Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Empoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 17/04/2023 del Tribunale di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata, in data 23/02/2024, dal difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, con cui si insta per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17/04/2023, il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti COGNOME NOME per estinzione del delitto contestatole di lesioni personali stradali gravi in conseguenza di condotta riparatoria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Firenze, che ha articolato due motivi di
ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione di legge penale e, in specie, del disposto di cui all’art. 162-ter cod. pen.
Sostiene in proposito che la norma evocata prevede una causa di estinzione del reato di natura soggettiva, testualmente applicabile, con riguardo ai reati procedibili a querela, nel solo caso di condotta riparativa tenuta dall’imputato e non in quello, diverso, in cui il risarcimento del danno risulti effettuato dall compagnia assicuratrice, responsabile civile.
2.2. Con il secondo motivo si duole invece, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento della prova.
Assume al riguardo che, pur a voler ritenere che l’anzidetta causa di estinzione operi anche a fronte di un risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice, risulterebbe del tutto immotivata nella decisione impugnata o, comunque, frutto di un evidente travisamento della prova la ritenuta sussistenza della condizione – secondo tale orientamento indefettibile – costituita dalla sollecitazione in tal senso da parte dell’imputata.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha depositato, dal canto suo, una memoria, in data 23/02/2024, con cui ha sollecitato il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Firenze è infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazione della legge penale e, in specie, del disposto di cui all’art. 162-ter cod. pen., sostenendo che la norma in oggetto prevede una c:ausa di estinzione del reato di natura soggettiva, applicabile, in relazione ai reati procedibili
querela, nel solo caso in cui la condotta riparativa sia tenuta dall’imputato e non, invece, in quello in cui il risarcimento risulti effettuato dalla compagni assicuratrice, nella qualità di responsabile civile.
Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza agitata con il motivo di cui trattasi sia destituita di fondamento, avendo chiarito la Suprema Corte, in un recente e condivisibile arresto, che «La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche nel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice dell’imputato, se sollecitata da quest’ultimo» (in tal senso: Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 16/03/2020), NOME, Rv. 278607-01).
3. Infondato è anche il secondo motivo dl ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o travisamento della prova, assumendo che, quand’anche si ritenesse l’indicata causa estintiva applicabile pur nell’eventualità di risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice, risulterebbe comunque immotivata o frutto, addirittura, di un travisamento probatorio l’affermata sussistenza dell’indefettibile condizione, costituita dalla sollecitazione in tal senso ad opera dell’imputato.
Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente, l’argomentato motivazionale a corredo della decisione impugnata risulta tutt’altro che carente o contraddittorio, né costituisce il risultato di un travisamento della prova, posto che il Tribunale di Firenze ha dato atto espressamente della circostanza che l’accordo risarcitorio era stato raggiunto, senza riserve, dalle parti (tali dovendosi intendere l’imputata, il responsabile civile e le persone offese), il che porta ragionevolmente a ritenere che la definizione transattiva sia stata, di fatto, sollecitata dall’imputata al propria compagnia assicuratrice onde far propri gli effetti liberatori del risarcimento da quest’ultima effettuato, non foss’altro che in ragione della causa che caratterizza il contratto di assicurazione indennitaria.
D’altro canto, non può non rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, pur se con precipuo riferimento all’attenuante del risarcimento del danno, ha da tempo affermato il principio, applicabile nel caso di specie, secondo cui «Ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio» (così Sez. 4, n. 13870 del 06/02/2009, Cappelletti, Rv. 243202-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 29/02/2024