Condotta Elusiva: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Nel complesso panorama del diritto penale, la distinzione tra un semplice inadempimento e una vera e propria condotta elusiva è cruciale, specialmente quando si tratta del reato previsto dall’articolo 388 del Codice Penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia, dichiarando inammissibile il ricorso di un’imputata e chiarendo i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata per il reato di cui all’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). La difesa sosteneva che il comportamento della propria assistita non integrasse una vera e propria condotta elusiva, ma si limitasse a un mero inadempimento, aspetto che, secondo la tesi difensiva, non avrebbe rilevanza penale.
L’imputata, attraverso il suo legale, ha quindi proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento della condanna e una diversa valutazione dei fatti che avevano portato alla decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non stabilisce se l’imputata sia colpevole o innocente. Piuttosto, si concentra sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso, ritenendolo non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale.
Le Motivazioni: la Differenza tra Condotta Elusiva e Genericità del Ricorso
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha evidenziato che il motivo di ricorso era sostanzialmente una ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il tentativo era quello di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il ricorso è stato giudicato “obiettivamente generico”. La difesa, infatti, non si è confrontata in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui, nel caso specifico, si configurava una condotta elusiva e non un semplice inadempimento. Il ricorso, ignorando o non contestando puntualmente tali argomentazioni, è risultato inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi. È necessario un confronto analitico e critico con la decisione impugnata, demolendone l’impianto logico-giuridico punto per punto. Quando una corte di merito fornisce una motivazione chiara sulla sussistenza di elementi fattuali specifici, come la natura elusiva di una condotta, il ricorso per cassazione deve attaccare quella motivazione, dimostrandone l’illogicità o la contrarietà alla legge. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, ripeteva censure già valutate nei gradi di merito e non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato perché la condotta dell’imputata fosse configurabile come elusiva e non come semplice inadempimento.
Qual è la distinzione fondamentale che emerge dalla decisione riguardo al reato contestato?
La decisione sottolinea la cruciale distinzione tra un semplice “inadempimento” e una “condotta elusiva”. Per la configurazione del reato previsto dall’art. 388 c.p. non è sufficiente la mera mancata esecuzione di un ordine, ma è necessaria una condotta attiva e preordinata a sottrarsi fraudolentemente all’obbligo imposto dal giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2871 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2871 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ADRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
R.G. n. 24955/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 388 c.p., l memoria;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, e, in particolar sussistenza della condotta elusiva e non solo di inadempimento;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, reiterativo di censure gi adeguatamente valutate e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e. dall’altra, perché obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui è nella specie configurabile una condotta elusiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.