Condotta Elusiva: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 39922 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità nei casi di condotta elusiva previsti dall’art. 388 del codice penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Procuratore Generale, sottolineando la distinzione fondamentale tra censure sulla valutazione dei fatti e vizi di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un soggetto era stato imputato per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, specificamente per aver posto in essere una condotta volta a frustrare il diritto di visita della persona offesa. La Corte d’Appello aveva assolto l’imputato.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello decideva di impugnare tale sentenza di assoluzione, presentando ricorso in Cassazione. L’obiettivo del Procuratore era quello di ottenere un annullamento della decisione di secondo grado, sostenendo che la condotta dell’imputato integrasse pienamente gli estremi del reato contestato.
La Decisione della Corte sulla Condotta Elusiva
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, e non di merito.
I giudici hanno osservato che i motivi addotti dal ricorrente non denunciavano un’errata applicazione della legge, bensì si risolvevano in “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il Procuratore Generale non contestava un errore giuridico commesso dalla Corte d’Appello, ma la sua interpretazione delle prove e la sua ricostruzione della vicenda.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni giuridiche corrette e coerenti per escludere che la condotta dell’imputato potesse essere qualificata come condotta elusiva rilevante ai fini dell’art. 388 c.p. Le argomentazioni del ricorrente, pertanto, sono state giudicate prive di “valenza decisiva” per sovvertire la decisione impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla natura dei motivi di ricorso. I giudici hanno spiegato che il ricorso era “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi”. La Corte d’Appello aveva già analizzato e respinto le stesse tesi, motivando in modo giuridicamente corretto la propria decisione di assoluzione. Presentare le medesime argomentazioni fattuali in Cassazione, sperando in una diversa valutazione delle prove, è un’operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia focalizzato su questioni di pura legalità, come l’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice di merito. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata all’insuccesso. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare il ricorso per cassazione in modo tecnicamente ineccepibile, distinguendo nettamente le questioni di fatto da quelle di diritto, per evitare una pronuncia di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non denuncia vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘doglianze in punto di fatto’?
Sono le critiche e le lamentele, contenute in un atto di impugnazione, che riguardano la ricostruzione della vicenda e l’interpretazione delle prove fornite dal giudice che ha emesso la sentenza, anziché contestare l’applicazione delle norme giuridiche.
Perché il ricorso del Procuratore è stato ritenuto inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomentazioni fattuali già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di assoluzione dal reato di cui all’art. 388 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla idoneità del fatto ad integrare una condotta elusiva. Al cospetto di tali argomentazioni le argomentazioni del ricorrente non possiedono valenza decisiva al fine di ritenere comprovata una condotta fraudolenta, diretta a frustrare il diritto di visita della persona offesa;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso GLYPH ottobre 2024