Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SANNICOLA il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza confermato la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto resa d Tribunale di Matera nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME a rispondere del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato la mort NOME e NOME, investiti dalla vettura dal predett condotta, allorché percorrevano quali pedoni – nel medesimo senso di marcia praticato dall’imputato – il tratto di strada statale 106 all’altezza del km INDIRIZZO L’imputato era stato NOME a rispondere della violazione dei principi generali cui all’art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato l’automobile in da non garantire il governo ed il tempestivo arresto della stessa; e per non a osservato (colpa specifica) l’art. 142 del medesimo codice, avendo guidato velocità superiore rispetto a quella consentita (capo a). E ciò in ragione dello di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcol (capo b).
Avverso la sentenza dì appello propone ricorso per cassazione, ai soli fin civili, il difensore e procuratore speciale della parte civile che, con un articolato, motivo deduce carenza assoluta di motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione delle norme in materia di valutazione del compendio probatorio ex art 192 cod. proc. pen., lamentando il travisamento dei fatti di reat nonché la manifesta contraddittorietà e l’illogicità radicale della motivazi Nell’affermare che la causa dell’evento mortale sia riconducibile alla condotta de stesse vittime, la Corte di appello, così come il primo Giudice, si sare contraddetta avendo riconosciuto che l’imputato procedeva ad una velocità superiore a quella consentita, tale da non consentirgli di arrestare il veicolo il suo campo di visibilità e che lo stesso è stato trovato positivo all’accerta etilometrico. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a ribadire le motivazio di quella di primo grado allorché ha escluso qualsiasi incidenza dell’accert alterazione psicofisica nella determinazione dell’incidente mortale, c apriopristicamente aderendo alle conclusioni del consulente tecnico dell’imputat che si pongono in netto contrasto con quelle del consulente tecnico del Pubblic ministero, pretermesse da entrambi i Giudici di merito.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
In data 27/03/2024, è pervenuta memoria di replica da parte del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO che, in data 05/04/24, ha fatt pervenire conclusioni e nota spese.
In data 03/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse dell’imputato, a firma del difensore, AVV_NOTAIO, che chiede dichiarar inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nonché generico, atteso che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di que Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenut infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specific La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Nel richiamare due circostanze, che reputa rilevanti per la configurabilità de colpevolezza dell’imputato – e cioè che l’auto viaggiasse ad una velocità elevata di quella consentita e che l’imputato sia stato trovato posi all’accertamento etilometrico – la ricorrente parte civile prescinde, invero necessario confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, per le qual pari di quelle del primo Giudice, il tragico evento si è verificato per colpa escl delle vittime. Va ricordato che, per la giurisprudenza di legittimità, il condu del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da soia sufficiente a prod l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motiv estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossib di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in mod rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, COGNOME NOME Rv. 281929; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255288). Nel caso di specie, i Giudici di merit
hanno individuato le ragioni dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità della cond delle vittime nel fatto che queste, prive di indumenti catarifrangenti, camminava a piedi di notte, su una strada priva di illuminazione, nella quale non era ammes il traffico pedonale o con biciclette, nello stesso senso di marcia dell’autove condotta dell’imputato, probabilmente una a fianco all’altra e conducendo a mano una bicicletta, così ingombrando la parte destra della carreggiata. Ed han motivatamente escluso che potesse essere richiesto ed attivato da par dell’imputato un comportamento utile a scongiurare il sinistro, diverso e ulteriore rispetto a quello da lui concretamente osservato nel frangente.
Con riguardo, infine, alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. p occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazio dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa od erronea valutazione de elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilit doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comm 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME Nicola, Rv. 280027-04).
Quanto alle conclusioni dell’ing. COGNOME, consulente del Pubblico ministero, Corte di merito dà atto che esse, pur adeguatamente valutate, sono state disatt sulla scorta di altri elementi, pure considerati (e richiamati alla p. 7 della se impugnata). Con riguardo, in particolare, alla velocità tenuta dall’imputat momento del fatto, eccedente rispetto al limite imposto di 90 km/h (essendo stat stimata intorno ai 100 km/h), la sentenza impugnata afferma che le considerazioni dell’appellante mal si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado laddove si è sostenuto che, se anche l’imputato avesse rispettato il limi velocità di 90 km/h, ciò non avrebbe impedito l’evento, giacché la veloci necessaria a scongiurare l’impatto sarebbe dovuta essere non superiore a 6 km/h, ed ha concluso nel senso che, anche adottando il comportamento alternativo lecito, l’evento si sarebbe ugualmente verificato. Quanto a circostanza, addotta dalla parte civile ricorrente, secondo la quale l’impu avrebbe guidato la vettura sotto l’effetto di ebbrezza alcolica, la sent impugnata ricorda come il Tribunale abbia motivatamente aderito alle conclusioni del consulente prof. COGNOME, il quale ha affermato che, al momento del sinistr l’alcol, appena assunto, non era ancora entrato in circolo e, pertanto, l assunzione non poteva avere alcuna incidenza sulla condizione psicofisica dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente