato letterale della norma, lÕestinzione del reato pu˜ conseguire solo a un effettivo risarcimento oppure a unÕeffettiva offerta reale di una somma di denaro, presentata nelle forme previste dagli artt. 1208 e 1209 cod. civ. (cfr. Sez. 5, n. 28089 dellÕ11/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 48058 del 16/11/2023, Bul, n.m.; cfr., anche, Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.
Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 ottobre 2024 e, dunque, dopo lÕentrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che Çil pubblico ministero non pu˜ appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2È.
Questa Corte ha giˆ affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista, Çcomporta l’operativitˆ del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazioneÈ (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).
Nel caso in esame, dunque, giˆ trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilitˆ per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva lÕunico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente allÕannullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per lÕappello, come previsto dallÕart. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.
Cos’ deciso, il 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME