Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24250 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 08/09/1991
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso presentato avverso l’ordinanza del 21 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza di concessione
della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per le frazioni detentive semestrali comprese tra il 17 gennaio 2014 e il 17 gennaio 2025.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura,
ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che appaiono
correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio informativo acquisito, evidenziando che NOME
COGNOME, in epoca successiva alle frazioni detentive controverse, il 4 febbraio
2016 commetteva il reato di detenzione abusiva di munizioni e il 20 ottobre 2020
veniva condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 (T.U. stup.).
Ritenuto che la gravità e la reiterazione delle condotte illecite di NOME COGNOME esplica i suoi effetti sulle frazioni semestrali in oggetto, pur essendo cronologicamente successive, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave » (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.