Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 149 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 149 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di NOME ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ─ per avere detenuto nella sua abitazione cocaina corrispondente a 113 dosi medie singole e crack corrisponden te a 42 dosi medie singole ─ decisa dal Tribunale di Messina a conclusione di un giudizio abbreviato, ma riducendo la pena.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel qualificare la condotta ─ iniziata in una data imprecisata dell’aprile del 2024 e conclusasi con l’ arresto avvenuto il 7 maggio 2024 ─ con l’aggravante della non occasionalità prevista dall’art , 73, comma 5, d.P.R. cit., nonostante che l’ imputato non risulti gravato da precedenti penali e che la sua condotta non possa definirsi con certezza non occasionale.
Si osserva che valgono ad affermare la non occasionalità della condotta il rinvenimento di un sistema di videosorveglianza e di un’annotazione con importi trascritti, oltre al l’ eterogeneità della sostanza detenuta, perché il dato ponderale relativo alla sostanza non è significativo, né risulta accompagnato dal ritrovamento di cospicue somme di denaro.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche solo perché non ha consegnato la lista dei propri clienti, pur avendo riconosciuto l’atteggiamento collaborativo dell’imputato al momento della perquisizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 «chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità».
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione dell’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, al comma 5 è stato aggiunto un secondo periodo, per il quale «chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità».
La non occasionalità della condotta sussiste se l’agente, al momento del fatto, presenta almeno un precedente specifico, come può desumersi dal significato letterale della espressione «non occasionalità»: se è occasionale la condotta che si è verificata una sola volta, per converso non occasionale è la condotta che si è realizzata più di una volta, e, quindi, almeno due. La non occasionalità è un minus rispetto alla «abitualità», per integrare la quale, come affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al riconoscimento del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., è necessario che l’agente abbia già commesso, in precedenza, almeno due illeciti,
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 3 n. 5842 del 22/01/2025).
Tuttavia, occorre precisare che la non occasionalità della condotta non si risolve nella mera mancanza di recidiva specifica o di comportamento abituale o radicato nel tempo, perché anche altri elementi di valutazione possono indicare che la
condotta non è stata isolata, anche se le condotte ulteriori rispetto a quella per la quale si procede non sono comprovate dall’esito di uno specifico giudizio.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, senza incorrere in manifeste illogicità, ha non irragionevolmente argomentato che dalla presenza di un libro-mastro con annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente è ragionevole desumere che la cessione di sostanze stupefacenti non è stata occasionale.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha adeguatamente chiarito il criterio adottato per l’esercizi o del suo potere discrezionale nella valutazione concernente le circostanze attenuanti generiche evidenziando che, solo perché colto davanti all’ingresso della sua abitazione, COGNOME, pur disponendo di un sistema di videosorveglianza, non fu in grado di occultare la sostanza e, per altro verso, omise di consegnare spontaneamente la lista dei propri clienti.
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME