Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
avverso la sentenza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In data 4 settembre 2024 il difensore dell’imputata ha inoltrato memoria di replica a conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Verona, in composizione monocratica, con la sentenza del 11 aprile 2024, ha dichiarato “estinto il processo per esito positivo delle condotte riparatorie” nei confr COGNOME NOMENOME imputata del delitto di cui all’art. 81 cpv.,610 cod. pen. e della contravvenzi cui all’art. 81 cpv.,660 cod. pen., a lei ascritte in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME decidente, dichiarato aperto il dibattimento e pur in presenza dell’opposizione del pubbl ministero e della difesa della costituita parte civile, dato atto della contestuale conseg parte del difensore dell’imputata, di un assegno circolare di 400 euro a mani del patrocinato di parte civile, ha emesso sentenza ai sensi degli artt. 162 ter cod. pen., 129 e 531 cod. p pen.
2.11 ricorso per cassazione promosso dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia è affidato ad un unico motivo, che ha dedotto inosservanza della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e, in particolare, dell’art. 162 ter cod. pen., ri fondamento dell’intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per effetto di cond riparatoria, sia perché il presunto ristoro del danno è intervenuto dopo la dichiarazion apertura del giudizio di primo grado, sia perché il pubblico ministero e la difesa di parte ci erano opposti alla decisione, così da generare l’operatività del disposto dell’art. 469 cod. p pen., preclusivo della immediata pronuncia della liberatoria.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.11 primo comma dell’art. 162 ter cod. pen. stabilisce che nei casi di procedibilità a que soggetta a remissione – come per i reati di violenza privata e di molestia e disturbo persone, oggetto di contestazione all’imputata, a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs 150 del 2022 – il giudice è facoltizzato a dichiararne l’estinzione, sentite le parti e la offesa, quando l’imputato abbia proceduto a riparare interamente il danno “entro il termi massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”. E’ prevista un deroga allo sbarramento temporale, così sancito, dal secondo comma della norma medesima, che consente il perfezionamento dell’integrale riparazione del danno, ai fini della produzi della causa estintiva, anche in costanza del dibattimento, che può essere autorizzato da giudice quando l’imputato “dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui no addebitabile, entro il termine di cui al primo comma”; in tal caso il giudice fissa un “ul
termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento”.
1.1.11 termine ultimo, di regola costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattiment previsto in base al tenore globale della disposizione a pena di decadenza ed esige che, a tale momento, sia già stata formulata dall’imputato una congrua e definita proposta riparatori (anche nelle forme dell’offerta reale di cui all’art. 1208 cod. civ., quand’anche non accet dalla persona offesa), come tale valutata dall’organo giudicante; la delimitazione temporale valicabile soltanto nel caso in cui l’imputato, per cause a lui non imputabili, dimostri di e stato impossibilitato a darvi seguito; l’istituto possiede finalità eminentemente deflattive, effettivo conseguimento, che non è condizionato alla conclusione di accordi tra l’imputato e l persona offesa o all’esercizio di un diritto potestativo attribuito a quest’ultima, è aff prudente apprezzamento del giudice (cfr, anche ampiamente in motivazione, sez.5, n. 7362 del 14/11/2023, P., Rv. 286078, che a sua volta cita sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv 281204).
1.2. Se ciò è vero, non è tuttavia condivisibile che l’esercizio della potestà del giudic dichiarare l’estinzione del reato per condotta riparatoria intervenuta prima del dibattimento subordinato alla sequela della procedura prevista dall’art. 469 cod. proc. pen., che riguarda esiti di proscioglimento predibattimentale, tra i quali compare la declaratoria di interve estinzione del reato, condizionati, a pena di nullità di ordine generale, dalla consultazio soprattutto, dalla non opposizione del pubblico ministero e dell’imputato (come affermato da sez.2, n. 39252 del 22/06/2021, Cannizzo, Rv. 282133).
1.3. Militano in senso contrario taluni argomenti, di natura testuale, teleologica e sistematic In primo luogo il dato letterale, perché l’art. 162 ter comma 1 cod. pen. impone al giudice sentire “le parti e la persona offesa” prima di pronunciare sentenza dichiarativa dell’estinzi del reato per effetto di condotta riparatoria, ma – a differenza di quanto espressament previsto dall’art. 469 cod. proc. pen. – non ha fatto dipendere la legittimità della decisio mancato dissenso delle parti. L’esegesi preferita – che, nell’ambito della procedura riparator assegna al contributo delle parti valenza eminentemente orientativa, ma non vincolante – si allinea, del resto, all’indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità che si è occ dell’applicabilità dell’analogo, sia pur non sovrapponibile, istituto di cui all’art. 35 del De n. 274 del 2000, in tema di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace conseguenza dell’intervenuta riparazione del danno cagionato dall’illecito. Si è propeso pe l’interpretazione ad litteram, e si è affermato che l’estinzione del reato è soggetta alla valutazione di congruità del giudice, ma la norma citata, nel disciplinare che siano st previamente sentite le parti, non prevede che sia stato acquisito il consenso (del pubbli ministero, dell’imputato e/o) della persona offesa; ne deriva che è legittima la declaratori estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissens della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità del
stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (cfr. sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, P.C. in proc. Sbaiz, 264240).
1.4. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, mentre il legislatore si è risolto ad introdu contenuto dell’art. 469 cod. proc. pen. – con la novella del Decr. Lgs. n. 28 del 2015 comma 1 bis, che ha esplicitamente esteso i criteri della regolamentazione della sentenza predibattimentale di non luogo a procedere alle ipotesi di non punibilità per particolare ten del fatto, contemplate dall’art. 131 bis cod. pen., tanto non ha ritenuto di far l’inserimento del nuovo istituto dell’art. 162 ter cod. pen. ad opera della L. n. 103 del 2017. E’ ragionevole opinare che l’opzione non sia stata casuale, perché la condizione di non punibili dell’art. 131 bis cod. pen. risponde a parametri di ampia discrezionalità, guidata dai can elencati dall’art. 133 comma 1 cod. pen., nella valutazione – complessa e congiunta di tutte peculiarità della fattispecie concreta (sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) del grado di offensività della condotta, avuto riguardo alle modalità della stessa, all’esigui danno o del pericolo, persino al comportamento susseguente al reato; è apparso allora opportuno affidare anche all’acquiescenza delle parti – a cui è stata aggiunta, sia pure nei l della doverosa audizione, la persona offesa che sia comparsa all’udienza predibattinnentale una scelta decisoria di portata così tranciante e preclusiva tanto in ordine all’apprezzamen della riprovevolezza dell’illecito quanto in ordine al trattamento sanzionatorio, calibrato a sulla misura del danno o del pericolo, ad essa conseguente. Diversamente, il presupposto di operatività dell’art. 162 ter cod. pen. è più sollecito ed è regolato da una direttrice punt circoscritta, che vincola il verdetto, pur evidentemente estraneo ad automatismi ed adottat sulla base del libero e motivato convincimento del giudice, all’integrale soddisfacimento del pretesa restitutoria e risarcitoria della persona offesa, a cui l’imputato deve dimostrare di assolto “interamente”. Si deve dunque ritenere che l’intenzione del legislatore sia stata que di attribuire all’istituto dell’estinzione del reato per effetto di condotta ripara connotazione applicativa più agile e volta al tempestivo e progressivo contenimento del caric giudiziario, nell’ attento ed equilibrato contemperamento con i profili di giustizia sosta conseguiti con l’eliminazione del pregiudizio arrecato alle vittime dei reati persegui querela. D’altro canto, le possibili carenze, qualitative o quantitative, della riparazione giudice abbia stimato congrua con la dichiarazione di estinzione di reato, rimangono suscettibi di rivisitazione nella sede civile, alla quale la persona offesa potrebbe sempre rivolgers caso di insoddisfazione, stante l’impossibilità di attribuire alla sentenza di improcedibili estinzione del reato l’efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 652 co pen. (sez.5, n. 10390 del 14/02/2019, Caracciolo, Rv. 276028). Depone, ancora, per una più accentuata flessibilità dello strumento dell’art. 162 ter cod. pen. a scopi di defla processuale la mancata delimitazione – invece contenuta nell’art. 35 comma 2 del Decr. Lgs. n. 274 del 2000 sui reati di competenza del Giudice di pace (cfr. sez. U n. 33864 del 2015, cit. Rv.264239) – dei margini della sua applicabilità alla valutazione del soddisfacimento del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esigenze di riprovazione e prevenzione del reato, che trova conferma in altro inciso del detta della norma in commento, nella parte in cui àncora l’operatività della causa estinti all’acquisizione della prova della riparazione, ma non necessariamente all’accertamento della eliminazione delle “conseguenze dannose o pericolose del reato”, di cui l’imputato è tenuto a dare contezza solo “ove possibile”.
1.5. Può ancora osservarsi, da ultimo, che non si coglie il concreto interesse dell’imputato opporsi all’emissione di una sentenza di improcedibilità da lui di regola richiesta con l’esibi degli elementi a sostegno dell’invocata riparazione del danno cagionato alla persona offesa; i “dissenso” potrebbe essere giustificato soltanto dalla prospettiva di ottenere una decisione p favorevole all’esito del dibattimento, antinomica ed incompatibile con la scelta di part accesso ai presupposti della procedura di semplificazione che consenta l’immediata dichiarazione di estinzione del reato, ontologicamente non riconducibile, pertanto all’autonomo modello di definizione camerale partecipato di cui all’art. 469 cod. proc. pen.. Un’interpretazione più restrittiva, che posponga la facoltà di pronunciare la senten all’eventuale e non direttamente previsto veto delle parti, si pone insomma in contrasto con g obbiettivi di snellimento che la riforma legislativa, poi confluita nell’articolato della L. n. 2017, ha perseguito sin dalle trame embrionali con la valorizzazione del principio della c. “depenalizzazione in concreto”, finalizzata ad incrementare gli strumenti processuali funzional in ottica di prevenzione generale e speciale, al contenimento del ricorso alla sanzione penale.
1.6. Si deve concludere, pertanto, che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 16 cod. pen. sfugga ai precetti dell’art. 469 cod. proc. pen. e da tale angolatura di visua doglianze dell’ufficio ricorrente sono prive di pregio. Per converso, quanto lamentato n motivo di ricorso risulta accoglibile a riguardo dell’anomala fase procedurale in cui si s collocate la formulazione e il perfezionamento dell’offerta di ristoro e la contest declaratoria di estinzione del reato, entrambe successive alla dichiarazione di apertura d dibattimento, in violazione del termine di decadenza di cui all’art. 162 ter cod. pen.. E’ i di palmare evidenza, in virtù della semplice lettura della motivazione della senten impugnata, che alcuna offerta risarcitoria fosse stata formalizzata dall’imputata prima del dichiarazione di apertura del dibattimento e che, in ogni caso, la sua tardiva ammissione, sic et simpliciter, nel corso del dibattimento sia stata disposta in violazione dei presupposti e del prescrizioni del secondo comma della norma menzionata.
2.Ne conseguono la fondatezza del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con la relativa trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Venezia a men dell’art. 569 comma 4 cod. proc. pen., per il giudizio. La declaratoria di improcedibilit estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo l’apertura del dibattimento di primo grado deve essere intesa come statuizione dibattimentale, appellabile dalle parti (sez. U ord. n. 351 del 28/10/2021, P.M. c. Lafleur, Rv. 282473). Il ricorso per cassazione del Procurator
generale deve essere allora qualificato per saltum ex art. 569 comma 1 cod. proc. pen., con l’effetto del doveroso investimento, in questa sede, del giudice competente per l’appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, 25/09/2024